Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9916 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Caltanissetta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 9/5/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’a comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso pe l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole dei delitti di resistenza a p.u., lesioni aggravat danneggiamento, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, il quale ha dedotto:
2.1 la violazione dell’art. 635, comma 2 n. 1, cod.pen. in relazione all’art. 625 cod.pen.
Il difensore sostiene che il danneggiamento contestato, che ha avuto ad oggetto piatti e suppellettili contenuti all’interno di un locale pubblico, non può ritenersi intervenuto s esposti alla pubblica fede sicché l’imputato doveva essere mandato assolto o, in subordine, i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare l’improcedibilità dell’azione per difet querela. Dopo aver richiamato la ratio dell’aggravante, aggiunge che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la stessa non può essere ravvisata allorch titolare del bene sia presente all’azione delittuosa, come nella specie accaduto, alla streg delle risultanze della denunzia sporta dai proprietari del bar.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il primo giudice ha ricostruito i evidenziando, quanto al danneggiamento contestato al capo D), che lo stesso era integrato dalla condotta del ricorrente che, in stato di ubriachezza, dopo essere stato allontanato da bar, vi aveva fatto ritorno e aveva rotto piatti e bicchieri e danneggiato il rubinetto dell posto sul bancone. La Corte territoriale disattendeva (pag.4) il gravame difensivo ritenend che il danneggiamento fosse avvenuto su beni esposti alla pubblica fede.
3.1 La tesi non può trovare concordi. La giurisprudenza di legittimità con orientament costante e consolidato ha affermato il principio secondo cui deve escludersi la ravvisabil dell’aggravante ex art. 625 n. 7 cod.pen. allorchè il danneggiamento concerna beni sottoposti alla diretta e continua vigilanza del possessore. Si è, pertanto, esclusa la sussiste dell’esposizione alla pubblica fede nel caso di danneggiamento della vetrina di un esercizi commerciale al cui interno si trovava il personale addetto (Sez. 2, n. 27050 del 12/04/202 Rv. 284769 – 01); nel danneggiamento di parti di un’autovettura al cui interno si trovava proprietario (Sez. 2, n. 5251 del 15/10/2019, Rv 276220-01); nella forzatura della port d’ingresso di un locale presidiato dal gestore (Sez. 2, n. 51438 del 20/10/2017, Rv. 271332 – 01) e nello sfondamento vetrata di un bar (Sez. 2, n. 37889 del 22/09/2010, Rv. 248875 01).
Poiché la ragione dell’aggravamento sanzionatorio va ravvisata nella volontà legislativa di apprestare una più intensa tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in mod
temporaneo o permanente, senza custodia continua, deve escludersi che nella specie possa ritenersi la fattispecie di cui all’art. 635 cpv n. 1 cod.pen.
3.2 Deve in conseguenza disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo D) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con eliminazion della pena di dieci giorni di reclusione irrogata a titolo di continuazione e rideterminazione trattamento sanzionatorio per i residui addebiti nella misura di mesi cinque e giorni venti di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D) perché i fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena per le residue imputazioni in mesi cinque e giorni ventitrè di reclusione.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024
Sentenza a motivazione semplificata