Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44284 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44284 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NISCEMI il 09/07/1954
avverso l’ordinanza del 30/07/2024 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG Il P.G: conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME COGNOME del foro di CATANIA in difesa di COGNOME NOME conclude insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta con la quale, rigettando l’appello del COGNOME, è stata confermata l’ordinanza di ripristino della misura della custodia cautelare in carcere emessa il 10.7.2024 dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta.
Il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta aveva sostituito la misura dei domiciliari con quella del carcere per la violazione delle prescrizioni, in quanto COGNOME era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria nel giardino di casa, ove non era stato autorizzato ad accedere.
Il ricorrente contesta il dato riportato dalla Polizia sul fatto che fosse scattato un “allarme braccialetto” il 2.7.2024, a seguito del quale la Polizia aveva sorpreso il ricorrente intento a raccogliere sfalci e potature in giardino.
Per il ricorrente, infatti, il cancello era aperto, segno che egli non avesse nulla da nascondere alla Polizia; infatti, era sceso in giardino soltanto allo scopo di sbloccare il motore del vano vasca, mentre in casa vi erano la moglie ed il figlio NOME
In tale occasione, la Polizia aveva constatato che la postazione fissa del braccialetto elettronico interna alla casa non aveva segnalato alcun allarme; di conseguenza, si trattava di un normale controllo che non era conseguente ad un allarme scattato per l’allontanamento da casa del Rizzo.
Infine, il ricorrente contesta l’asserzione del Tribunale circa l’inidoneità delle pertinenze a impedire i contatti con l’esterno, stante le mura perimetrali alte 2,5 metri, come da foto che erano state prodotte al Tribunale.
Il ricorrente confuta, infine, la valutazione negativa sul piano dell’adeguatezza della misura espressa dai giudici derivante dal presunto intento del Rizzo di ridimensionare l’apporto del capomafia COGNOME COGNOME stante la propria professione di medico e la propria età che aveva superato i 70 anni.
Inoltre, egli aveva ammesso gli addebiti davanti al Tribunale del riesame, assumendosi tutte le responsabilità ed aveva già provveduto a risarcire la persona offesa dei danni nella misura di euro 35.000,00.
Non sussistevano, quindi, le esigenze cautelari di eccezionale gravità richieste dall’art. 275 cod. proc. pen., per l’adozione della misura custodiale in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Va, infatti, rilevato il tenore assertivo della motivazione del Tribunale, in assenza di elementi specifici indicati esplicitamente nel provvedimento o in esso contenuti, sull’intento del ricorrente di mistificare la realtà dei fatti, al fine di ridimensiona l’apporto del capo mafia COGNOME COGNOME.
Anche l’affermazione sulla irrilevanza del risarcimento operato appare priva di riferimenti idonei a comprendere la ragione della decisione adottata.
Il vizio del provvedimento impugnato, che coinvolge anche l’ordinanza del G.i.p. di ripristino della misura custodiale in carcere, consiste essenzialmente nella mancanza di giustificazione in termini di gravità della violazione effettuata dal COGNOME.
Non vi è infatti un’adeguata motivazione in tale direzione né nel provvedimento del g.i.p. né nell’ordinanza del Tribunale, atti nei quali non viene confutata con argomenti logici e sufficienti la versione subito fornita dal ricorrente sulla motivazione dell’ingresso in giardino, mentre gli stessi operanti non solo avevano avuto modo di constatare che lo stesso era intento a raccogliere sfalci e potature, come hanno poi riferito, ma non avevano notato estranei alla famiglia nei pressi dell’edificio o del giardino. Sicché le considerazioni sui probabili contatti con terzi agevolati dalla presenza di COGNOME in quel luogo appaiono oggettivamente congetturali e sicuramente insufficienti ad integrare le esigenze cautelari di “eccezionale rilevanza” previste dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per la persona che ha superato l’età di settanta anni.
La mancanza di una motivazione adeguata sulla gravità della trasgressione alle prescrizioni imposte non appare nemmeno colmabile con un nuovo giudizio in sede di rinvio agli effetti dell’art. 276 cod. proc. pen., attesa la constatazione operata dalla polizia delle summenzionate circostanze fattuali che, ictu ocu/i, non permettono su un piano oggettivo di oltrepassare la soglia della lieve entità di cui all’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.
All’accogliento del ricorso consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 10 luglio 2024.
Inoltre, vanno disposti la scarcerazione del ricorrente e il ripristino della misura degli arresti domiciliari che era in corso.
Va infine disposta l’immediata comunicazione alla Procura generale di questa Corte per gli adempimenti di competenza e alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del giudice per le indagin preliminari del Tribunale di Caltanissetta in data 10 luglio 2024.
Dispone la scarcerazione del ricorrente e il ripristino della misura degli arr domiciliari.
Dispone l’immediata comunicazione alla Procura generale di questa Corte per gli adempimenti di competenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 22/10/2024.