Custodia Cautelare: Analisi di un Caso di Conferma dopo Annullamento Parziale
La gestione della custodia cautelare rappresenta uno dei punti più delicati del procedimento penale, bilanciando le esigenze di giustizia con il diritto fondamentale alla libertà personale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un’ordinanza restrittiva viene parzialmente annullata. La questione centrale è se la caduta di alcune accuse possa travolgere l’intera misura o se questa possa resistere sulla base degli addebiti rimanenti.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’interessato, tramite i suoi legali, aveva proposto un’istanza di riesame, che era stata inizialmente respinta. A seguito di un primo ricorso, la Corte di Cassazione aveva annullato parzialmente tale provvedimento, rinviando gli atti al Tribunale di Caltanissetta per una nuova valutazione.
Quest’ultimo, giudicando in sede di rinvio, ha proceduto a un’analisi dettagliata, decidendo di annullare l’ordinanza restrittiva originaria limitatamente a due specifici capi di imputazione. Tuttavia, per tutti gli altri addebiti, il Tribunale ha confermato sia la gravità indiziaria sia la misura della custodia cautelare in carcere.
La Decisione del Tribunale del Riesame in Sede di Rinvio
La decisione del Tribunale del Riesame è cruciale. L’annullamento dell’ordinanza per due capi d’imputazione significa che, per quelle specifiche accuse, non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la misura cautelare. Ciononostante, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi a carico dell’indagato per i restanti reati fossero sufficientemente solidi da giustificare il mantenimento della misura più afflittiva.
Questa scelta si basa su un principio fondamentale: la valutazione dei presupposti cautelari (gravi indizi, esigenze cautelari) viene effettuata in modo autonomo per ciascun reato contestato. La caduta di un’accusa non inficia automaticamente la solidità del quadro indiziario relativo alle altre.
Il Ruolo della Custodia Cautelare e la Gravità Indiziaria
La custodia cautelare è una misura eccezionale, disposta solo in presenza di requisiti rigorosi. Il primo è la “gravità indiziaria”, ovvero la presenza di elementi che rendono altamente probabile che l’indagato abbia commesso il reato. Oltre a ciò, devono sussistere specifiche “esigenze cautelari”, come il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato.
Nel caso in esame, il Tribunale ha evidentemente ritenuto che, anche escludendo i due capi d’accusa annullati, la gravità degli indizi per i residui addebiti fosse tale da mantenere intatte le esigenze cautelari che avevano originariamente portato all’applicazione della misura detentiva.
Le Motivazioni
Le motivazioni del Tribunale del Riesame, così come riportate nel provvedimento, si sono concentrate sulla persistenza di un quadro indiziario solido per la maggior parte delle accuse. L’organo giudicante ha quindi operato una scissione, epurando il provvedimento cautelare dalle parti non più sostenibili a seguito della pronuncia della Cassazione, ma salvaguardando il nucleo della misura basato sugli elementi probatori ritenuti ancora validi e gravi. La conferma della misura dimostra che la gravità complessiva dei fatti residui era considerata sufficiente a giustificare la detenzione in carcere.
Le Conclusioni
La conclusione che si trae da questa vicenda è che nel processo penale vige un principio di autonomia delle imputazioni ai fini cautelari. L’annullamento parziale di un’ordinanza di custodia cautelare non ne determina automaticamente la caducazione totale. Il giudice del rinvio ha il compito di rivalutare l’intero compendio indiziario alla luce dei principi stabiliti dalla Cassazione, verificando se gli elementi superstiti siano ancora idonei, da soli, a sostenere la misura restrittiva. In questo caso, la risposta è stata affermativa, confermando la detenzione per l’imputato.
Cosa ha deciso il Tribunale di Caltanissetta in sede di rinvio?
Il Tribunale ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare per due capi di imputazione, ma ha confermato la misura per i restanti addebiti, ritenendo ancora sussistente la gravità indiziaria.
L’annullamento di alcuni capi d’accusa comporta sempre la revoca della custodia cautelare?
No, come dimostra questo caso, l’annullamento parziale non comporta automaticamente la revoca della misura. La valutazione sulla necessità della custodia cautelare viene effettuata in relazione ai residui addebiti per i quali permangono gravi indizi di colpevolezza.
Qual era la posizione del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione?
Il Sostituto Procuratore Generale ha richiesto che il ricorso proposto dall’interessato fosse dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14540 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14540 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
leva NOME n. a Gela il 2/2/1981
avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in data 18/12/2024
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio seguito di parziale annullamento disposto dalla Sesta Sezione di questa Corte del provvedimento reiettivo dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di leva COGNOME annullava l’ordinanza genetica in relazione ai capi 2) e 8) della rubrica, confermando la gra indiziaria e la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai residui addebiti.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. NOME COGNOME deduc violazione dell’art. 627 cod.proc.pen. con riguardo alla gravità indiziaria per i re
ai capi 26, 28 e 29 della rubrica nonché in ordine alla sussistenza dell’aggravante d
416bis.1 cod.pen. e alla proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare dell in carcere.
3. In data 6/3/2025 i difensori dell’indagato hanno trasmesso atto sottoscritto contenente rinunzia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, meramente ded
non documentata. A tanto consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ri al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Ca
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidinte