Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24793 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a San Pietro Vernotico il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del Tribunale di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurat
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, nell’esercizio delle funzi di cui all’art. 310 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza del G.i.p. del Tri di Brindisi, che aveva respinto l’istanza – avanzata da NOME COGNOME condannato dal medesimo G.i.p. per i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo – tesa alla sostituzione della misura della custodia cautelare in ca con gli arresti domiciliari.
Per il giudice dell’appello cautelare il pericolo di reiterazione di reat stessa specie restava intenso, tale da giustificare la misura di massimo rigore
L’interessato ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensor fiducia.
Il ricorso è articolato in due motivi, che si espongono nei limiti previsti da 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione. Sarebbero sopravvenuti elementi nuovi, dall’ordinanza impugnata indebitamente pretermessi, rappresentati dal buon comportamento processuale dell’imputato, dalla dimostrata resipiscenza interiore e dall’intervenuta defini del primo grado di giudizio (la pena detentiva inflitta in rito abbreviato, par anni e quattro mesi di reclusione, apparirebbe di entità contenuta, inferiore richiesta del pubblico ministero e non accompagnata dalla pur richiesta misura sicurezza). Tali elementi, uniti ai preesistenti di segno favorevole (la giovanis età, l’esistenza di un solo precedente penale e l’assenza di penden comporrebbero un quadro di ridotta pericolosità sociale, incompatibile con misura cautelare in atto.
Con il secondo motivo il ricorrente nuovamente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Non esistendo esigenze cautelari concorrenti, riconducibi alle previsioni di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., violato il principio di adeguatezza tra esigenze e misure e quello di residualítà custodia cautelare in carcere. In presenza dei favorevoli indicatori già indica mero titolo di reato non sarebbe idonea a sorreggerla.
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’ar comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
In materia di libertà personale, la motivazione del provvedimento di appell di (conferma del) rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione di misura, essere adeguatamente correlata agli argomenti difensivi, reiterati nell’at gravame, e in tale ambito essa deve dare logico e ragionato conto dei fa sopravvenuti, indicati dalla difesa medesima, tali da rilevare in sede di att delle esigenze cautelari (tra le molte, Sez. 5, n. 2926 del 13/12/2013, dep. 2 Vio, Rv. 257941-01).
Il dedotto decorso del tempo, specie se segnato da sviluppi processual rientra senz’altro tra i profili da valutare in chiave di persistenza della peri sociale, suscettibile di affievolirsi, al di fuori tuttavia di rigidi e pr automatismi, man mano che cresce la distanza temporale dal fatto (Sez. U, n 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377-01).
L’ordinanza impugnata, riguardata alla luce di tali principi, non appa eccepibile. Essa si è adeguatamente confrontata con gli elementi di novi presentati dalla difesa, negando loro, in maniera più che plausibile, carat decisivo. Non è infatti illogico affermare, come ha fatto il Tribunale di Lecce, l’irrogazione di una pena detentiva di tre anni e quattro mesi di reclu rappresenti, in rito abbreviato, un esito sanzionatorio severo, da cui non pote sé derivare una prognosi di esclusione, o attenuazione, delle esigenze cautelari considerate in sede di applicazione della misura. Il medesimo Tribunale h ulteriormente valorizzato le peculiari modalità di consumazione dei reati, giudic in sentenza di estrema gravità, lo specifico precedente penale e lo ste atteggiamento processuale dell’imputato (valutato come nient’affatt collaborativo) quali elementi sintomatici di mantenuta elevata pericolosità socia non scongiurabile tramite cautele di ordine gradato. Il decorso del tempo, n accompagnato da elementi circostanziali idonei ad incidere favorevolmente sul grado delle esigenze, è stato quindi considerato ininfluente.
Il complesso di tali valutazioni risponde a canoni di razionalità e completez argomentativa, superando il vaglio di legittimità.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Le esigenze cautelari non devono necessariamente concorrere ed il rilievo anche solo di una di esse, nel grado richiesto, basta, se resistente a cens fondare conclusivamente la corrispondente misura (Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, COGNOME, Rv. 264811-01; Sez. 6, n. 4829 del 12/12/1995, dep. 1996, Sorce, Rv. 203610-01; Sez. 3, n. 937 del 21/04/1993, COGNOME, Rv. 194729-01).
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai se dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria darà seguito agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, com 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12/03/2024