Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5174 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5174 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il 12/12/1952
avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Salerno, adito in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di NOME COGNOME gravemente indiziato del reato di duplice omicidio e di quello strumentale in materia di armi per avere cagionato la morte di due dipendenti della ditta RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, esplodendo contro entrambi diversi colpi con una pistola legittimante detenuta.
Nell’esaminare i rilievi difensivi, tutti relativi al profilo della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza tali da giustificare il regime custodiale nei confronti dell’indagato ultrasettantenne, i Giudici della cautela hanno osservato che gli elementi raccolti consentono di affermare che il grado del pericolo di reiterazione sia così elevato da giustificare ampiamente, nei termini richiesti dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, il superamento della presunzione in bonam partem prevista dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
Avverso il suddetto provvedimento l’indagato ha proposto, per il tramite del difensore di fiducia , ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui denuncia erronea applicazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, comma 1 lett. c), e 275, comma 4, cod. proc. pen.
Lamenta che il Tribunale, nel rispondere alle deduzioni difensive sull’insussistenza delle
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza necessarie per l’applicazione della misura carceraria nei confronti di persona che superato l’età di settanta anni, non ha adeguatamente valutato i plurimi elementi prospettati dalla difesa ed ha attribuito esclusiva rilevanza alle modalità esecutive del fatto e alla sua gravità. In tal modo ha finito per sovrapporre illegittimamente le esigenze cautelari di eccezionale indicate dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. con il semplice pericolo di reiterazione di cui all’art 274 lett. c) cod. proc. pen.
In questa erronea prospettiva sono stati ignorati non solo la condotta post delictum di COGNOME – il quale, subito dopo la sparatoria, si era recato dai carabinieri per confessare il duplice omicidio e consegnare l’arma utilizzata per commetterlo – ma anche la sua condizione di incensurato e di persona estranea ai contesti criminali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Priva di pregio Ł l’unica doglianza dedotta, che censura l’apprezzamento, da parte del Tribunale del riesame, dell’eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari da tutelare mediante la imposizione all’indagato ultrasettantenne del regime carcerario in luogo di misure meno afflittive.
L’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. dispone che “non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano (…) ovvero persona che ha superato l’età di settanta anni”.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere stabilito dalla citata disposizione non Ł basato su presunzioni che si contrappongano a quella di adeguatezza esclusiva della medesima misura nei casi previsti dal comma terzo dello stesso articolo, “ma trova fondamento nel giudizio di valore operato dal legislatore nel senso che sulla esigenza processuale e sociale della coercizione intramuraria debba prevalere la tutela di altri interessi, considerati poziori in quanto correlati ai fondamentali diritti della persona umana sanciti dall’art. 2 della Costituzione” (Sez. 1, n. 5840 del 16/1/2008, COGNOME, Rv. 238655).
In quest’ottica si spiega perchØ la presunzione prevale finanche su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sicchØ, anche in tali casi, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (Sez. 1, n. 15911 del 19/3/2015, COGNOME, Rv. 263088; Sez. 2, n. 11714 del 16/3/2012, COGNOME, Rv. 252534; Sez. 1, n. 1438 del 27/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242742).
A riprova della condizione di particolare favore accordata a tale categoria di soggetti, la costante interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al requisito della “eccezionalità” delle esigenze cautelari Ł nel senso di un rafforzamento degli indicatori del pericolo di reiterazione, che, a fronte della elevata probabilità di rinnovazione dell’attività delittuosa richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen., nell’ipotesi disciplinata dall’art. 275 dello stesso codice diviene “certezza” della ripetizione (cfr. Sez. 6, n. 15016 del 13/2/2013, Fiori, in motivazione; Sez. 2, n. 32472 in data 8/6/2010, COGNOME, Rv. 248352; Sez. 5, n. 2240 del 5/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233026): ciò che consente di contemperare le esigenze di cautela con la salvaguardia di peculiari condizioni personali, che di per sØ sono tali da comportare un ordinario affievolimento delle medesime esigenze (così Sez. 6, n. 7983 del 1/2/2017, Rotunno, Rv. 269167).
In definitiva, per applicare la custodia in carcere agli ultrasettantenni Ł necessario che le individuate esigenze cautelari siano connotate da eccezionalità intesa come “certezza” o quantomeno “elevatissima probabilità” che il pericolo da fronteggiare si concretizzi; evidentemente di tale peculiare connotazione deve essere fornita adeguata e logica giustificazione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie il Tribunale del riesame, a dispetto di quanto affermato dal ricorrente, ha adempiuto al prescritto onere motivazionale, mettendo in evidenza, in positivo e con riferimento all’attualità, lo straordinario spessore delle esigenze di tutela della collettività, collegato all’elevatissima offensività delle condotte in contestazione, desunta non solo delle modalità esecutive (esplosione di plurimi colpi di arma da fuoco nei confronti di due vittime designate, a distanza ravvicinata ed in un luogo pubblico frequentato da piø persone), ma soprattutto dal movente banale (come ammesso dall’interessato, nell’immediatezza e in sede di interrogatorio, egli si era determinato ad uccidere le vittime, suoi ex colleghi di lavoro, perchØ convinto che entrambi lo avevano deriso e sbeffeggiato) nonchØ dall’intensità del dolo e dallo spessore criminale dimostrato da COGNOME il quale aveva preordinato l’azione omicidiaria da qualche ora, tanto da uscire di uscire da casa già armato, e l’aveva proseguita, perdendo ogni forma di autocontrollo, anche dopo i ripetuti inviti del figlio e dei colleghi di lavoro a desistere arrivando al punto di minacciare con l’arma gli astanti che volevano frapporsi alla realizzazione del progetto criminoso.
il Tribunale, seguendo un iter argomentativo tutt’atro che illogico, ha, in definitiva, ritenuto elevatissimo il pericolo di reiterazione sulla scorta di puntuali elementi di fatto, aventi forte valenza sintomatica, giustificatamente considerati prevalenti su quelli di segno contrario opposti dalla difesa ovvero la condizione di incensuratezza e la confessione, che, lungi dal costituire la manifestazione di resipiscenza o pentimento, era stata una scelta obbligata, considerata la cristallizzazione di un quadro indiziario difficilmente contestabile.
Per quanto sin qui esposto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
La condizione detentiva dell’indagato impone la comunicazione a cura della cancelleria ex art. 94 co 1 ter disp. att. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME