Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28299 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28299 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 20/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1773/2025
CC – 20/05/2025
R.G.N. 11495/2025
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 10/03/2025 del TRIB. DEL RIESAME di Torino;
Lette le conclusioni del PG presso questa Corte, dott. NOME COGNOME che, con requisitoria scritta, chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata; il difensore di NOME COGNOME, avv. NOME COGNOME con memoria difensiva, insiste per l’annullamento.
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Torino ha accolto l’appello del Pubblico ministero presso il Tribunale di Asti avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha respinto la richiesta di sostituzione con la massima misura delle misure cautelari applicate congiuntamente, in ordine al delitto di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011, n.159, nei confronti di NOME COGNOME e precisamente dell’obbligo di presentazione alla P.g. e dell’obbligo di dimora. E, per l’effetto, ha sostituito dette misure con la custodia cautelare in carcere.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge processuale penale in relazione all’art. 275, comma 2bis, cod. proc. pen.
La difesa rileva che il giudizio di cognizione si Ł definito con la condanna di COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione e, quindi, ad una pena significativamente inferiore al limite previsto dal suddetto articolo; e che conseguentemente non si poteva applicare la misura cautelare della custodia in carcere neppure in sede di aggravamento di precedente misura non detentiva.
Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. NOME COGNOME conclude, con requisitoria scritta, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata; il difensore di NOME COGNOME, avv. NOME COGNOME si associa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero, l’art. 275, comma 2bis, cod. proc. pen. prevede che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena e che non può essere, inoltre, applicata la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Con riguardo a questa seconda ipotesi, vi Ł, però, l’inciso «salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1ter, e 280, comma 3». Il disposto normativo in ultimo menzionato prevede proprio il caso di violazione delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, che, quindi, legittima l’applicazione della custodia cautelare in carcere non solo in deroga al disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo, che limita l’applicabilità della custodia cautelare in carcere ai delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e al delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, ma anche in deroga alla suddetta previsione dell’art. 275, comma 2bis, cod. proc. pen.
Ciò Ł ben evidenziato dalla pronuncia Sez. 3, n. 5502 del 24/01/2024, che richiama Sez. 5, n. 4948 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280418, secondo cui, in materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l’applicazione della custodia in carcere, previsto dall’art. 275, comma 2bis , cod. proc. pen, opera non solo nella fase di applicazione, ma, costituendo una regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della esecuzione della misura, sicchØ questa non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite. Evidenzia, nel contempo, che la sentenza COGNOME ha, però, chiarito l’ambito applicativo dell’art. 275, comma 2bis , cod. proc. pen. affermando esplicitamente che «… la custodia cautelare in carcere non può essere applicata qualora il giudice preveda che possa essere irrogata una pena inferiore a tre anni, a meno che la misura: – non sia disposta quale aggravamento di una diversa e meno afflittiva misura originariamente applicata nel medesimo procedimento in conseguenza della violazione delle prescrizioni imposte, a lume degli artt. 280, comma 3 e 276, comma 1ter , cod. proc. pen.; – non sia disposta per uno dei reati per i quali debba applicarsi l’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. seconda parte; – non sia applicata in relazione a uno dei reati espressamente previsti dallo stesso art. 275, comma 2bis cod. proc. pen., cioŁ i delitti di cui agli artt. 423bis , 527, 612bis , 612ter e 624bis cod. pen. nonchØ all’art. 4bis della l. 354/1975 e successive modificazioni; – le altre misure risultino inadeguate e gli arresti domiciliari non possano essere disposti perchØ manca uno dei luoghi di cui all’art. 284 cod. proc. pen. dove eseguire la misura». E aggiunge che «la ratio dell’esclusione dell’applicabilità dell’art. 275, comma 2bis cod. proc. pen., nei casi di misure disposte in aggravamento in base agli artt. 280, comma 3, e 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. Ł anche quella di voler impedire la violazione delle misure diverse dalla custodia in carcere attraverso un sistema di maggior rigore per chi ha già dimostrato di avere una personalità trasgressiva».
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono gli adempimenti, a cura della cancelleria, di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 20/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME