Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22419 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22419 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 14/09/1978
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Antonio;
ritenuto che, con riguardo al primo motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4 cod. pen., la Corte d’appello ha motivato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) in termini coerenti con la costante ed assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, COGNOME, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01), sicché, con specifico riguardo al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, COGNOME, Rv. 247363- 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che il giudizio sulla pena, oggetto del secondo motivo di ricorso, è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.,
che d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo, che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagg- 6-7 della sentenza impugnata);
osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione
delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata ove sono indicati i plurimi elementi ostativi
alla concessione delle suddette attenuanti) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui
non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,
Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv.
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896
del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.