Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28082 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostitut6Furatore che ha concluso chiedendo
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la torte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, in data 5.5.2021, aveva condanNOME COGNOME NOME, alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale per distrazione e di bancarotta impropria da aggravamento del dissesto in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore unico della società “RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze, in data 24.1.2018,.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui c:hiede l’annullamento, ha proposto ricorso per c:assazione il COGNOME, lamentando violazione di legge, in relazione all’art. 219, co. 3, I.fall., e vizio di motivazione, “laddove è stata esclusa l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dalla detta disposizione anche in considerazione dell’assenza di motivazione in ordine al materiale probatorio e alle allegazioni della difesa”.
2.1. Con requisitoria scritta il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO,chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Con memoria del 21.3.2024, il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, nel replicare alla requisitoria scritta del pubblico ministero, insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo all’attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all’art. 219, comma 3, legge fallimentare, deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (cfr., ex plurimis, Sez. 5 n. 12330 del 02/11/2017, Rv. 272663; Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, Rv. 277243).
La speciale tenuità del danno va, pertanto, valutata in relazione all’importo della distrazione, e non invece all’entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (cfr. Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658, nonché la già citata Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, Rv. 277243, relativa a una fattispecie in cui la Corte in applicazione del suddetto principio, ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che non aveva riconosciuto l’attenuante facendo solo riferimento all’ammontare del passivo fallimentare).
Anche con riferimento alla bancarotta documentale, si segnala un costante orientamento nella giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale in tema di bancarotta semplice fallimentare, ove si discuta del riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma terzo, I. fall., configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manca del tutto, la valutazione rimessa al giudice non può limitarsi alla considerazione degli importi delle somme non registrate nelle scritture contabili, ma deve estendersi alle dimensioni dell’impresa, al movimento degli affari, all’ammontare dell’attivo e del passivo, nonché all’incidenza che la condotta illecita ha avuto sul danno derivato alla massa dei creditori (cfr. Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016, Rv. 267147).
In questa prospettiva si è opportunamente sottolineato (cfr. Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, Rv. 279098) come il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall’art. 219, comma terzo, legge fall., sia quello cagioNOME dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, talché, in ipotesi di bancarotta semplice documentale, detto danno deve valutarsi sia in relazione all’impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell’impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l’omessa tenuta dei libri contabili abbia determiNOME
nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (Conf., altresì, Sez. 5, n. 5707 del 1986, Rv. 173156-01)”.
Tali principi ovviamente rilevano anche in relazione alle fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, prescindendo la loro applicazione dalle differenze tra le condotte illecite di bancarotta documentale previste, rispettivamente, dagli articoli 217, co. 1, n. 2), e 216, legge fallimentare, come enucleate dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con riferimento sia all’elemento oggettivo, sia all’elemento soggettivo del reato.
Va, al riguardo, segnalato un recente e condivisibile arresto di questa Sezione, in cui è stato affermato il principio, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili non consente l’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell’impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il danno causato fosse particolarmente tenue in ragione dell’elevato ammontare del passivo accertato, che lasciava intendere che le dimensioni dell’impresa non erano contenute: cfr. Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023).
Ciò posto la corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi, in quanto, a fronte di uno specifico motivo di appello, OTRI generico, con cui l’imputato invocava il riconoscimento della menzionata circostanza attenuante, contestando, anche attraverso specifica produzione documentale, la sussistenza di un danno per le ragioni del ceto creditorio, il giudice di appello, nel rigettare la deduzione difensiva, si limitava a osservare, laconicamente, che era ”evidente come lo stato passivo della società fosse assai significativo al momento del fallimento” (cfr. p. 7 della sentenza oggetto di ricorso).
5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della arte di appello di Firenze, che provvederà a colmare l’evidenziata lacuna motivazionale, attenendosi ai principi di diretti in questa sede ribaditi.
P.Q.M.
annulla GLYPH la GLYPH sentenza GLYPH impugnata, GLYPH limitatamente GLYPH al GLYPH mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, L. Fall., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Grte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma il 2.4.2024.