Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43547 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43547 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
Popolo
CORTE
-,
SESTA SEZIONE PENALE
-Presidente-
NOME
NOME
SENTENZA
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di:
C. F.
~nato a~il!
omissis avverso l’ordinanza del 04/07/2023 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e ha prodotto memoria difensiva con allegazione delle
autorizzazioni del giudice che procede a frequenti visite ospedaliere .
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03/10/2023
30284/2023
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RITENUTO IN FATTO
1.11 Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Catanzaro chiede l’annullamento dell’ordinanza del 4 luglio 2023 con la quale il Tribunale del Riesame ha disposto la sostituzione della misura della custodìa cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari Øon prescrizione del braccialetto ele~ronico nei c~nfronti di l C. F. ~ sott~posto a misura per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1~90, in qualità di· capo e promotore di una associazione i cui reati fine erano stati commessi fino ai primi mesi dell’anno 2020.
Il Pubblico Ministero ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 275 e 299 cod. proc. pen., e la manifesta illogicità della motivazione poichØ, ai fini dell’accertamento delle condizioni di salute incompatibili con la custodia cautelare in carcere, il giudice deve verificare, mediante accertamento in concreto, anche attraverso l’ausilio di un esperto dotato di adeguate competenze tecnico scientifiche, le condizioni del detenuto e la esistenza di strutture carcerarie che possano garantire la un’adeguata assistenza sanitaria. Il Tribunale avrebbe trascurato la diagnosi di dimissioni, contenuta nella relazione richiamata nello stesso provvedimento impugnato, che attesta “le discrete condizioni generali del paziente”; avrebbe omesso di valutare che i reati fine dell’associazione sono stati commessi fino ai primi mesi del 2020; che l’imputato si trova ristretto solo dal 13 ottobre 2022 e avrebbe presunto l’esistenza di indicatori di un positivo riadattamento e rieducazione, contrastando il giudizio espresso dallo stesso Tribunale con la precedente ordinanza del 26 maggio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso Ł inammissibile perchØ proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
2.II Tribunale, dato atto che l’imputato, al momento della pronuncia e della richiesta già proposta al giudice che procede, aveva compiuto settanta anni, essendo nato il DATA_NASCITA, e delle sue condizioni di salute compromesse da patologie croniche che ne hanno comportato lunghi ricoveri, attestate dalla Relazione della RAGIONE_SOCIALE, essendo affetto da “versamento ascitico in cirrosi epatica chi/d B-7 in pregressa epatite B; scompenso dx in insufficienza tricuspide di grado severo; enfisema polmonare” e valorizzando, altresì, il lungo periodo silente anche per la risalenza nel tempo dei fatti, ha
ritenuto insussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, idonee a giustificare la permanenza in carcere e ha sostituito la misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in Bresso, luogo molto lontano da quelli ave si sarebbero consumate le condotte contestate.
3.11 motivo di ricorso Ł palesemente eccentrico rispetto alla ragioni poste a fondamento della decisione poichØ, concentran{losi sulla valutazione delle condizioni di . salute dell’imputato e censurandone· il mancato acc~rtamento mediante perizia, oblitera il dato che costituisce l’elemento fondante della decisione e, cioŁ, la circostanza che l C. F. l ha compiuto il 27 febbraio 2023 settanta anni di età, elemento correttamente ritenuto ostativo, al cospetto di reato per il quale non opera, peraltro, la presunzione assoluta (ma solo quella relativa, di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere) alla protrazione della misura di massimo rigore in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il divi. eto di custodia in carcere per l’imputato ultrasettantenne opera, in assenza di esrgenze cautelari di eccezionale rilevanza, anche quando il predetto abbia compiuto settant’anni dopo l’applicazione della misura per uno dei reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dovendo quest’ultima conformarsi ai principi di adeguatezza e di gradualità durante tutto il corso del procedimento cautelare (Sez. 6, n. 18195 del 20/12/2018, Romeo, Rv. 275678) ed ha escluso la ricorrenza di l esigenze che, al confronto di quelle poste a fondamento della misura, possano configurarsi di “eccezionale rilevanza”.
Non contrastano con la indefettibilità di tale valutazione in concreto e all’attualità, in relazione a imputato ultrasettantenne e per queste ragioni il motivo Ł anche manifestamente infondato le ulteriori argomentazioni del ricorrente che, operando una indebita “comparazione” tra situazioni diverse, ha richiamato quale indicatore di illogicità e contraddittorietà della motivazione il giudizio di gravità delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura cautelare “confermata” solo nel maggio 2022 {la brevità del cd. tempo silente e il ruolo direttivo nel contesto associativo).
Ai fini della permanenza della misura nei confronti dell’imputato ultrasettantenne non Ł sufficiente, infatti, la sussistenza di esigenze cautelari, anche gravi, ma Ł necessario che tali esigenze siano di “eccezionale rilevanza”.
Nozione che, oltre a risultare da concreti, specifici ed attuali elementi quindi al momento del compimento degli anni DATA_NASCITA – deve essere altamente indicativa dell’esistenza di un eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla
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comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto e, pertanto, non altrimenti fronteggia bile.
Sulla scorta di una ponderata ed equilibrata valuta. zione basata su: a) il tempo
trascorso dall’esecuzione
della misura;
b)
le patologie
croniche dell’imputato, che ne hanno comportato lunghi ricoveri; c) il tempo silente, poichØ
le contestazioni si fermano ai primi mesi del 2020; d) il periodo di custodia sofferto,
.
.
.
poichØ la misura era stata eseguita il 13 ottobre 2022, ‘i”l’ Tribunale ha ritenuto insussistenti
esigem::~
cautelari di
eccezionale rilevanza.
Si tratta
di u.ra
valutazione ineccepibile perchØ effettuata con riferimento alla necessaria verifica in concreto delle esigenze cautelari al momento della sostituzione della misura che
deve conformarsi ai principi di adeguatezza e di gradualità durante tutto il corso
l
del procedimento cautelare. Esigenze che, non escluse in assoluto (e sul punto non vi sono obiezioni difensive), sono costituite dal pericolo di reiterazione di
condotte dello stesso genere, ritenute adeguatamente fronteggiabili con la misura degli arresti domiciliari, rafforzata con applicazione del braccialetto elettronico, da
eseguire in località lontana da quella dell’operatività dell’associazione di cui all’art.
74, d.P.R. 309/1990.
4. Alla luce delle su esposte considerazioni si impone, conclusivamente, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 03/10/2023