Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3574 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3574 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 07/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 03/09/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria depositata in data 24/12/2025.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 03/09/2025 ha rigettato l’appello proposto da XXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza di rigetto di sostituzione della misura cautelare emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 18/07/2025, nell’ambito del procedimento R.G. App. n. 163/2025 per il quale XXXXXXXXŁ attualmente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXper mezzo del proprio difensore, articolando motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di norme processuali e vizio della motivazione perchØ mancante, illogica e contraddittoria in ordine alla ritenuta insussistenza di presupposti fondamentali quali le cure e l’assistenza dei minori in relazione al disposto di cui all’art. 275 cod. proc. pen., nonchØ in relazione allo stato di necessità. Il ricorrente ha lamentato una erronea considerazione delle circostanze allegate quanto allo stato di salute di uno dei figli del ricorrente, con violazione di diritti fondamentali dello stesso quanto ad una effettiva assistenza alla malattia e presenza costante dei genitori, atteso l’impiego della madre e l’impossibilità dei nonni di sopperire alla assenza del padre; la decisione non affronta effettivamente il tema devoluto e si concentra su elementi marginali, senza prendere in alcuna considerazione l’interesse del minore e la sua necessaria tutela.
2.2.Vizio della motivazione perchØ omessa e/o insufficiente quanto alle condizioni di salute dei figli minori di età del ricorrente e quanto alle esigenze familiari da ritenere gravi e
da bilanciare necessariamente con le esigenze cautelari sottese alla misura applicata, oltre che quanto alla necessità di disporre specifici accertamenti sul punto; il Tribunale si Ł semplicemente basato sul tema preclusivo dell’età dei figli del COGNOME, senza valutare in alcun modo la documentazione allegata dalla difesa.
2.3.Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 274, comma 4, cod. proc. pen.; l’interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale Ł erronea, atteso che occorre necessariamente valutare la ratio della norma, da identificare nella necessaria tutela della salute psicofisica dei minori, con conseguente diritto all’assistenza degli stessi; risulta omesso sul punto qualsiasi idoneo percorso motivazionale; la documentazione prodotta e le caratteristiche del nucleo familiare avrebbe dovuto condurre ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui all’art. 275 cod. proc. pen.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
4.La difesa del ricorrente ha presentato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con le quali ha richiamato le proprie argomentazioni difensive, ritenendo un travisamento delle stesse da parte della Procura generale ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso in presenza di un difetto assistenziale non colmabile in altro modo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.
2.I motivi sono tutti strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente; il ricorrente ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni (violazione di legge, violazione di norme processuali, vizio della motivazione perchØ contraddittoria, manifestamente illogica, omessa), la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità manifesta, nonchØ contraddittorietà, non avendo il Tribunale riscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare in atto a carico dello stesso. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il Tribunale del riesame non Ł tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv.282292-01;Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 266676-01). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che e del tutto autonomo rispetto all’ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 26676-01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569-01; Sez. 1, n. 961 del 13/02/1996, Cotugno, Rv. 294696-01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, COGNOME, Rv. 201863-01).
3.Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi richiamati ed ha evidenziato con motivazione congrua, logicamente articolata, e del tutto priva di aporie, con
la quale il ricorrente non si confronta, la mancanza delle condizioni legittimanti la disciplina richiamata (artt. 274, comma 4, e art. 275 cod. proc. pen.), richiamando la genericità delle circostanze allegate, ma soprattutto, e in via preliminare, l’età dei figli del ricorrente, come elemento ostativo alla applicazione della normativa evocata.
Difatti, il Tribunale, a fronte di una serie di allegazioni del ricorrente, comunque ritenute generiche e non risolutive (e quindi da non approfondire con ulteriori accertamenti), ha richiamato il dato assorbente quanto alla impossibilità di applicare al caso di specie la disciplina relativa all’assistenza del figlio minore di età – come elemento sopravvenuto che giustificherebbe la revoca della misura cautelare in atto – rappresentando che i figli del ricorrente sono di età maggiore ai sei anni.
Si Ł correttamente considerato che tale disciplina trova il proprio presupposto legittimante nella circostanza che la prole sia di età inferiore ai sei anni, circostanza non sussistente nel caso di specie, nell’impossibilità di applicare una interpretazione estensiva, attesa la ratio della disciplina evocata e la mancanza di prova in ordine non solo quanto alla assoluta impossibilità del genitore non detenuto di occuparsi dei figli della coppia, ma anche tenuto conto della piena ricorrenza delle esigenze cautelari che portavano alla applicazione della misura a carico del XXXXXXXX
Il Tribunale ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per i genitori di prole di età inferiore a sei anni non Ł estensibile, in via interpretativa , al caso di figlio disabile di età superiore all’indicato limite. (In motivazione, la Corte ha escluso che la mancata equiparazione del figlio disabile con quello di età inferiore a sei anni possa configurare una disparità di trattamento tale da giustificare un’eccezione di costituzionalità, essendo diverse le esigenze assistenziali relative ad un figlio in età evolutiva, che richiedono la presenza di almeno un genitore, rispetto all’assistenza per un figlio disabile di età superiore, che può essere offerta da altri familiari o da strutture pubbliche di sostegno) (Sez. 2, n. 13960 del 12/12/2019, R., Rv. 278912-01; Sez. 4, n. 23268 del 19/04/2019, Rao, Rv. 276366-01). Devono, quindi, ritenersi superate, in applicazione di tale principio, le considerazioni difensive che hanno, seppur genericamente, invocato una interpretazione costituzionalmente orientata di tale disciplina.
Nel caso di specie il Tribunale non solo ha ritenuto del tutto generica la allegazione della difesa in ordine ad un difetto assistenziale non altrimenti colmabile e tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio, dovuto alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori, ma ha chiarito come tale istanza non potesse essere neanche oggetto di effettiva valutazione, nel caso la allegazione della parte fosse stata effettivamente incisiva sul punto, attesa l’età dei figli del ricorrente, richiamando la mancanza di uno dei presupposti per applicare la disciplina evocata.
La difesa non si Ł, dunque, confrontata con l’effettiva ratio decidendi e si Ł limitata a reiterare le proprie considerazioni in modo del tutto conforme al ricorso proposto in sede di merito, in assenza di qualsiasi violazione di legge o vizio della motivazione tale da poter ritenere integrata la violazione di legge e di norme processuali evocata.
4.¨ stata, in altri termini, correttamente rilevata l’assenza di ulteriori elementi, di sicura valenza sintomatica e risolutiva, in ordine alla condizione dei figli del ricorrente quanto alla situazione oggetto di valutazione al momento dell’emissione della misura cautelare. Non ricorre alcuna violazione di legge, nØ un vizio della motivazione tale da poter considerare la stessa apparente o assente, a fronte di una serie di doglianze che si caratterizzano oggettivamente per genericità, aspecificità in mancanza di confronto con la motivazione e
del tutto prive di allegazioni a supporto delle critiche articolate al provvedimento del Tribunale (Sez. 1, n. 19521 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247208-01; Sez. 5, n. 17896 del 09/01/2009, COGNOME, Rv. 243974-01; Sez. 1, n. 15906 del 19/01/2007, COGNOME, Rv. 236278-01). Tali considerazioni superano all’evidenza anche le ulteriori note critiche depositate dalla difesa per contrastare le conclusioni della Procura generale rassegnate nel caso in esame. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 07/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.