Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15271 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15271 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Maschieri COGNOME nato a BOTACATU (BRASILE) il 12/03/1981
avverso l’ordinanza del 28/08/2024 della Corte d’appello di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di Ba applicato, ai sensi dell’art. 276, comma 1 ter cod. proc. pen. la misura della :ustodia cautelare in carcere a NOME COGNOME in origine ristretto agli arresti dcmi perché attinto da iniziativa cautelare nel corso del procedimento di estradizione pa promosso ai suoi danni in esito al mandato di cattura emesso dal Tribunale di E otucatu (Brasile);
Rilevato che avverso il detto provvedimento ha promosso ricorso lé difes dell’estradando prospettando tre diversi motivi, nessuno dei quali può ritenersi n di superare la soglia della ammissibilità, alla luce, peraltro, del disposto di cui a che, avuto riguardo alle decisioni cautelari, limita i vizi prospettabili in sede di le in materia di estradizione, alla sola ipotesi della violazione di legge;
Ritenuto, in particolare, che il difetto di motivazione prospettato, con a censura, quanto alla valutazione della lieve entità della trasgressione a . certata, rivendicata dalla difesa quale fattore ostativo alla adozione della misura cust n diale di maggior rigore applicata, nel caso risulta smentita dal portato con ple dell’argomentare speso nel descrivere la vicenda a giudizio, dal quale emerg e, implicitamente quanto nitidamente, un giudizio di non modesta consistenza della affett lesività della trasgressione realizzata dal ricorrente, alla luce del momento di es! della condotta (avvenuta nottetempo) e della sostanziale indifferenza nriost -ata dal ricorrente rispetto ai momenti di verifica messi in atto dall’autorità demandata al 😮 della puntuale esecuzione della misura (non rispondendo neppure alle relat sollecitazioni telefoniche), aspetti, questi, evidentemente indicativi della inades della misura sostituita quanto allo spontaneo rispetto degli obblighi che alla 5t riconnettono, vieppiù se filtrati alla luce del rilevante portato dei fatti di re fondamento della richiesta di estradizione (reati in materia di armi e espl partecipazione ad associazione terroristica) e del peculiare portato che assume il pe di fuga da neutralizzare in funzione della puntuale esecuzione della chiesta estn di icasticamente rassegnato dall’ultimo periodo dell’art. 714, comma 2, cod. prc c. profili argomentativi, questi, che risultano inadeguatamente criticati dal ricorsc prospettazioni in fatto estranee al perimetro tipico del sindacato di legittimità cc nella specie;
Ritenuto, ancora, che il secondo motivo, con il quale si lamenta una Htegr pretermissione della valutazione sottesa alla effettiva sussistenza delle !s cautelari, non si confronta con le ragioni sottese all’applicazione della custodia in nel caso, per l’appunto, legata alla trasgressione della pregressa misura deg domiciliari in attuazione dell’art. 276, comma 1 ter citato, sì che, accertata una trasgressione non minimale, il giudice della cautela deve ritenersi obbligato ad é p la custodia infrannuraria ex lege, non potendosi mettere in discussione a monte II! ragioni di cautela che in origine avevano giustificato la misura trasgredita, vieppiù quand D, come nella specie, le ragioni di contestazione prospettate dal ricorso non si legano 3 fattori sopravvenuti rispetto alla originaria valutazione cautelare;
Ritenuto, infine, che deve ritenersi inammissibile anche il terzo motivo, cor il si contesta la misura cautelare applicata perché nel caso non sussisterE bb presupposti costitutivi del futuro accoglimento della chiesta estradizione si che l’i cautelare ab origine non poteva essere radicalmente assentita giusta il comma 3 dell’art 714 cod. proc. pen. (qui per la rivendicata possibilità che il ricorrente poss sottoposto in Brasile a trattamenti comunque lesivi dei diritti fondamentali della p ? trattandosi di aspetti che presuppongono una preventiva verifica in fatto aln vi incompatibile rispetto al perimetro cognitivo tipicamente proprio del coni rol legittimità in sede cautelare nella materia che occupa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell a processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 16/12/2024