Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13583 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Napoli DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Milano del 22.11.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha accolto l’appello del PM in sede contro l’ordinanza del 9.10.2023 con cui il GIP aveva respinto la richiesta, avanzata da
quell’ufficio, di applicare a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai fatti di truffa pluriaggravata di cui ai capi a) e c) del provvisoria incolpazione avendo il primo giudice stimato inadeguato il compendio indiziario che non avrebbe consentito di individuare nell’odierno ricorrente l’autore RAGIONE_SOCIALE condotte decettive ivi descritte; il Tribunale, al contrario, ritenendo integrato il profilo della gravità indiziaria e, nel contempo, ravvisando la sussistenza di esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili, ha applicato al COGNOME la misura di massimo rigore disponendo nel contempo la sospensione degli effetti del provvedimento;
3. la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lg.vo 137 del 2020 concludendo per l’inammissibilità del ricorso: reputa, infatti, il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in merito alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e alla scelta della misura, a fronte della mancanza di elementi valutabili in senso opposto alla luce della gravità dei fatti contestati, del carattere organizzato e ripetitivo RAGIONE_SOCIALE condotte criminose attuate in danno di soggetti deboli e dal precedente percorso carcerario e riabilitativo, conclusosi a breva distanza temporale dall’epoca dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede.
La doglianza articolata con l’unico motivo attiene al difetto o al carattere, ad avviso della difesa meramente apparente, della motivazione circa la impraticabilità del ricorso ad una misura cautelare gradata rispetto a quella di massimo rigore adottata nei confronti del ricorrente.
E’ pacifico, in primo luogo, che l’apprezzamento della pericolosità dell’indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad un’altra, al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 – , n. 7268 del 24/01/2019, COGNOME, Rv. 275851 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 – 01).
Tanto premesso, è indubbiamente corretta, e questa Corte lo ha da sempre e ripetutamente ribadito, la affermazione secondo cui incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali abbia giudicato inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive “anche se applicate congiuntamente” (cfr., Sez. 3, n. 842 del 17/12/2015 (dep. 12/01/2016), Boscolo, Rv. 265964 – 01).
A tal proposito, si è anche sottolineato che il giudice è chiamato a valutare l’adeguatezza della misura cautelare diversa da quella di massimo rigore rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. operando una prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e RAGIONE_SOCIALE prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell’indagato; in altri termini, l’inadeguatezza degli arrest domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell’indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all’osservanza dell’obbligo di non allontanarsi dal domicilio (cfr.,Sez. 2 – , n. 27272 del 17/05/2019, Cacciola, Rv. 275786 – 01; Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupim Rv. 271686 – 01).
In quest’ottica, ove non si sia al cospetto di una RAGIONE_SOCIALE ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve motivare anche sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (cfr., Cass. SS.UU., 28.4.2016 n. 20.769, COGNOME) fermo restando che l’apprezzamento sulla radicale inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione
criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, “assorbe” e costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. quello sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2 – , n. 43402 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277762 01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270463 – 01 in cui la Corte ha precisato che deve ritenersi assolto l’onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l’idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico; Sez. 2, n. 3696 del 15/12/2015 (dep. 27/01/2016) H., Rv. 265786 – 01).
Correttamente, inoltre, si è chiarito che l’ultimo periodo della lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen. così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del “titolo di reato”, astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l’analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (cfr., così, Sez. 2 – , n. 38299 del 13/06/2023, COGNOME COGNOME NOME Rv. 285217 COGNOME 01; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 271522 TARGA_VEICOLO 01; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 265168 – 01).
2. Rileva il collegio che il Tribunale si è conformato ai principi sopra richiamati.
Dopo aver esposto le ragioni per le quali, contrariamente a quanto reputato dal GIP, ha giudicato ravvisabili, a carico del COGNOME, i gravi indizi di colpevolezza relativamente ai fatti di cui ai capi a) e c) della rubrica (su cui, invero, non viene mossa alcuna censura di legittimità), è passato a trattare RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari.
Ha sottolineato, a tal proposito, che l’esistenza di un gravissimo rischio di reiterazione emergeva dalla stessa natura dei fatti per i quali si procede “… commessi a distanza di pochi giorni con modalità organizzate e con serialità tali da evidenziare un’elevata professionalità nel delitto …” (cfr., pag. 9 dell’ordinanza); ha richiamato, anzi, elementi fattuali dai quali poteva evincersi
come quei fatti si inscrivessero, in realtà, in una attività ben più articolata e diffusa (cfr., ivi, pag. 10).
Ha insistito sulla possibilità di valorizzare le modalità di organizzazione ed esecuzione RAGIONE_SOCIALE condotte truffaldine al fine di evidenziare la capacità delinquenziale del prevenuto, peraltro confermata da plurimi precedenti per furto, rapina, lesioni, sequestro di persona, aggiungendo che il COGNOME, dopo aver stato detenuto per diverso tempo ed esser stato ammesso a scontare un periodo di affidamento in prova (dal 2020 al 2022), era tornato puntualmente a delinquere, il che dava conto di come egli “… non ha tratto alcun insegnamento dai benefici premiali ottenuti” (cfr., ivi, pag. 10).
Di qui, secondo il Tribunale, l’impossibilità di ricorrere a misure diverse da quella più grave considerando che “… le misure meno afflittive … impongono … una valutazione della personalità dell’indagato che consenta di operare anche una prognosi positiva circa la capacità e volontà dell’interessato di ottemperare ai limiti ed alle prescrizioni imposte, circostanza da escludere nel caso di specie, in ragione della scarsa affidabilità di un soggetto assolutamente incapace di controllare le proprie spinte criminali ed aggressive e che, di fatto, non ha mai interrotto i contatti con l’ambiente delinquenziale di provenienza, né ha mostrato alcuna remora nell’approfittarsi della particolare fragilità RAGIONE_SOCIALE persone offese di età avanzata ed in condizioni di minorata difesa” (cfr., ivi).
In definitiva, quindi, i giudici del riesame hanno motivato il loro apprezzamento vuoi in considerazione della natura e RAGIONE_SOCIALE modalità di realizzazione RAGIONE_SOCIALE condotte ascritte all’indagato vuoi, anche, sulla valutazione negativa RAGIONE_SOCIALE pregresse esperienze detentive e paradetentive che non avevano sortito alcun effetto dissuasivo sul COGNOME contribuendo a fondare un giudizio prognostico negativo non censurabile in questa sede.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod.
proc. pen.
Così deciso in Roma, il 6.2.2024