Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42450 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42450 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Riccione il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPPELLO DI BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità e alla manca applicazione della pena sostitutiva della pena detentiva;
letta la memoria di replica a firma dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribuna di Rimini, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al deli di cui al capo b) della rubrica e, concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62, co primo, n. 6, cod. pen., ha ridotto la durata della pena principale e di quella accessoria in all’imputato, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenuto responsabile del delitto cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219 e 223 legge fall. per aver acquistato, al prezzo di 405.500,00, quote di partecipazione al capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE che, al moment dell’operazione versava in stato di crisi, e per aver distratto in favore di quest’ultima la s di euro 107.905,73, senza alcuna ragione.
La difesa ha articolato tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, proposto per violazione di legge in relazione all’art. 216 legge f lamenta l’errore in cui è caduta la corte territoriale nel ritenere non motivata e priva di per la fallita l’operazione di acquisto di quote di partecipazione al capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che la stessa rappresentava l’oggetto di una compensazione volontaria ai sensi dell’art. 1251 cod. civ.
Invero:
l’operazione rispondeva alla riorganizzazione dell’assetto del gruppo ed era «a saldo zero», in quanto la fallita aveva rapporti di debito/credito con la capogruppo, parte dei quali sal mediante compensazione, sicché la vicenda sarebbe stata qualificabile, al più, come bancarotta preferenziale;
non ricorrevano situazioni sintomatiche di un prossimo fallimento della RAGIONE_SOCIALE, sicché l’operazione rispondeva più a una riorganizzazione aziendale;
la somma di euro 107.905,73 era stata versata alla RAGIONE_SOCIALE in adempimento di obbligazioni assunte nei confronti della capogruppo.
2.2 Con il secondo motivo, proposto per violazione di legge in relazione agli artt. 219 leg fall. e 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta la mancata concessione delle attenuanti in ragione di una ritenuta rilevanza del danno patrimoniale per creditori, senza considerare che lo stesso risultava pari al solo 10% del passivo.
2.3 Con il terzo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta mancata conversione della pena detentiva inflitta, nella corrispondente pena sostitutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere letta congiuntamente a quella resa in primo grado, con la quale si salda nella struttura argomentativa. I giudici d’appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal primo giudice alla valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n.
í)/
44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615).
Privo di pregio è il primo motivo che involge l’acquisto di quote di partecipazion capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE e il versamento della somma totale di di euro 107.905,73 favore della stessa.
2.1 La lettura congiunta delle motivazioni delle sentenze di merito evidenzia, in manier inconfutabile, che al momento dell’operazione:
risultavano elementi sintomatici dello stato di decozione in cui versava la fallita già in e antecedente all’acquisto;
non vi era alcuna documentazione a sostegno non solo dell’operazione di acquisto di quote di partecipazione al capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, ma anche della cessione della somma totale di euro 107.905,73 in favore di quest’ultima.
Invero, sia nella relazione che in sede dibattimentale, il curatore aveva evidenziato non solo mancato rinvenimento di documentazione giustificativa della compravendita di quote, ma anche il mancato reperimento del contratto preliminare, asseritamente sottoscritto nell’ann 2011, in periodo di gran lunga antecedente allo stato di decozione della fallita, nonché mancata indicazione delle ragioni del versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 107.905,73.
Dal canto suo, anche il consulente di parte aveva dichiarato:
di non aver indicato le ragioni dell’operazione, non avendo ricevuto mandato per accertarle;
che i bonifici relativi al versamento dell’importo totale di euro 107.905,73 in favore d RAGIONE_SOCIALE – risalenti al periodo tra febbraio e giugno del 2012, in cui la fallita ve evidente stato di decozione – erano privi di causale.
Anche il secondo motivo è, sia pur in parte, non fondato. Invero, i giudici d’appello hanno esplicitamente concesso all’imputato la circostanza attenuant di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., in ragione del comportamento tenuto dal stesso.
3.1 Diversamente, il motivo è fondato nella parte in cui censura il diniego dell’attenua speciale del danno di speciale tenuità.
La corte territoriale ha negato l’attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, legge fa quanto il passivo fallimentare accertato era «tutt’altro che trascurabile», così ravvisand parametro per la valutazione della speciale tenuità nell’entità del passivo e non nell’impo della distrazione.
La motivazione è erronea, in quanto, ai fini della concessione dell’attenuante, non deve avers riguardo al danno causato dal fallimento, che non configura un illecito penale, ma al danno derivato dal fatto di bancarotta, sicché la valutazione deve essere fatta con riferimento a diminuzione patrimoniale determinata dall’azione del reo in danno dei creditori al momento della consumazione del reato, e non all’entità del passivo (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019 Giannone, Rv. 277658).
La giurisprudenza di legittimità afferma, infatti, che il giudizio relativo alla particolar del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che, invece, sarebbe stata disponibile per il riparto non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, COGNOME, Rv. 2 Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, Di Niso, Rv. 272663), ed è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manca del tutto (Sez. 5, n. 20695 29/01/2016, Chiti, Rv. 267147; Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015, COGNOME, Rv. 263676).
3.2 Ne consegue, quanto al secondo motivo, che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, legge fall., con r per nuovo esame sul punto.
Fondato è anche il terzo motivo che censura la sentenza in verifica per l’omesso esame del motivo, ritualmente depositato dall’appellante con atto del 31 ottobre 2023, inerente mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con quella sostitutiva della detenzi domiciliare.
4.1 Al fine di verificare se tale omissione sia rilevante quale vizio deducibile in cassazi non è sufficiente il solo dato del mancato esame del motivo, ma è necessario procedere a valutare se lo stesso sia manifestamente infondato o altrimenti inammissibile o, comunque, non concernente un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni o accertamenti che risultino incompatibili con tale motivo o che i motivo sia tale da consentire alla corte di legittimità di procedere a una integrazione motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle pronunce di merito (Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982; Sez. 3, n. 10156 del 01/02/2002, COGNOME, Rv. 221114).
4.2 Ciò premesso, il motivo articolato non può dirsi manifestamente infondato, ma sicuramente trascurato dalla corte territoriale che, infatti, ha omesso qualsiasi motivazione punto.
Ne consegue che, anche per questo motivo, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fallimentare, nonché in relazione all’istanza di applicazione d pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna. < o Rigetta nel resto il ricorso. GLYPH Cc i–
Così deciso deci il 13 settembre 2024.