Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44326 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il 14/04/1994
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 del TRIB. LIBERTA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore Generale si riporta alla memoria e conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di AREZZO in difesa di NOME COGNOME il quale deposita documentazione riguardante il procedimento in corso presso l’ufficio GIP del Tribunale di Novara e insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale Riesame di Torino ha riformato il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Novara accogliendo la richiesta di applicazione della misura cautelare della custod carcere formulata dal PM, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen,
A motivo del ricorso prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ord al pericolo di reiterazione dell’illecito e ai requisiti di concretezza e attu esigenze cautelari ritenuti sussistenti al fine di applicare la misura della cus carcere, in sostituzione della meno afflittiva detenzione domiciliare. Al rig deduce che l’ordinanza impugnata ha fatto proprie le considerazioni esposte dal P nell’atto di appello, omettendo di tenere in debito conto quanto rilevato Magistratura di Sorveglianza nonché aggiungendo elementi di giudizio privi d riscontro. Il Tribunale di Torino ha assunto una decisione non coerente con caratteristiche della fattispecie concreta, mettendo altresì in dubbio la genuin pentimento dell’imputato il quale, a riprova dello stesso, aveva offerto una somm titolo di risarcimento alle persone offese. Dalla motivazione del provvedime impugnato, infatti, non si evince perché la condotta tenuta dall’impu successivamente al reato non sarebbe idonea a dimostrare resipiscenza. Ne provvedimento del Tribunale del Riesame non viene spiegato il motivo per il qual non poteva applicarsi la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettr nonostante il principio che impone di prediligere la misura che impone il mi sacrificio all’interessato, posto che la condotta post delictum dell’imputato assolutamente rispettosa delle prescrizioni impartitegli. Deduce, infine, che priva di riscontro l’affermazione secondo la quale la misura più benevola invocata consenta un controllo effettivo da parte delle Forze dell’Ordine né un allontaname dall’ambiente criminale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
All’udienza di discussione il difensore del ricorrente ha depositato il decr fissazione dell’udienza preliminare per i fatti per cui si procede, la richiesta fo dall’imputato di applicazione della pena su richiesta ad anni uno e mesi ot reclusione ed euro 600,00 di multa da sostituire con Il lavoro di pubblica utili relativo consenso del pubblico ministero. Ha quindi insistito l’accoglimento del ric
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che, in tema di impugnazioni cautelari, eventu elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legitti potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modi
della misura cautelare al giudice competente (Sez. 3 – n. 23151 del 24/01/20 PMT/COGNOME, Rv. 275982 – 01; Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, PM in proc. COGNOME Rv. 256445 – 01).
Tanto chiarito, va ancora ricordato che il controllo dì legittimità rela provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscri all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le r giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evident la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, COGNOME, Rv. 251760; Sez. 6, n del 25 maggio 1995, COGNOME ed altro, Rv. 201840). Nello specifico, in ordine al della adeguatezza della misura disposta, questa Corte ha di recente affermato c nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime special presunzioni sancito dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (qual è quello in esa l’apprezzamento circa l’inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente controllo a distanza, deve basarsi sull’esplicita valutazione, non formulab maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell’inadeguatezza di affidamento fiduciario e dell’esclusiva idoneità della custodia intramuraria a cont le esigenze di cautela (Sez. 3 – n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 Ancora, si è valorizzata, ai fini della valutazione della adeguatezza della (seppur ai fini della considerazione degli elementi idonei a superare la presunzion cui al’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) la sussistenza di condotte rivelatri resipiscenza dell’indagato (Sez. 4 – n. 10221 del 11/02/2020, Arena, Rv. 27865 01).
Ciò premesso, la motivazione offerta dal Tribunale del riesame non presenta profi di illogicità in ordine al profilo delle esigenze di prevenzione, in considerazion personalità dell’indagato che, al momento dell’episodio delittuoso, si trova detenzione domiciliare sostitutiva, nonché della circostanza che l’Alafleur av commesso i fatti in un orario in cui era stato autorizzato dal magistra sorveglianza a svolgere attività lavorativa. Risulta invece apodittico e non chia passaggio motivazionale riferito alla esclusione della rilevanza della resipisc dimostrata dall’indagato. In proposito, il Tribunale del riesame, a fronte corresponsione, da parte dell’Alafleur, della somma di €.600,00 a titolo risarc alle vittime del reato, ha rilevato che il ricorrente non avrebbe giustifi provenienza della somma, e che tanto avvalorava la persistenza dei contatti con mondo criminale. Si tratta, come dedotto nei motivi di ricorso, di affermazioni riscontrate, specie quanto alla deduzione della provenienza delle somme da ambient malavitosi.
Si impone conseguentemente l’annullamento del provvedimento impugnato per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del Riesame di Torino.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024
GLYPH