Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5860 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5860 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME sono inammissib per genericità e manifesta infondatezza nonché reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione;
considerato, infatti, che ( quanto al primo motivo, risulta correttamente rimarcato l’impegno assunto dal ricorrente in qualità di custode di custodire l’autovettura in un gar privato, sicché la collocazione sulla pubblica via integra la violazione degli obblighi as (pag.2);
rilevato che anche gli altri due motivi sono meramente reiterativi di censure esaminate disattese con congrua motivazione, che esclude la minima offensività del fatto in ragione del valore affatto irrisorio del veicolo e nega le attenuanti generiche in ragione dei preced penali, benché risalenti e non particolarmente gravi;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
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Il consigliere é tensore
Il Presidente