Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47751 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47751 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
È presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di PESCARA, in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME del foro di MILANO, come da nomina depositata in udienza, in difesa di COGNOME NOME, che conclude chiedendo raccoglimento dei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di L’Aquil ha confermato l’ordinanza del 19/05/2023 del Giudice per le indagini preliminar del Tribunale di Pescara, che aveva applicato a NOME COGNOME COGNOME misura cautela della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del delitto di ten omicidio, commesso in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre che del porto abusivo in luogo pubblico di una pistola Beretta, con relativo caricatore.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, che viene di seguìto riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione e mediante il quale vi denunciata nullità dell’impugnata ordinanza ai sensi dell’art. 606, comma 1, le c) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 275, com 3-bis cod. proc. pen., nonché per carenza, manifesta illogicità e contraddittor della motivazione, rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pe risultante dal testo del provvedimento impugnato, con riferimento ai punti ch hanno definito l’adeguatezza della sola misura della custodia cautelare, rispett periculum libertatis ascritto all’indagato. È illogica la motivazione dell’impugnato provvedimento, in quanto si colloca in una situazione di palese contraddizione co il dettato dell’art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen., nella parte in cui espri giudizio di astratta inidoneità della misura degli arresti domiciliari, se coadiuvata da sistemi di controllo elettronico, ai fini della prevenzione d possibilità di recidiva di reati di tenore omogeneo, rispetto a quelli attual contestati all’odierno indagato. La illogicità della impugnata ordinanza si ann altresì, nella parte in cui giustifica la non idoneità dell’invocato meno rig presidio cautelare, ritenendo insussistenti gli indici di affidabilità all’indagato, nonché nella parte in cui travisa gli elementi di prova fino a q momento emersi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Censurabile, altresì, è la parte in cui viene esclusa l’influenza di speci circostanze, pure dettagliatamente indicate dalla difesa, in punto di dimostrazi della inconsistenza del pericolo di commissione di reati di analoga natura, volta applicati gli arresti domiciliari, accompagnati dalla imposizione di siste controllo elettronico. La motivazione soffre di una evidente violazione di legge quanto desume la inidoneità di tale misura cautelare meno severa, semplicemente all’esito della valorizzazione del profilo di gravità del fatto contestato all’i oltre che dalla ritenuta assenza di elementi evocativi d una intrinseca affidab del soggetto, piuttosto che verificare l’esistenza di comportamenti, che si successivi al fatto e che siano tali, da consentire fondatamente una progn
significativa, in ordine alla volontà del COGNOME COGNOME persistere nelle con criminose, così evidenziando l’inidoneità della misura meno afflittiva. Ancor p nel dettaglio, erra il Tribunale del riesame, nello sminuire la decisività spontanee dichiarazioni rese dall’indagato, che sono impropriamente reputate non significative di un reale pentimento, bensì soltanto della consapevolezza di esse reso protagonista di una condotta alla quale dovrà far seguito una punizion Ulteriore errore si annida nell’aver considerato non meritevoli di maggio considerazione le condotte post factum tenute dall’indagato, consistite nel consegnare l’arma adoperata agli investigatori e nel costituirsi spontaneament Né ci si è soffermati a sufficienza sulla stessa genesi della vicenda, che il Fas ha ricondotto alla sua precisa volontà di negare collaborazione alle persone offe in relazione ai loro traffici illeciti. Parimenti illogica è la motivazione adott riferimento alla ritenuta non concedibilità della misura degli arresti domicil sempre con applicazione del dispositivo elettronico – con ubicazione presso i nonn residenti in Comune diverso rispetto a quello che è stato teatro dei fatti per i si procede, ossia in Catignano, in INDIRIZZO. Incongrua, infin è l’affermazione della irrilevanza dello stato di incensuratezza, nel quale v l’odierno indagato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Deve richiamarsi, in primo luogo, la generale previsione di legge (art 275 co.3 primo periodo) che impone un obbligo positivo di argomentazione del giudice del merito (Sez. 3, n. 842 del 17/12/2015, rv 265964), tendente rappresentare le ragioni concrete della «inadeguatezza» della misura coercitiv meno afflittiva degli arresti domiciliari, sì da approdare alla necessaria applica della custodia in carcere. E in rapporto a tale obbligo di argomentazione, la complessiva congruità logica e giuridica è oggetto di controllo in sede di legitti le argomentazioni espresse dal Tribunale del Riesame di L’Aquila appaiono pertinenti, logiche e lineari. Il provvedimento impugnato, infatti, contiene con argomentazioni tanto in tema di sussistenza del pericolo di reiterazione, ai s dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., quanto in chiave di analisi delle rag cui quella tipologia specifica di pericolo non possa essere contenuta, in mo soddisfacente, attraverso l’applicazione della meno rigorosa misura degli arre
domiciliari, pure accompagnati dall’imposizione del dispositivo elettronico d controllo.
2.1. In ciò, l’apparato motivazionale non sembra incorrere nel lamentato errore di diritto, sostanzialmente consistente nel valorizzare la maggiore inten del pericolo di reiterazione, quale ragione giustificatrice essenziale applicazione della più grave misura infrannuraria. Va sul punto osservato che ferma restando la necessità di apprezzare il «grado» delle esigenze cautelari (a 275, comma 1 cod. proc. pen.) – la scelta della misura è ispirata al dive parametro della «adeguatezza», ai sensi dell’art. 275, comma 3 cod proc pen. Ciò comporta la necessità di effettuare un giudizio comparativo, tra il tipo – e non il grado – di pericolo e la «efficacia contenitiva», derivante dall’applicazione misura meno afflittiva, rispetto alla custodia inframuraria di tipo carcerario. In termini, la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari (eventualmen aggravata da divieti di comunicazione) è – sul piano logico e giuridico rapportarsi:
alla prognosi negativa, in punto di autogoverno comportamentale e di sicur osservanza dei precetti e dei limiti, correlati alle caratteristiche intrinsech misura (il soggetto, per la particolare attitudine e propensione eteroaggressività, ovvero a causa della inaffidabilità dimostrata dalla biogra criminale, è altamente probabile che non rispetterà i limiti, anche comunicati imposti, violandoli allo scopo di reiterare il reato);
alla esistenza di ragioni particolari, come la conflittualità familiare o l’ass alternative di collocazione, che rendono il domicilio luogo assolutamente inidoneo a contenere le constatate esigenze cautelari (si vedano, sul tema del contenu del giudizio di adeguatezza, con particolare riferimento alla misura degli arr domiciliari, Sez. 3 n. 5121 del 4.12.2013, COGNOME, rv 258832; Sez. 1 n. 22167 24.5.2005, COGNOME, rv 232396, nonché – in via generale – quanto affermato d Sez. 1 n. 30561 del 15.7.2010, Micelli, rv 248322, per cui, in tema di misu cautelari, l’adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, per qua specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, lett. c) proc. pen., può essere ritenuta <<soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura»).
2.2. Il livello di intensità del pericolo di reiterazione è, pertanto, ele che concorre in tale valutazione, ma che di certo non la esaurisce, posto che anc un grado elevato – in ipotesi – di attitudine alla reiterazione può ri contenibile – in rapporto alla tipologia specifica di condotta da prevenire, oltr al giudizio complessivo in ordine alla personalità del soggetto – attravers
misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, in presenza di una progn favorevole circa la auto-osservanza dei limiti imposti.
Venendo più specificamente alla concreta fattispecie, il Tribunale de riesame di L'Aquila ha adottato una motivazione congruente e priva di forme di contraddittorietà – intratestuali o logiche – che si è fatta carico di chiarire, del tutto adeguato, tutte le ragioni poste a fondamento della riten inadeguatezza della auspicata misura meno afflittiva. Nella motivazione dell'ordinanza impugnata, infatti, viene esclusa l'idoneità della misura degli ar domiciliari – pur se, in ipotesi, corredata dell'utilizzo della strumenta elettronica – sul presupposto dell'evidente spregio mostrato dall'indagato, confronti delle leggi e delle regole che ordinariamente disciplinano la civ convivenza dei consociati. Alcuna distonia logica o argomentativa è rinvenibile né risulta concretamente evidenziata dalla difesa – nell'affermazione secondo quale il cd. braccialetto elettronico possa, al più, svolgere la funzione di segn l'allontanamento del soggetto dal domicilio coatto, ma giammai quella di consentirne la esatta localizzazione; una circostanza, questa, che evidentemen non collimerebbe con la necessità di un eventuale pronto intervento, da parte del forze dell'ordine.
3.1. Corretta sotto il profilo logico e giuridico, d'altra parte, risulta l'ulteriore affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, nella parte in ritiene la misura carceraria in esecuzione del tutto proporzionata, rispetto all' del bene giuridico offeso mediante l'azione incriminata. Infine, giustament incongrua è stata giudicata la richiesta di applicazione della misura degli ar domiciliari presso l'abitazione dei nonni. Pare cogliere perfettamente nel segno valutazione compiuta dal Tribunale del riesame, infatti, laddove paventa ch l'attitudine eteroaggressiva in ambito familiare, già dimostrata nel caso in esa possa indurre l'indagato a rendersi protagonista di nuove condotte criminose ancora in danno di congiunti.
3.2. Alcuna forma di illogicità o di disarmonia concettuale emerge, infine dalle ulteriori deduzioni operate dal Tribunale del riesame, a confutazione specifiche tematiche sollevate dalla difesa. In ordine alla valenza evocativa riconnettere alle spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, i Giudici del rie hanno ritenuto trattarsi non di una manifestazione di sicura resipiscenz rivisitazione critica del pregresso agire criminale, bensì di una mera espressi della raggiunta consapevolezza, circa la gravità di quanto compiuto. Anche l'indicazione del posizionamento dell'arma e, consequenzialmente, la consegna della stessa agli operanti – stando all'ineccepibile assunto da cui muove il Tribu del riesame – riveste una mera funzione strumentale e non è certo significativa
una qualche forma di reale e affidabile ravvedimento; ciò in quanto COGNOMECOGNOME l'allocazione dell'arma stessa all'interno dell'autovettura, a bordo della quale stato COGNOMEo sopraggiungere, non poteva non avere la sicura consapevolezza del fatto che tale arma sarebbe stata – agevolmente e in breve tempo – ritrovata dal polizia giudiziaria. Afferma poi il Tribunale del riesame che il COGNOME sia rient in casa non al fine di costituirsi, ma in quanto richiamato dal padre. Lo ste indagato ha escluso, inoltre, qualsiasi possibile collegamento, fra il tenta omicidiario per il quale si procede e le pregresse proposte fattegli da NOME COGNOMECOGNOME affinché egli lo coadiuvasse nel traffico di sostanza stupefacen Conclude il Tribunale sottolineando come – a fronte di fatti tanto gravi e allarman significativi di un evidente spregio per la vita umana – divenga irrilevante lo s di incensuratezza, nel quale versa il soggetto.
3.3. La difesa, del resto, non ha prospettato alcuna argomentazione davvero atta a disarticolare tale coerente, logico ed esaustivo appara motivazionale, arrestandosi alla soglia della mera critica assertiva, versata in f e reiterativa di precedenti doglianze.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto de ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libert del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura d cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziari sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 05 ottobre 2023.