Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3340 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3340 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato in ALBANIA il 25/01/1999 NOME COGNOME nato in ALBANIA il 01/12/2004 avverso l’ordinanza del 05/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Venezia Sentita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 luglio 2024 il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere emessa il 3 giugno 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova.
I fratelli COGNOME sono sottoposti alla misura cautelare per l’omicidio di NOME COGNOME e per il tentato omicidio di COGNOME NOME e NOME COGNOME tutti colpiti con fendenti sferrati in occasione di un litigio avvenuto il 23 luglio 2023.
La misura trova applicazione giusta ordinanza del 3 agosto 2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova e la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari Ł stata, piø volte, confermata in sede di riesame e appello cautelare.
Da ultimo, l’istanza di revoca o sostituzione con la misura degli arresti domiciliari Ł stata presentata il 31 maggio 2024 in ragione del tempo trascorso dai fatti, dell’eliminazione, dal capo di imputazione, dell’aggravante dei futili motivi, delle risultanze degli accertamenti medico legali svolti dall’ausiliario della difesa sulla dinamica dei fatti e delle condizioni soggettive degli indagati.
L’appello proposto avverso il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, Ł stato respinto dal Tribunale distrettuale che, rigettata l’eccezione procedurale relativa alla natura ordinatoria e non perentoria del termine di cui all’art. 299, comma 3, cod. proc. pen. e ribadita la sussistenza del giudicato cautelare sulla gravità indiziaria, ha ritenuto neutro il
mero decorso del tempo, ai fini dell’attenuazione delle esigenze cautelari e, sostanzialmente, non decisiva l’esclusione della contestazione dell’aggravante dei futili motivi dall’incolpazione provvisoria.
L’aggravante Ł stata ritenuta tale da non incidere, in termini determinanti, sulla gravità della fattispecie contestata e sulla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione e di fuga.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME con unico atto a firma del comune difensore, avv. NOME COGNOME articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo hanno eccepito l’erronea valutazione della mancata emissione dell’ordinanza da parte del giudice adito in prima istanza entro il termine di cui all’art. 299, comma 3, cod. proc. pen. che dovrebbe essere inteso come di natura perentoria.
Si tratta, infatti, di termine in materia di provvedimento relativo alla libertà personale.
Per il caso di interpretazione della norma nel senso della ordinarietà del termine, Ł stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 299, comma 3, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 13, 27 e 111 Cost.
2.2. Con il secondo motivo hanno eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del mancato riconoscimento del difetto dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando, in particolare, l’omessa motivazione relativamente alla legittima difesa o all’eccesso colposo di legittima difesa, anche alla luce di quanto esposto dalla consulenza di parte relativamente alla ricostruzione della dinamica dei fatti per i quali si procede.
2.3. Con il terzo motivo sono stati eccepiti i medesimi vizi con riguardo all’erronea valutazione della eliminazione dell’aggravante dei futili motivi.
Proprio tale eliminazione avrebbe imposto una riconsiderazione della gravità complessiva dei fatti, essendo risultata ampiamente alleggerita la gravità della posizione degli indagati.
2.4. Con il quarto motivo la violazione di legge e i vizi di motivazione sono stati eccepiti con riferimento al difetto delle esigenze cautelari.
Il tentativo di allontanamento dall’Italia era stato determinato dall’azione violenta subita ad opera di NOME Albert e dei suoi complici.
Venuti meno costoro, non sarebbe piø sussistente quella esigenza, non avendo gli indagati piø alcun motivo per fuggire.
Non trattandosi di criminali professionali o per tendenza, non sussisterebbe neppure il pericolo di reiterazione.
2.5. Con il quinto motivo Ł stata lamentata la mancata valutazione del parere favorevole alla sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico espresso dal Pubblico ministero.
A tale proposito, era stata indicata la disponibilità dello zio degli indagati ad ospitarli presso la propria abitazione.
I ricorrenti hanno lamentato, sul punto, proprio la mancanza di motivazione sulla idoneità della misura attenuata con l’uso di presidi di tipo elettronico.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non meritano accoglimento.
Va doverosamente premesso che si verte in tema di appello cautelare proposto dai ricorrenti avverso la decisione di rigetto dell’istanza di revoca o modifica della misura cautelare della custodia
in carcere applicata per i delitti di omicidio e tentato omicidio commessi il 23 luglio 2023.
Opportuno, pertanto, si palesa il richiamo, operato anche dal Procuratore generale nella propria requisitoria scritta, all’orientamento secondo cui «in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non Ł tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282292).
3. Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
Il termine di cinque giorni, assegnato al giudice per evadere le istanze di sostituzione di misura cautelare di cui all’art. 299 cod. proc. pen., riveste pacificamente natura ordinatoria (Sez. 1, n. 479 del 08/10/2020, dep. 2021, Elia, Rv. 280215; Sez. 6, n. 44092 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. :26071901; Sez. 6, n. 7319 del 11/02/2009, COGNOME, Rv. 242925-01; Sez. 1, n. 3587 del 05/03/1990, Sortino, Rv. 183740-01) e nessuna invalidità processuale, sanzionabile in questa sede, può derivare dalla sua inosservanza.
La questione di legittimità costituzionale della disposizione codicistica Ł stata enunciata in termini estremamente generici e argomentata con un mero riferimento ad una, non meglio precisata, gestione cartacea e lenta del processo penale; nØ la natura ordinatoria del termine Ł, in contrasto, con la sua sospensione nel caso di accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell’imputato, ai sensi dell’art. 299, comma 4ter , cod. proc. pen.
4. Il secondo motivo Ł infondato.
Correttamente il Tribunale di Venezia ha richiamato il principio del giudicato cautelare evidenziando come sia stato già chiamato, reiteratamente, a pronunciarsi sul tema della gravità indiziaria, anche alla luce delle allegazioni contenute nella consulenza tecnica di parte del gennaio 2024, già sottoposta, quindi, alla cognizione dei giudici di merito e già ritenuta inidonea a scalfire il profilo contestato dai ricorrenti.
Da ultimo, sul punto, il Tribunale si Ł pronunciato con ordinanza del 13 marzo 2024, impugnata dai ricorrenti, secondo quanto dagli stessi prospettato, unicamente per il profilo dell’adeguatezza della misura della custodia in carcere.
in ogni caso, l’ordinanza impugnata ha nuovamente ricostruito la sequenza degli avvenimenti che ha dato luogo all’applicazione della misura cautelare, segnalando i vari passaggi rilevanti ai fini della gravità indiziaria e dando conto delle argomentazioni del consulente di parte che sono state ritenute superate dall’informativa conclusiva dei Carabinieri dell’aprile 2024.
Non sussistono, pertanto, elementi di significativa novità idonei a sovvertire il giudizio di gravità indiziaria sin qui formulato nel procedimento cautelare.
5. Il terzo motivo Ł, anch’esso, infondato.
L’eliminazione della contestazione dei futili motivi dal capo di imputazione Ł stata ritenuta, anche alla luce delle ragioni di natura meramente processuale (dunque estranee alla immutata ricostruzione del fatto) che hanno determinato tale esclusione, inidonea ad incidere sul quadro cautelare.
Il dedotto miglioramento della situazione processuale degli indagati sotto il profilo del rito alternativo al quale possono accedere, della (possibile) mitigazione del trattamento sanzionatorio
iroigabile all’esito del giudizio, non muta nØ la gravità indiziaria, nØ la qualificazione giuridica dei reati ascritti agli indagati, nØ il complessivo quadro cautelare, con specifico riguardo alle esigenze cautelari per le quali trova applicazione la misura di maggiore rigore.
In particolare, proprio in ragione della permanenza dell’immutato quadro indiziario, correttamente, il Tribunale di Venezia ha segnalato la mancata ripercussione della eliminazione della circostanza aggravante dalla provvisoria imputazione sulle esigenze cautelari, profilo sul quale, alla luce del giudicato sopra evidenziato, si Ł appuntata la disamina operata nel provvedimento oggetto di ricorso.
Infondati anche il quarto e il quinto motivo che, attenendo al profilo delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura, possono essere trattati congiuntamente.
Totalmente eccentriche si palesano le considerazioni svolte nel quarto motivo con riferimento al venir meno delle esigenze cautelari in ragione del fatto che la vittima e gli altri due feriti non sono piø in grado di minacciare l’incolumità fisica degli indagati.
Rimangono immutati, secondo quanto esposto dal Tribunale dell’appello cautelare, sia il pericolo di reiterazione di reati a base violenta e con armi (tenuto conto delle modalità del fatto), sia il pericolo di fuga, alla luce del tentativo di allontanamento dal territorio nazionale posto in essere immediatamente dopo i fatti.
Peraltro, Ł stata correttamente richiamata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Sul punto, si ribadisce che «la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento “in melius” del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva» (Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383).
Sul profilo della applicabilità della misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, la motivazione Ł effettiva, avendo il Tribunale escluso motivatamente l’idoneità degli arresti domiciliari, anche con il citato strumento accessorio, allo scopo di presidiare le esigenze cautelari.
Sul punto, espressamente, a pag. 5 dell’ordinanza Ł contenuto il riferimento su tale particolare aspetto.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, quindi, risulta soddisfatto l’onere motivazionale gravante sul Tribunale con conseguente infondatezza del rilievo difensivo con il quale Ł stata eccepita la carenza di motivazione sul punto.
NØ, in senso contrario, può essere allegata l’esistenza del parere favorevole del Pubblico ministero alla sostituzione della misura che si palesa elemento ordinario della dialettica procedimentale tra le parti.
Alla luce di quanto esposto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Deve essere disposta la trasmissione del provvedimento alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 22/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME