Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 52141 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 4 Num. 52141 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/09/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 29/12/1996
avverso l’ordinanza del 06/12/2018 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME la quale conclude per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6/12/2018, Il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sull’appello promosso dal P.M. avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18/5/2018, che aveva sostituito n confronti di COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere quella dell’obbligo di presentazione alla P.G., ha annullato l’ordina impugnata disponendo nuovamente a carico dell’indagato la originaria r misura cautelare per i reati di evasione e furto aggravato dalla destrezza.
Avverso tale ultima ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, che rassegna i seguenti motivi doglianza.
I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. comma 1, lett. c); 275, comma 2 e 2-bis, 3 e 3-bis, cod. proc. pen.
L’ordinanza del Tribunale della libertà meriterebbe di essere censurat poiché non ha correttamente applicato le disposizioni di cui agli artt. 2 275 cod. proc. pen.
Nel caso in esame non ricorrerebbero le pressanti esigenze cautelari di c sì dice nel provvedimento.
I Giudici del riesame hanno valorizzato a questo proposito i procedimenti penali ai quali è sottoposto il COGNOME, ritenendo sussistenti eccezi esigenze cautelari sulla scorta della gravità dei fatti, della reiterazi reati e della negativa personalità del ricorrente. Tuttavia, non hanno te conto di ulteriori elementi di segno contrario che avrebbero dovuto condurr ad una diversa decisione, quali la giovane età dell’indagato incensuratezza del ricorrente e l’atteggiamento collaborativo dimostrato sede di interrogatorio innanzi al P.M.
Il) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. comma 2 e 2-bis, 3 e 3-bis cod. proc. pen.; 385, 624 e 625 n, 4 cod. pen.
In relazione al reato di furto, contestato al capo B) della rubrica ricorrerebbe l’aggravante della destrezza e, in considerazione de ravvisabilità negli atti della ipotesi di furto semplice, non risulterebbe una valida querela. Pertanto non sarebbe applicabile al caso in esame alcun misura cautelare.
COGNOME si sarebbe impossessato della borsa della persona offes poggiata sul sedile della vettura, lato passeggero, approfittando del fatt la donna si trovava ferma allo “stop”. Ebbene, le Sezioni Unite della Corte
Cassazione hanno affermato che l’aggravante della destrezza sussiste «qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abil astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere l sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente c egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzion momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (così Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088 – 01).
Nel caso in esame, osserva la difesa, il ricorrente non avrebbe attua alcuna manovra particolarmente abile o scaltra, ma si sarebbe limitato a aprire lo sportello della vettura per impossessarsi della borsa.
Difetterebbe la condizione di procedibilità della querela in relazione al f semplice, poiché la parte lesa si è limitata ad una mera enunciazione d fatto senza esprimere alcuna volontà punitiva.
In merito alla condotta di evasione, la difesa fa rilevare che il sudd delitto è punito con una pena edittale massima di anni tre di reclusione. ragione di ciò, sostiene, non risulta applicabile la custodia cautela carcere poiché l’art. 275, comma cod. proc. pen. ne lude 2-bis, esc l’applicazione ove si preveda che, all’esito del giudizio, sarà irrogat pena detentiva inferiore ai tre anni. Ulteriore condizione ostativa conten nella citata norma è rappresentata dalla prevedibile concessione del sospensione condizionale della pena.
L’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., si legge nel ricorso, dovrebbe essere posto in correlazione con l’art. 656, comma 5, cod.proc.pen. c prevede la sospensione della esecuzione della pena detentiva ove questa non sia superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena.
Su tale ultima disposizione, rammenta la difesa, è intervenuta la Cor costituzionale che, con sentenza n. 41/18, ha dichiarato l’illegitt costituzionale dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. nella parte in prevede il limite di tre anni anziché di quattro anni per la sospensione esecuzione della pena.
Alla luce della pronuncia del Giudice delle leggi, il limite di pena di tre di reclusione stabilito dall’art. 275 cod. proc. pen. andrebbe innalz quattro anni, così da rendere omogeneo il di pena ivi previsto quantum rispetto a quello richiesto per la sospensione dell’ordine di carcerazione.
In ordine al profilo riguardante la disparità del limite di pena previsto due citate norme a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, la di solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.
Ai fini dell’applicazione della custodia cautelare in carcere, ribadisce, si prescindere dal limite dei tre anni previsto dall’art. 275, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per talune fattispecie di reato esplicitamente elencate n norma richiamata, nonché nel caso in cui, verificata l’inadeguatezza di ogn altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancan di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, cod. pro pen
Non potrebbe indurre a difforme interpretazione la clausola di salvezza inserita nel secondo periodo dell’art. 275, comma proc. pen. che 2 -bis, cod. deve essere riferita alle fattispecie in deroga e non alla previsione gen con cui si apre il comma 2 dell’art. 275 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di doglianza risultano infondati, pertanto il ricorso deve ess rigettato.
2. La ricorrenza nel caso in esame di esigenze cautelarì di particola rilevanza, non altrimenti tutelabili se non attraverso il ricorso alla m maggiormente afflittiva, è stata adeguatamente argomentata dai Giudici del riesame che hanno evidenziato come il ricorrente, nonostante la formale incensuratezza e la giovane età, in un breve lasso di tempo abbia più vol trasgredito la misura degli arresti domiciliari, venendo sorpreso nell’at commettere dei furti. A questo proposito il Tribunale ha evidenziato che il COGNOME prima degli episodi dì furto aggravato ed evasione de 30/12/2017, che hanno determinato l’originaria adozione della custodia in carcere nell’ambito della presente procedura, è stato tratto in arresto evasione, tentato furto e furto aggravati in data 29/11/2017, 2/12/201 23/12/2017. Tali condotte, si legge nella ordinanza, rendono evident l’assoluta incapacità del ricorrente di frenare la sua propensione a delinqu e a trasgredire le prescrizioni impostegli.
Il Tribunale ha anche aggiunto, richiamando appropriatamente il consolidato orientamento espresso in sede di legittimità, che è del tu irrilevante ai fini della considerazione dell’affievolimento delle esig cautelari il mero decorso del tempo (ex multis Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Rv. 255832 – 01: “Ai fini della sostituzione della misura del custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunq con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell’ambito della disciplina dei termin durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di esse
considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la t dell’affievolimento delle esigenze cautelari”; conformi: n. 2443 del 1995 R 202138 – 01; n. 1160 del 1999 Rv. 214543 – 01; n. 23424 del 2001 Rv. 219527 – 01; n. 26477 del 2003 Rv. 225594 – 01; n. 45213 del 2007 Rv. 238518 – 01).
3. La prospettazione difensiva in base alla quale dovrebbe individuarsi, i relazione all’episodio della sottrazione della borsa, la fattispecie de semplice è infondata.
Dalla lettura della denuncia allegata al ricorso si riconoscono nei fa caratteri del furto aggravato dalla destrezza. Come ricordato dalla difesa, criteri applicativi dell’aggravante in questione sono intervenute le Sez Unite di questa Corte che hanno puntualizzato che la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prim durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idon sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “re non essendo, invece, sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situ non provocate di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 270088).
Nel caso in esame, alla stregua di quanto si evince dalla denuncia spor dalla persona offesa, allegata al ricorso, risulta che l’autore del successivamente identificato nell’odierno ricorrente, non ha semplicemente approfittato della momentanea disattenzione della conducente della vettura ma ha posto in essere un’azione esplicativa di una intensa abilità, consis nell’attendere il momento propizio per avvicinarsi alla vettura della vitti sottrarle la borsa, aprendo con gesto fulmineo lo sportello dell’auto.
4. Quanto alle doglianze riguardanti la contestazione del delitto evasione, il richiamo al limite di pena dei tre anni evocato dalla dife relazione all’275 co.2-bis cod. proc. pen. è in-conferente, poiché tale l riguarda la pena in concreto irrogabile all’esito del giudizio. A questo occorre tenere conto anche del cumulo materiale o giuridico delle pene che s prevede saranno complessivamente irrogate per tutti i reati per i quali misura è stata disposta.
Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituziona sollevata dal ricorrente con riferimento all’art. 275 co. . pen. 2 -bis cod. proc per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., in rapporto al diverso limite di oggi previsto dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. a seguito de richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 41/18, che ha dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., “nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni”.
Si deve osservare al riguardo che non vi è alcuna correlazione tra il lim di pena da considerarsi ai fini dell’applicazione della custodia cautela carcere ex art. 275, co.2-bis, cod.proc. pen. e quello previsto p sospensione dell’esecuzione della condanna dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. a seguito dell’intervento della Corte costituzionale.
I due istituti non possono essere accomunati sul piano sistematico avendo finalità differenti correlate alle diverse fasi processuali i cui operano.
Pertanto, la sopravvenuta mancanza di corrispondenza del limite di pena previsto per sospendere l’ordine di esecuzione della pena detentiva con limite di pena previsto per l’applicazione della custodia cautelare in car non può essere reputata lesiva dell’art. 3 Cost., non ravvisandosi differente trattamento normativo alcuna disparità. Si tratta inver situazioni che non possono essere reputate omologhe, stante la differen finalità della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detenti prevista a tutela della libertà personale del condannato in funzione della risocializzazione, rispetto alle finalità delle esigenze di cautela sotte misure cautelari.
5. Deve quindi rigettarsi il ricorso, con condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 R esec. c.p.p.
In Roma, così deciso il 17 settembre 2019