Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41135 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41135 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/05/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette)ser (. GLYPH le conclusioni del PG NOME COGNOME < ,e• Ars à., * cS,11 Retr- ~ csrss
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Catania, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento della Corte di assise di appello di Catania, emesso il 30 novembre 2023, con cui era stata respinta l'istanza di scarcerazione ai sensi dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., formulata da NOME COGNOME, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di omicidio aggravato, risalente all'anno 2001.
Con il relativo giudizio di primo grado, celebrato in rito abbreviato, era stata ritenuta la colpevolezza di NOME, conseguentemente condanNOME alla pena di trent'anni di reclusione.
A ragione della decisione, il Tribunale del riesame in primo luogo richiamava, condividendole, le ragioni del rigetto da parte dalla Corte di assise di appello che aveva escluso la possibilità di far confluire detta pena, non ancora definitiva, in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, invece riguardanti sentenze già divenute cosa giudicata.
Inoltre osservava l'erroneità della tesi del ricorrente secondo cui, una volta divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna, le due pene sarebbero rientrate nel medesimo "cumulo" e soggette al criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., dovendosi invece applicare la pena dell'ergastolo ai sensi dell'art. 73, secondo comma, cod. pen.
Rilevava, infine, che correttamente il termine massimo della custodia cautelare era stato individuato in venti anni di reclusione e che non risultava che detta pena fosse stata già espiata dal ricorrente.
Avverso l'ordinanza in parola, COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO.
Nell'unico articolato motivo il ricorrente deduce, sotto più profili, violaz di legge e vizio di motivazione.
Muove dall'affermazione del Tribunale, che si assume incontestata, secondo cui NOME avrebbe già interamente scontato la pena di trent'anni irrogatagli e rileva la contraddittorietà dell'affermazione contenuta nel provvedimento impugNOME secondo cui sarebbe irrilevante il periodo di detenzione subito dal ricorrente prima della data di esecuzione della misura cautelare, al contrario risultando pacifico che NOME abbia già scontato la pena di trent'anni proprio con riferimento al titolo cautelare in atto.
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Assume che la pena irrogata, una volta divenuta irrevocabile, sarebbe attratta nel cumulo giuridico, ai sensi degli artt. 78 e 80 cod. pen. (indipendentemente dal negato riconoscimento della continuazione tra le diverse condanne), pena che risulterebbe già scontata per intero, ovvero scontata oltre il limite di due terzi evocato, quale termine massimo assoluto di custodia cautelare, dall’art. 304, comma 6, cod. proc. pen.
Richiama, a conforto di tale assunto, la sentenza di questa Sezione Prima, n. 14220 del 16 dicembre 2022, NOME (n.m.).
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 25 giugno, ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 7 luglio 2024 la difesa del ricorrente ha depositato memoria con al quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Com’è noto, l’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. – invocato dal ricorrente – riguarda la durata massima della custodia cautelare nel caso di sospensioni che, come si stabilisce con tale disposizione, non può in alcun modo superare i termini ivi stabiliti e, tra questi, quello, se più favorevole, dei 2/3 del massi della pena temporanea per il reato contestato o ritenuto.
La norma dev’essere posta in relazione con l’art. 303 cod. proc. pen. che prevede termini diversi di custodia cautelare per ciascuna fase: per i reati puniti con la pena dell’ergastolo il termine di fase è quello di un anno e sei mesi, salva proroga. Nel caso di “doppia conforme” il termine massimo è di sei anni, comprese le proroghe di cui all’art. 305 cod. proc. pen.
Ciò premesso, il Tribunale – con motivazione scevra da fratture logiche – ha richiamato, a ragione della decisione, le argomentazioni della Corte di assise di appello secondo l’eventuale avvenuta espiazione della pena di venti anni non aveva nulla a che vedere con la scarcerazione per decorrenza termini, potendo al più rilevare in fase esecutiva. Più precisamente, la circostanza che la pena irroganda potesse o no rientrare nel cumulo di pene già determiNOME è questione ritenuta attinente alla fase successiva all’irrevocabilità della condanna stessa, non potendo venire in rilievo nella presente fase, nella quale è in atto la misura cautelare, imperniata su presupposti affatto differenti.
Né vale – come ha fatto il ricorrente – richiamare la precedente pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 14220 del 16/12/2022, COGNOME (n.m.), che su analoga questione si esprime nei termini che seguono: «Da ultimo, del tutto inconferente appare il richiamo operato dal ricorrente al limite dei due terzi menzioNOME, quale sbarramento finale dei termini di custodia cautelare, dall’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che non si riferisce alla pena residua espianda, ma alla commiNOMEria astratta edittale, relativa al reato per cui si procede; limite, dunque, sicuramente non valicato. L’entità della pena ancora – in prospettiva – da scontare assume piuttosto rilevanza a norma dell’art. 275, comma 2, cod. proc. pen., che evoca un criterio di ragionevole sua proporzione rispetto alla misura prescelta; mentre l’art. 273, comma 2, stesso codice preclude l’applicazione di qualsivoglia misura cautelare, non destinata a sfociare in una pena, almeno residualmente, eseguibile. In questo contesto il ricorrente evoca il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., sostenendo che dalla sua applicazione in sede esecutiva, imposta dal successivo art. 80, non resterebbe pena ulteriore da mettere in esecuzione. È noto, tuttavia, che, in presenza di reati commessi in tempi diversi, e con periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, può essere necessario ricorrere alla formazione dei c.d. cumuli parziali, e che i limiti del citato art. 78 cod. pen. vanno autonomamente commisurati con riferimento a ciascun cumulo (da ultimo, Sez. 1, n. 47678 del 03/07/2019, [Dilati, Rv. 277459-01). E il ricorrente non offre sufficienti elementi per consentire, in questa chiave, alcuna ponderata valutazione; né consta che li abbia offerti al giudice del riesame».
Invero, proprio dall’arresto richiamato dal ricorrente, si evince l’eccentricità del richiamo al limite dei due terzi di pena e, osserva il Collegio, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, dalla lettura integrale della motivazione del cenNOME provvedimento, non è in alcun modo dato evincere, quale principio interpretativo vincolante, quello secondo cui il giudice della cognizione debba occuparsi, in chiave prognostica, della fase esecutiva.
4. L’impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, 1’11 luglio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente