Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44326 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 del TRIB. LIBERTA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore Generale si riporta alla memoria e conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di AREZZO in difesa di NOME il quale deposita documentazione riguardante il procedimento in corso presso l’ufficio GIP del Tribunale di Novara e insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME COGNOME ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale Riesame di Torino ha riformato il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Novara accogliendo la richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custod carcere formulata dal PM, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 310 cod. proc. pen,
A motivo del ricorso prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ord al pericolo di reiterazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito e ai requisiti di concretezza e attu esigenze cautelari ritenuti sussistenti al fine di applicare la misura RAGIONE_SOCIALEa cus carcere, in sostituzione RAGIONE_SOCIALEa meno afflittiva detenzione domiciliare. Al rig deduce che l’ordinanza impugnata ha fatto proprie le considerazioni esposte dal P nell’atto di appello, omettendo di tenere in debito conto quanto rilevato Magistratura di Sorveglianza nonché aggiungendo elementi di giudizio privi d riscontro. Il Tribunale di Torino ha assunto una decisione non coerente con caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, mettendo altresì in dubbio la genuin pentimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato il quale, a riprova RAGIONE_SOCIALEo stesso, aveva offerto una somm titolo di risarcimento alle persone offese. Dalla motivazione del provvedime impugnato, infatti, non si evince perché la condotta tenuta dall’impu successivamente al reato non sarebbe idonea a dimostrare resipiscenza. Ne provvedimento del Tribunale del Riesame non viene spiegato il motivo per il qual non poteva applicarsi la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettr nonostante il principio che impone di prediligere la misura che impone il mi sacrificio all’interessato, posto che la condotta post delictum RAGIONE_SOCIALE‘imputato assolutamente rispettosa RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni impartitegli. Deduce, infine, che priva di riscontro l’affermazione secondo la quale la misura più benevola invocata consenta un controllo effettivo da parte RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE né un allontaname dall’ambiente criminale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
All’udienza di discussione il difensore del ricorrente ha depositato il decr fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare per i fatti per cui si procede, la richiesta fo dall’imputato di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena su richiesta ad anni uno e mesi ot reclusione ed euro 600,00 di multa da sostituire con Il lavoro di pubblica utili relativo consenso del pubblico ministero. Ha quindi insistito l’accoglimento del ric
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che, in tema di impugnazioni cautelari, eventu elementi sopravvenuti al momento RAGIONE_SOCIALEa chiusura RAGIONE_SOCIALEa discussione dinanzi tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legitti potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modi
RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare al giudice competente (Sez. 3 – n. 23151 del 24/01/20 PMT/Zamparini, Rv. 275982 – 01; Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, PM in proc. Notarianni, Rv. 256445 – 01).
Tanto chiarito, va ancora ricordato che il controllo dì legittimità rela provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscri all’esame del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato per verificare, da un lato, le r giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evident la congruità RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n del 25 maggio 1995, COGNOME ed altro, Rv. 201840). Nello specifico, in ordine al RAGIONE_SOCIALEa adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa misura disposta, questa Corte ha di recente affermato c nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime special presunzioni sancito dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (qual è quello in esa l’apprezzamento circa l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa cautela domiciliare, anche eventualmente controllo a distanza, deve basarsi sull’esplicita valutazione, non formulab maniera apodittica, RAGIONE_SOCIALEe specifiche ragioni indicative RAGIONE_SOCIALE‘inadeguatezza di affidamento fiduciario e RAGIONE_SOCIALE‘esclusiva idoneità RAGIONE_SOCIALEa custodia intramuraria a cont le esigenze di cautela (Sez. 3 – n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 Ancora, si è valorizzata, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa (seppur ai fini RAGIONE_SOCIALEa considerazione degli elementi idonei a superare la presunzion cui al’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) la sussistenza di condotte rivelatri resipiscenza RAGIONE_SOCIALE‘indagato (Sez. 4 – n. 10221 del 11/02/2020, Arena, Rv. 27865 01).
Ciò premesso, la motivazione offerta dal Tribunale del riesame non presenta profi di illogicità in ordine al profilo RAGIONE_SOCIALEe esigenze di prevenzione, in considerazion personalità RAGIONE_SOCIALE‘indagato che, al momento RAGIONE_SOCIALE‘episodio delittuoso, si trova detenzione domiciliare sostitutiva, nonché RAGIONE_SOCIALEa circostanza che l’NOME av commesso i fatti in un orario in cui era stato autorizzato dal magistra sorveglianza a svolgere attività lavorativa. Risulta invece apodittico e non chia passaggio motivazionale riferito alla esclusione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa resipisc dimostrata dall’indagato. In proposito, il Tribunale del riesame, a fronte corresponsione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa somma di €.600,00 a titolo risarc alle vittime del reato, ha rilevato che il ricorrente non avrebbe giustifi provenienza RAGIONE_SOCIALEa somma, e che tanto avvalorava la persistenza dei contatti con mondo criminale. Si tratta, come dedotto nei motivi di ricorso, di affermazioni riscontrate, specie quanto alla deduzione RAGIONE_SOCIALEa provenienza RAGIONE_SOCIALEe somme da ambient malavitosi.
Si impone conseguentemente l’annullamento del provvedimento impugnato per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del Riesame di Torino.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024
GLYPH