Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41399 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41399 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 16/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che
NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/03/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; conclude chiedendo l’annullamento con rinvio.
LAVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto, a norma dell’art. 310 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del 16/01/2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva respinto l’istanza di retrodatazione dei termini della custodia cautelare e di declaratoria della sopravvenuta inefficacia della misura.
COGNOME risulta ristretto in carcere perchØ colpito dalla misura di massimo rigore, emessa il24/04/2024, in relazione al delitto di omicidio di NOME COGNOME, commesso il 6 luglio 2012; secondo l’impostazione difensiva, gli elementi a carico del COGNOME in relazione a detto fatto delittuoso erano già noti agli inquirenti allorquando, nell’ambito del procedimento c.d. Gringia (R.G.N.R. 4648/2012) era stato colpito, il 11/12/2012, da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato dell’omicidio di NOME COGNOME e dei tentati omicidi di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale ha sottolineato la rilevanza delle sopravvenute (nel 2021) chiamate in correità da parte dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed ha osservato come gli atti di indagine disponibili al momento della prima ordinanza (nel 2012) non fossero invece sufficienti a far desumere il coinvolgimento del COGNOME nell’omicidio di NOME COGNOME. Ha infine ritenuto inapplicabile l’art. 297 comma 3 cod. proc. pen., come integrato in via interpretativa dalla pronuncia n. 408 del 2005 della Corte costituzionale, non essendo emerso che la separazione dei procedimenti fosse dipesa da una scelta indebita ed arbitraria della Procura, volta a determinare l’ampliamento dei termini custodiali.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo degli avv.ti NOME AVV_NOTAIO e
NOME COGNOME, deducendo i motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 297 comma 3 cod. proc. pen., per avere l’ordinanza impugnata ritenuto non rispettato, da parte della difesa, l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per l’operatività della c.d. contestazione a catena.
Ha errato il Tribunale di Catanzaro nel ritenere che la Difesa, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., non avesse adempiuto all’onere, sulla stessa incombente, di fornire la prova argomentata dell’esistenza di una connessione qualificata, e della anteriore desumibilità degli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell’emissione del primo provvedimento. Innanzitutto, si osserva come, essendo il provvedimento reiettivo del GIP, fondato sulla sopravvenienza di emergenze investigative, l’appello si era concentrato su tale aspetto. Inoltre, con l’istanza rivolta al GIP, si era allegata l’ordinanza emessa nel 2012 nell’ambito del proc. Gringia, ed in tale ordinanza non solo era già contenuta la contestazione dell’omicidio di NOME COGNOME (in quella sede contestata a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME),ma erano rinvenibili anche già gli elementi a carico di NOME COGNOME, costituiti dalle dichiarazioni rese da COGNOME, autore materiale dell’omicidio, e di NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata, ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 297 comma 3, 306 comma 2 cod. proc. pen., 111 comma 7 Cost., per avere l’ordinanza impugnata ritenuto insussistenti le condizioni per l’operatività della c.d. contestazione a catena.
Con l’istanza rivolta al GIP si era invocata l’applicazione dell’art. 297 comma 3 cod. proc. pen. osservando come il caso in questione potesse rientrare, indifferentemente, tra due delle ipotesi di retrodatazione previste dalla norma.
La prima ipotesi Ł quella ravvisabile tra ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto o piø fatti legati da connessione qualificata, per i quali la retrodatazione opera automaticamente indipendentemente dalla desumibilità dagli atti al momento della prima ordinanza. Può infatti, nel caso di specie, affermarsi che le due ordinanze cautelari furono emesse nell’ambito del medesimo procedimento, in applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione COGNOME che, sia pure in materia di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche e sensi dell’art. 270 cod. proc. pen., ha precisato che per affermare la ‘diversità del procedimento’ Ł «decisivo il riferimento al contenuto della notizia di reato, ossia al fatto reato in relazione al quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione canale ed alla esistenza tra le diverse ipotesi di reato di una ipotesi di connessione art. 12 c.p.p.»(Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME).
L’omicidio di NOME COGNOME si inseriva nel piano di vendetta che i fratelli COGNOME, tra cui NOME, avevano ordito quale vendetta per l’omicidio del padre NOME COGNOME, in cui si riteneva fosse coinvolto anche NOME; si trattava pertanto di un evidente caso di connessione qualificata ex art. 12 comma 1 lett. b ) cod. proc. pen., considerato che all’odierno ricorrente, nell’ambito del proc. Gringia, erano stati contestati i reati di omicidio e tentato omicidio, compiuti sempre in esecuzione del medesimo disegno criminoso di portare a termine la vendetta nei confronti di coloro che avevano ucciso il padre.
La circostanza che il nuovo provvedimento cautelare contempli emergenze investigative sopravvenute Ł irrilevante, dal momento che la questione attiene al diverso aspetto della presenza, sin dalla emissione della prima ordinanza, di elementi per applicare nei confronti
dell’odierno ricorrente la misura cautelare; tali elementi c’erano, ed erano costituiti dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, autore materiale dell’omicidio, e da NOME COGNOME.
Il Tribunale ha errato nell’affermare che tali elementi non sarebbero stati in grado di integrare i gravi indizi di colpevolezza necessari per emettere una misura cautelare. Dalla lettera dell’art. 297 comma 3 cod. proc. pen. si ricava infatti come ai fini dell’applicazione dell’istituto della retrodatazione ciò che deve preesistere sono i fatti e non già i gravi indizi di colpevolezza. Opinare diversamente significherebbe giustificare negligenze ed inerzie investigative del pubblico ministero legittimando comportamenti elusivi del principio di cui all’art. 297 cod. proc. pen.: la legge infatti esige che i fatti debbano essere desumibili presumendo che su di essi il pubblico ministero posso svolgere le opportune investigazioni. In tal senso si Ł espressa la RAGIONE_SOCIALEzione nella sua piø autorevole composizione, avendo affermato che «nel caso di emissione nei confronti di un imputato di piø ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell’emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l’esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure» (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.m. in proc. COGNOME ed NOME, Rv. 231057 – 01).
Quand’anche si ritenesse che fosse necessario, ai fini della retrodatazione, che al momento dell’emissione della prima ordinanza fosse necessaria la presenza di un determinato compendio documentale o dichiarativo dotato di «specifica significanza processuale», nel caso di specie, non Ł revocabile in dubbio che illo tempore gli elementi acquisiti ne fossero invero dotati: si trattava infatti di ben due convergenti dichiarazioni (di COGNOME e di COGNOME), che peraltro erano state ritenute sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le dichiarazioni dei collaboranti NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno quindi apportato alcun contributo all’ipotizzato ruolo di NOME COGNOME, dal momento che si sono limitati a riferire le stesse circostanze già emergenti dall’ordinanza cautelare del 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile perchØ deduce doglianze generiche e manifestamente infondate.
2.Prima di analizzare le questioni dedotte in ricorso, Ł opportuno ricordare che, come Ł stato evidenziato in due pronunce delle Sez. U di questa Corte (n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, COGNOME, Rv. 235909; n. 21957 del 22/03/2005, COGNOME ed NOME, Rv. 231057), in tema di disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare in caso di contestazione a catena, possono ricorrere distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte, regole operative.
Premessa comune a tutte Ł che i delitti oggetto dell’ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente antecedente e che la ratio della regola della retrodatazione, da cui deriva la decorrenza dei termini di custodia cautelare dal momento dell’esecuzione del primo provvedimento, risponde alla esigenza di non far ricadere sul soggetto destinatario della misura restrittiva l’artificioso ritardo o la “colpevole inerzia”
nell’applicazione della misura cautelare allorchØ già in precedenza dagli atti emergevano gli elementi che la giustificassero, e quindi senza confondere il fatto storico oggetto della contestazione con la prova del medesimo.
Ebbene, la prima ipotesi si verifica allorquando piø ordinanze cautelari sono state emesse nello stesso procedimento e per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata; in questo caso trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo del comma 3 dell’art. 297 cod. proc. pen., secondo la quale la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente allaprima opera in via automatica e, dunque «indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l ‘ esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure» (così Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 – dep. 2007, COGNOME, cit.).
Nel caso di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata,si applica la regola dettata dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 297 cod. proc. pen., sicchØ la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui Ł intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della primaordinanza (Sez. U., n.21957 del 22/03/2005, COGNOME, Rv.231058).
Il caso di ordinanze cautelari emesse per fatti diversi, non legati da connessione qualificata, in procedimenti diversi, rientra nel campo applicativo dell’art. 297 cod. proc. pen. per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 408 del 2005: la retrodatazione opera quando gli elementi giustificativi della seconda misura cautelare erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U., n.14535 del 19/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv.235911).
3.Alla stregua di quanto precede, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame per negare la sussistenza dei presupposti normativi della retrodatazione della seconda misura custodiale applicata al ricorrente deve ritenersi adeguatamente motivato.
4.Deve innanzitutto essere disattesa, in quanto manifestamente infondata, la tesi evocata in ricorso secondo la quale le due ordinanze cautelari che hanno attinto NOME COGNOME, la prima il 11/12/2012 e la seconda il 24/04/2024, siano state emesse «nello stesso procedimento».
Deve, a tale proposito, ribadirsi il principio recentemente affermato secondo cui ai fini della retrodatazione della decorrenza dei termini custodiali, l’identità ovvero la diversità tra il procedimento nell’ambito del quale Ł stata emessa la prima ordinanza e quello in cui Ł stata emessa la seconda non può trarsi dal dato della connessione qualificata tra i reati che ne formano oggetto ex art. 12, cod. proc. pen., dovendo, invece, farsi riferimento al dato formale dell’iscrizione delle notizie di reato nel registro di cui all’art. 335, cod. proc. pen. NØ può addivenirsi a diverse conclusioni valorizzando la nozione sostanziale di unicità del procedimento individuata dalle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, COGNOME, che riguarda esclusivamente la specifica disciplina delle intercettazioni e non può essere trasposta in ambiti processuali diversi (Sez.4, n. 29174 del 15/5/24, COGNOME Mitri, Rv. 286655).
Merita ricordare, a tale proposito, che la seconda ordinanza custodiale Ł stata emessa
anni dopo rispetto all’emissione del decreto di rinvio a giudizio per il fatto (dell’omicidio di NOME COGNOME e dei tentati omicidi di NOME COGNOME e NOME COGNOME) oggetto della prima ordinanza cautelare; tanto che il relativo giudizio, concluso con esito favorevole al COGNOME (assolto per non avere commesso il fatto), risulta concluso con sentenza emessa dalla Corte di assise di Catanzaro il 19/07/2016.
5.Chiarito che i procedimenti in rilievo sono diversi, il Tribunale del riesame ha dubitato della sussistenza di una connessione qualificata tra gli stessi, osservando come l’istante non avesse assolto l’onere probatorio sullo stesso incombente circa il collegamento tra i fatti.
Posto che, come si vedrà infra , la questione appare irrilevante, va comunque osservato come del tutto generiche si appalesino le considerazioni svolte dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, non essendo sufficiente richiamare il contesto(la guerra tra i gruppi criminali contrapposti dei COGNOME e dei COGNOME, nell’ambito della quale era stato ucciso, il 18/09/2011, NOME COGNOME, padre di NOME, nel corso di un agguato in cui si era ritenuto avere avuto un ruolo anche NOME COGNOME, quale specchiettista) entro il quale i fatti di sangue si sono svolti, per avvalorare l’esistenza tra gli stessi di una connessione rilevante e qualificata ex art. 12 lett. b) cod. proc. pen.
In ogni caso, come anticipato, la questione Ł irrilevante dal momento che il Tribunale ha comunque proceduto a vagliarel’ulteriore requisito richiesto per la retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare, consistente nella desumibilità dagli atti, sia al momento dell’emissione della prima ordinanza che al momento del rinvio a giudizio del primo procedimento, degli elementi che hanno condotto all’adozione della seconda misura cautelare (Sez.U., n.21957 del 22/03/2005, COGNOME, Rv.231058).
Va a tale proposito ricordato che, in tema di contestazioni a catena, nel caso in cui il meccanismo della retrodatazione degli effetti della misura cautelare successiva sia invocato in relazione a reati connessi ex art. 12 lett. b ) e c ) cod. proc. pen. contestati in diversi procedimenti, la verifica del giudice circa il requisito di “desumbilità dagli atti” dev’essere ancorata al momento nel quale Ł stato disposto il rinvio a giudizio dell’imputato; e non a quello dell’emissione della prima misura cautelare, momento che assume rilevanza soltanto quando la retrodatazione sia invocata in assenza di rapporti di connessione qualificata tra i fatti dedotti nei diversi titoli cautelari. (Sez. 1, Sentenza n. 42442 del 26/09/2013 Rv. 257380; Sez. U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006, Rv. 235909).
Questa Corte ha piø volte precisato che l’«anteriore desumibilità» Ł nozione da intendersi nel senso che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l’autorità giudiziaria debba essere in grado di desumere, non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l’adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, atteso che spesso il compendio indiziario non manifesta immediatamente la propria portata dimostrativa (Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, COGNOME, Rv. 284464 – 01; Sez.3, n.48034 del 25/10/2019, COGNOME, Rv. 277351 – 02; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 265437 – 01).
Ancora, in un caso che presenta forti analogie con il presente, Ł stato chiarito che la nozione di anteriore “desumibilità” delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, richiede la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare; ne consegue, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia o di un coindagato non possono essere ritenuti rilevanti se al momento delle dichiarazione non esisteva già un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse (nel
caso di specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione dell’ordinanza del tribunale del riesame che escludeva la sussistenza dell’ipotesi di “contestazione a catena” rispetto ad altra ordinanza già emessa nei confronti del medesimo soggetto, poichØ, nonostante le dichiarazioni del coindagato fossero già esistenti al momento della adozione della prima ordinanza, solo successivamente gli inquirenti erano venuti in possesso degli elementi di oggettivo riscontro alle medesime). (Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680 – 01).
Per «desumibilità dagli atti» si intende quindi la sussistenza di una situazione di gravità indiziaria idonea a giustificare l’adozione di una misura cautelare. In altre parole, la nozione di anteriore ‘desumibilità’ delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze fattuali, ma si individua nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano una specifica “significanza processuale”. (In applicazione del principio, Ł stata esclusa la “desumibilità” allo stato degli atti quando, al momento dell’emissione della prima ordinanza, non era stata ancora depositata al P.M. un’informativa relativa a pregresse indagini sostanziatesi anche in intercettazioni, sulla base della quale Ł stata formulata la richiesta del successivo provvedimento). (Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, COGNOME, Rv. 255722 – 01).
Tanto l’esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., quanto la «desumibilità dagli atti» del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari costituiscono quaestiones facti , la cui valutazione Ł riservata ai giudici di merito ed Ł sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonchØ della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi (ex plurimis, Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, in motivazione).
6.Di tali principi, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione, rinvenendo nella attività di indagine successiva alla prima ordinanza cautelare – e successiva anche al rinvio a giudizio disposto nell’ambito del procedimento c.d. Gringia – , e specificamente nell’apporto conoscitivo dato dai collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME, reso nel 2021, elementi che avevano dato corpo ai gravi indizi necessari per l’emissione della misura cautelare a carico di NOME COGNOME inrelazione al reato di omicidio di NOME COGNOME.
Il ricorso, sul punto, deduce doglianze manifestamente infondate, limitandosi ad evidenziare, in termini apodittici e confutativi, come le dichiarazioni rese a suo tempo (e già noteal momento dell’emissionedella prima ordinanza) da COGNOME, esecutore materiale dell’omicidio COGNOME (ed attinto dalla medesima ordinanza di custodia cautelare del 2012) avessero indicato nel NOMENOME uno dei complici.
Secondo la difesa tale dichiarazione sarebbe riscontrata da quella resa da NOME COGNOME.
L’affermazione non Ł condivisibile: infatti, come si legge nell’ordinanza cautelare emessa nell’ambito del procedimento Gringia, allegata al ricorso, NOME COGNOME si Ł limitato genericamente ad affermare cheNOME COGNOME (alias NOME)gli aveva confessato di aver perpetrato l’omicidio «sempre su mandato dei COGNOME», senza tuttavia fare il nome di COGNOME, e, in ogni caso rende dichiarazioni non circostanziate che certamente non costituiscono un riscontro individualizzante rispetto alle dichiarazione del COGNOME, stante anche la circolarità del (solo asserito) riscontro.
Ineccepibile Ł allora il percorso argomentativo svolto dal Tribunale nell’impugnata ordinanza, laddove, dopo avere dato atto della pregnanza, sotto il piano probatorio, delle dichiarazioni rese, nel 2021, dai collaboratori NOME COGNOME (per il quale l’omicidio di NOME COGNOME era stato decretato dal COGNOME in veste di concorrente morale, per vendicare l’assassinio di suo padre NOME), e NOME COGNOME (che riferiva che ilmedesimo COGNOME gli aveva narrato di essersi occupato del trasporto delle armi destinate all’agguato mortale), analizzava quanto risultava avere riferito NOME COGNOME, all’epoca della prima ordinanza cautelare, in ordine al coinvolgimento nell’omicidio COGNOME dell’odierno ricorrente; il Tribunale, a tale proposito,sottolineava l’assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del COGNOME, giungendo alla logica e coerente conclusione per cui «posta dunque la rilevanza delle dichiarazioni sopravvenute di COGNOME e COGNOME, che sostanziavano il requisito della pluralità, convergenza, indipendenza e non circolarità delle chiamate in correità nei confronti di NOME COGNOME, non può ritenersi che gli atti di indagine disponibili al momento della emissione della prima ordinanzafossero sufficienti a far desumere il coinvolgimento dell’appellante nell’omicidio del COGNOME»; aggiungeva poi come le dichiarazioni eteroaccusatorie dei citati collaboratori di giustizia fossero state rese nel 2021, in epoca successiva alla data del rinvio a giudizio disposto nell’ambito del procedimento Gringia, e che non risultasseche la separazione dei procedimenti fosse dipesa da una scelta indebita ed arbitraria della Procura, volta a determinare l’ampliamento dei termini custodiali (pag. 3, impugnata ordinanza).
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che – nella fattispecie – non ricorrono elementi che possano indurre a ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità non può che conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, oltre che al versamento – in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende – di una somma che si stima equo fissare in euro tremila.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 16/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME