Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7662 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7662 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Villafranca Piemonte il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/04/2025 del Tribunale di Cuneo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cuneo ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui agli artt. 31, commi settimo, in relazione alla trasgressione degli obblighi al terzo comma, lett. a), b), c), e quinto, 20 legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a RAGIONE_SOCIALE il 14 dicembre 2022, con la formula perchØ il fatto non sussiste.
Ad COGNOME, quale presidente della Sezione RAGIONE_SOCIALE, si contesta di non aver curato l’aggiornamento dell’elenco degli iscritti, la corretta tenuta dell’inventario delle armi, nel quale non erano inserite due carabine ad aria compressa TARGA_VEICOLO. 4,5, la corretta registrazione del carico e scarico munizioni, la diligente custodia delle armi in dotazione, essendo stata rinvenuta una pistola occultata dietro la rastrelleria dei fucili.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, articolando tre motivi di censura, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione.
Con il primo motivo si duole che il giudice di merito, in violazione degli artt. 531 e 507 cod. proc. pen., abbia ritenuto indimostrata l’irregolare tenuta dei prescritti registri, in adesione alla prospettazione dell’COGNOME in sede di esame dibattimentale circa la presenza di registri in formato digitale, non verificata dagli operanti in occasione del controllo eseguito. Evidenziato che mai in precedenza era stata segnalata la tenuta di registri digitali, il ricorrente lamenta che il giudice non abbia attivato ai sensi dell’art. 507 cit. i suoi poteri istruttori ex officio per vagliare la veridicità della versione difensiva, accolta acriticamente.
Con il secondo motivo censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto, in
violazione dell’art. 31, comma terzo, lett. b), legge n. 110 del 1975 e del D.M. 9 agosto 2001, n. 362, non soggette ad annotazione nel registro delle armi in dotazione alla Sezione di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE le due carabine ad aria compressa cal. 4,5 nella disponibilità del poligono.
Con il terzo motivo si duole che il primo giudice abbia considerato COGNOME esente da responsabilità per l’omessa diligente custodia di una pistola, non presente nella rastrelleria, benchØ registrata, e rinvenuta impolverata dietro un armadio.
Il giudizio di cassazione si Ł svolto a trattazione scritta, non essendo pervenuta richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis , primo periodo, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e merita di essere accolto.
Il primo motivo, pur rubricato con riferimento alla violazione degli artt. 531 e 507 cod. proc. pen., evoca un concorrente vizio di motivazione, rimproverando al giudice di aver acriticamente aderito alla narrazione dell’imputato in sede di esame in ordine alla tenuta in formato digitale dei registri soggetti ad ispezione, circostanza mai rappresentata in precedenza e rimasta estranea alle verifiche compiute durante l’attività ispettiva.
Il ricorrente ha dedotto che COGNOME, inspiegabilmente, in occasione della verifica presso la Sezione si era limitato a esibire documentazione cartacea, anzichØ mostrare i registri digitali di cui in sede processuale ha affermato l’esistenza e la regolare tenuta; ha evidenziato ulteriormente che l’imputato nel corso delle indagini, nell’interrogatorio ex art. 415 bis cod. proc. pen., nonchØ nelle produzioni effettuate in apertura del dibattimento, non aveva fatto cenno all’esistenza di registri digitali che si affiancavano a quelli cartacei.
Che agli operanti fosse stata esibita esclusivamente documentazione cartacea si evince dai contenuti, riportati in sentenza, dell’esame testimoniale del Vice Sovrintendente NOME COGNOME della RAGIONE_SOCIALE della Questura di Cuneo, il quale aveva svolto l’ispezione nei locali del tiro a segno.
La motivazione della sentenza risulta allora illogica, nella misura in cui aderisce alla prospettazione difensiva dell’imputato in ordine all’esistenza di registri informatici senza fornire una plausibile spiegazione dell’omessa esibizione in costanza d’ispezione di elenchi diversi da quelli cartacei, e comunque gravemente carente, avendo il giudice omesso, anche attraverso l’attivazione di poteri istruttori officiosi, le opportune verifiche su un profilo decisivo ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’imputato.
Fondato Ł il secondo motivo di ricorso.
Il giudice di merito ha ritenuto che le armi a bassa potenzialità offensiva non dovessero essere inserite nell’inventario di cui alla lett. b) del terzo comma dell’art. 31 della legge n. 110 del 1975, sul rilievo che la disposizione non Ł richiamata dal D.M. 9 agosto 2001, n. 362.
L’argomentazione non convince.
L’art. 31, comma terzo, cit. annovera tra i documenti obbligatori, di cui prescrive ai presidenti delle sezioni la tenuta e il costante aggiornamento, in vista dell’esibizione in occasione delle verifiche dell’autorità di pubblica sicurezza, «l’inventario delle armi in dotazione» con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, e con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza .
La disposizione fa letteralmente riferimento alle “armi”, nozione non limitata alle “armi comuni da sparo” disciplinate dall’art. 2 della medesima legge n. 110 del 1975, nella quale
sono ricomprese anche le ‘armi con modesta capacità offensiva’ disciplinate dal D.M. 9 agosto 2001, n. 362, soggette a immatricolazione e punzonatura.
Le armi con potenza inferiore a 7,5 joule, sebbene di libera vendita, non sono armi giocattolo e sono connotate da intrinseca potenzialità offensiva (cfr. Sez. 1, n. 38343 del 10/09/2021, Gullo, Rv. 282046 – 01, secondo cui «in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la detenzione di una carabina ad aria compressa con energia cinetica inferiore a 7,5 joule integra la violazione del divieto di detenere armi, atteso che, non trattandosi di arma giocattolo, deve considerarsi a tutti gli effetti quale arma dotata di potenzialità offensiva»).
Trattandosi di armi che per la loro peculiare natura sono destinate ad essere utilizzate, ai sensi dell’art. 9, comma 3, D.M. cit., in poligoni, anche in relazione ad esse si pone l’esigenza di assicurare la rigorosa vigilanza cui Ł preordinata l’imposizione di obblighi documentali. Lo stesso D.M. n. 362 del 2001, del resto, pur esonerando i possessori di tali armi dall’obbligo di denuncia, prevede cautele e restrizioni nella circolazione, non potendo essere portate fuori dall’abitazione senza giustificato motivo, nØ in riunioni pubbliche (art. 9), dovendo essere trasportate scariche e riposte nella custodia (art. 10), essendo previsto l’obbligo per il commerciante di armi di annotare nell’apposito registro delle operazioni giornaliere, di cui all’art. 35 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, le generalità degli acquirenti (art. 7).
Fondato Ł anche il terzo motivo di ricorso.
Il giudice ha escluso la violazione della previsione di cui al combinato disposto degli artt. 31, quinto comma, e 20, primo comma, della legge n. 110 del 1975, sul rilievo che la pistola potesse essere accidentalmente caduta e non fosse stata deliberatamente occultata.
L’argomentazione, tuttavia, non esclude il perfezionamento del reato.
L’esplicito richiamo al primo comma dell’art. 20 onera il presidente del tiro a segno di un dovere di custodia che va adempiuto con ogni diligenza, nonchØ tramite l’adozione e il mantenimento di efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza.
Ne consegue che la fattispecie contravvenzionale Ł integrata anche in presenza di contegni meramente negligenti o colposi.
Nel rimarcare la violazione della prescrizione normativa il ricorrente ha riportato in ricorso, a conferma di una negligente custodia, stralcio dell’esame del teste COGNOME, nel corso del quale l’operante riferiva che la pistola era stata rinvenuta impolverata dietro la rastrelleria, aggiungendo di aver appreso dalla segretaria del tiro a segno che l’arma non si trovava da tempo.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo in diversa persona fisica
Così Ł deciso, 16/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME