Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1539 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1539 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
R.G. 25639/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza emessa d Tribunale di Milano nei confronti di NOME COGNOME condannato alla pe ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 635 cod. pen.
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo difensore fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge non avendo la corte di me
considerato che trattavasi di fattispecie depenalizzata in forza del D. Lgs. N. 7/2016.
2.1. Il difensore di NOME COGNOME ha depositato memoria deducendo i ordine alla ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso e chiedendo rimettersi gli att sezione penale”.
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte
3.1. Va premesso che in tema di danneggiamento il fatto già previsto come reato dall’art. comma secondo, n. 3 cod. pen., in quanto commesso sulle cose indicate dall’art. 625 n. conserva rilevanza penale anche nella vigenza del nuovo testo, introdotto dall’art. 2, c primo, lett. i) D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in quanto tra il nuovo ed il previgente t norma sussiste un nesso di continuità e di omogeneità, non avendo il D.Lgs. n. 7 del 2 prodotto una generalizzata “abolitio criminis” della fattispecie, bensì solo la successione di un norma incriminatrice che ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi, conservandola ris ad altre. (Sez. 7, Ordinanza n. 20635 del 16/02/2016 Cc. (dep. 18/05/2016 ) Rv. 26775 01).
Nel caso di specie, il bene danneggiato era sottoposto a pignoramento nell’ambito dell’esecuzi immobiliare non ancora conclusa all’epoca dei fatti (vedasi pag. 6 sul punto) con la consegu che vertendosi – in fatto – in una RAGIONE_SOCIALE ipotesi di cui all’ art. 635 secondo comma n.1) c trattasi di ipotesi non depenalizzata.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della Cass RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal rico determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processu della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
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