Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 387 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 387 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di Roma;
udita la relazione del AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il 3 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza del 14 marzo 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a XXXXXXXXXXXXXX, indagata per i delitti di tratta di esseri umani (capo b), sequestro di persona (capo d), sfruttamento della prostituzione con violenza, minaccia e metodo mafioso (capo e), sfruttamento della prostituzione (capi f, g, h, i, l), tentata interruzione di gravidanza non consensuale con omissione di soccorso (capo n), estorsione aggravata dal metodo mafioso (capo o), fatti commessi tra febbraio 2016 e giugno 2017.
XXXXXXXXXXXXXX, attiva nello sfruttamento della prostituzione di una pluralità di giovani donne reclutate sul territorio africano, era raggiunta da misura coercitiva a seguito delle rivelazioni di una delle vittime, considerate attendibili all’esito delle attività di verifica e riscontro eseguite in sede investigativa. La persona offesa narrava di essere stata adescata in Nigeria, ancora minorenne, con la prospettiva di un lavoro in Italia come parrucchiera o baby sitter; giunta sulle coste siciliane col supporto di organizzazioni dedite al traffico di clandestini, era stata sequestrata e costretta a prostituirsi nella città di Roma per ripagare il debito contratto per il viaggio, dietro minacce di morte nei suoi confronti e all’indirizzo dei familiari: la ragazza versava in una condizione di succubanza e forte intimidazione, corroborata dall’appartenenze del coniuge della XXXXXXX e dei suoi complici nella gestione dell’attività illecita a un’organizzazione cultista nigeriana denominata RAGIONE_SOCIALE, in particolare alla cellula ‘Roman Empire’, attiva sul territorio romano.
Ritenuti i gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati ascritti all’indagata, il Tribunale ravvisava la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, inerenti al pericolo di reiterazione criminosa specifica, che imponevano il mantenimento della custodia in carcere, benchØ XXXXXXXXXXXXXX fosse madre di due minori, una delle quali di appena un anno
d’età.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso il difensore dell’interessata, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo.
Ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’attualità delle esigenze cautelari e alla eccezionalità delle stesse, avuto riguardo al tempo decorso dai fatti, all’incensuratezza dell’assistita e all’assenza di piø recenti segnalazioni o denunce a suo carico, alla condizione della XXXXXXX di madre di due minori dell’età, rispettivamente, di cinque anni e di un anno.
Ha lamentato che il Tribunale, con motivazione apparente e contraddittoria, non aveva ritenuto adeguata a fronteggiare le esigenze di cautela la misura degli arresti domiciliari o, in subordine, la custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ai sensi dell’art. 285bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e deve trovare accoglimento.
L’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. prevede che «quando siano imputati donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che esistano esigenze di eccezionale rilevanza».
La disposizione del codice di rito introduce per i soggetti ivi indicati una presunzione relativa in bonam partem che, in assenza della prova positiva dell’esistenza di esigenze di eccezionale rilevanza, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere prevista per delitti di particolare gravità e allarme sociale dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015, Caporrimo, Rv. 263088; Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2025, T., Rv. 287809 – 01).
Le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza evocate dall’art. 275, comma 4, cit. postulano la sostanziale certezza che l’indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269167; Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, COGNOME, Rv. 248352).
La valutazione circa la ricorrenza delle predette esigenze qualificate Ł ancorata agli stessi elementi indicati per le ordinarie esigenze cautelari e, pertanto, alla ponderazione delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell’indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali (Sez. 5, n. 2240 del 05/12/2005, dep. 2006, P.M. in proc. Bacalanovic, Rv. 233026).
L’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte riguardo ai presupposti per l’applicazione della custodia carceraria.
Dinanzi all’eccepita insussistenza di esigenze cautelari connotate da attualità ed eccezionale rilevanza, il Tribunale ha ritenuto non superata la doppia presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., collegata alla contestazione dei delitti di tratta ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, valorizzando i legami dell’indagata con organizzazioni transnazionali che gestivano il traffico di migranti in Nigeria, il ruolo attivo nella tratta di giovani donne da avviare alla prostituzione, la contiguità, tramite il coniuge e gli altri coindagati, a gruppi criminali stranieri facenti capo al culto RAGIONE_SOCIALE attivi sul territorio romano.
Valutati l’estrema gravità dei fatti contestati, sintomatici di elevata pericolosità sociale, e i menzionati collegamenti criminali, i giudici del riesame hanno quindi concluso per
l’incombenza di esigenze di eccezionale rilevanza, di tale intensità da non consentire l’applicazione della previsione di favore per detenute madri contenuta nell’art. 285 -bis del codice di rito, a tenore del quale «nelle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a un anno e non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano».
Così argomentando, il Tribunale ha motivato in modo carente.
L’ordinanza impugnata non dà conto, con compiutezza, «dell’elevata e straordinaria gravità dei pericula libertatis nel caso concreto, tali da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza per eccesso della custodia in carcere» (Sez. 3, n. 23015 del 21/05/2020, Franceschini, Rv. 279828): facendo sostanzialmente leva sulla natura degli addebiti, non esplicita le ragioni per cui l’indagata, se sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, potrebbe, in termini di certezza, proseguire nella commissione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, a dispetto del consistente arco temporale decorso dai fatti (otto anni) e della sua attuale condizione di madre di due minori infraseieeni a lei affidate.
Meramente assertiva risulta poi la motivazione in ordine all’impossibilità di fronteggiare le esigenze di eccezionale rilevanza, ove sussistenti, mediante l’applicazione della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
In altri termini, se sull’ an della cautela Ł stato congruamente giustificato il mancato superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., discorso diverso va fatto in relazione al quomodo .
Il Tribunale non si Ł adeguatamente confrontato con la duplice valutazione imposta dagli artt. 275, comma 4, e 285bis cod. proc pen., quanto all’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e, in caso di accertata ricorrenza di siffatte esigenze, alla compatibilità delle stesse con la custodia cautelare in struttura a custodia attenuata, potendo solo in caso di esito sfavorevole di tale duplice apprezzamento mantenersi la piø afflittiva misura carceraria (cfr. Sez. 1, n. 12950 del 12/12/2013, dep. 2014, n.m.).
L’ordinanza va, pertanto, sul punto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 28/11/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.