Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37882 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37882 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordínanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Napoli, in funzione d giudice dell’esecuzione, «sospendeva» l’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla locale Procura della Repubblica il 16 maggio 2023 nei confronti d NOME COGNOME, limitatamente alla sentenza indicata al n. 6) di de provvedimento, rinviando alla Procura generale per l’emissione di un nuovo cumulo.
A ragione della decisione rilevava che, con riferimento a detta sentenza, il condannato aveva, nel 13 marzo 2017, successivamente all’emissione di precedente ordine di esecuzione in data 13 febbraio 2017 contestualmente sospeso, formulato istanza per l’applicazione di una misura alternativa a detenzione, ancora sub judice.
Osservava, dunque, che – in assenza di qualsivoglia preclusione normativa che consenta al Tribunale di sorveglianza di pronunciarsi favorevolmente all’applicazione di una misura alternativa, la cui esecuzione concreta potre postergarsi all’esito dell’esecuzione residua della pena indicata provvedimento di cumulo – non potesse farsi ricadere sul richiedente la mancat definizione del procedimento relativo all’istanza della misura alternativa stess
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli e deduce due motivi.
2.1. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 663 cod. proc. pen., 7 76 cod. pen.
Con il provvedimento impugnato il Giudice dell’esecuzione si è posto in contrasto con le disposizioni appena richiamate e con il consolidato princip dell’unitarietà della pena, concretantesi attraverso l’adozione del provvedime di determinazione di pene concorrenti con determinazione di una pena unica da espiare, sì da conferire certezza alla situazione giuridica del condannato.
Le pronunce richiamate sostegno da quest’ultimo e fatte propria dal Giudice dell’esecuzione, riguarderebbero vicende affatto diverse da quella di cu discute e, del resto, nessuna delle due (né altro arresto della Corte di legit afferma l’impossibilità di procedere alla determinazione della pena unica eseguire quando l’esecuzione di uno dei titoli per una pena concorrente sia st sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e penda la richiesta di misu alternativa.
Di tanto, osserva, è conferma nell’art. 51-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) che disciplina il caso in cui sopravvenga un nuovo titolo esecutivo corso della esecuzione di una misura alternativa e che attribuisce al magistrat
sorveglianza il compito di verificare se la pena inflitta con il nuovo titolo, ove sospeso, superi o meno il limite consentito per la prosecuzione della misura
L’operazione dí “scíoglimento” del cumulo di pene concorrenti è un’operazione meramente “virtuale”, consentita limitatamente alla verifica dell porzioni di pena imputabili ai reati ostativi.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione dell’ordinanza.
Il Giudice dell’esecuzione non ha chiarito le ragioni sulla scorta delle qual ritenuto che, in un caso come quello che ci occupa, il Giudíce dell’esecuzione autorizzato, in deroga a quanto previsto dagli art. 73 e 76 cod. pen., a emettere il provvedimento di esecuzione di tutte le pene concorrenti.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 20 febbraio 2024, ha chiesto l’annullam senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Il difensore del condannato ha depositato, in data 23 marzo 2024, memoria (e relativi allegati) con cui evidenzia come la sospension dell’esecuzione della specifica sentenza di condanna sub 6), alla l dell’inevitabile produzione di effetti quantomeno sul residuo della pena espiare, imponesse un nuovo provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen.
Tale modalità di esecuzione dell’ordinanza impugnata sarebbe sottratta, secondo la difesa, alle censure sollevate col ricorso, posto che è la s giurisprudenza della Suprema Corte che, pronunziandosi in riferimento ad un caso di sospensione dell’esecuzione di una sentenza sottoposta a giudizio revisione ed inserita all’interno di un provvedimento di determinazione pen concorrenti, ha affermato che «sospendendo e ripristinando l’esecuzione dell pena, dunque, non si fuoriesce dalla fase esecutiva, trattandosi di vice interne all’esecuzione del titolo costituito dal giudicato, come del resto è palese dalla formula usata nell’art. 637 c.p.p., comma 4, secondo il qua qualora sia stata disposta la sospensione, il giudice dispone che ripre l’esecuzione della pena, a conferma e riprova che non si tratta di un nuov autonomo titolo per l’esecuzione” (Cass. Sez. I, n. 44704/16).
Evidenzia, inoltre, l’impossibilità per il Pubblico ministero di eseguire pena per la quale sia stata correttamente instaurata la serie procediment prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., poiché l’instaurazione procedimento di sorveglianza comporta che l’esecuzione della pena fuoriesca dalla sfera amministrativa del suo potere, divenendo oggetto di un procedimento giurisdizionale che impone come, peraltro, affermato dalla stessa giurisprudenz
della Suprema Corte, la non eseguibilità della condanna fino alla decisione d competente Tribunale di Sorveglianza” (Cass. Sez. I sent. 27836/13).
Rileva, infine , che, l’interpretazione della decisione della Corte di Appello di Napoli da parte della Procura Generale pregiudicherebbe la sfera giuridica de condannato laddove non consente l’esplicazione piena degli effetti del decisione.
Pertanto, era stata formulata allo stesso Giudice dell’esecuzione ista (allegata alla memoria), volta alla specificazione delle modalità esecut dell’ordinanza emessa, evidenziando che la Procura Generale aveva disposto l’estrapolazione della sentenza dal provvedimento cumulo mentre la difesa riteneva che la stessa, fermo restando la unicità del rapporto esecutivo, dove essere soltanto sospesa. Su tale richiesta la Corte di Appello avre erroneamente deciso con un provvedimento di non luogo a provvedere, richiamando il contenuto sia dell’ordinanza decisoria che dell’ulteri provvedimento, datato 10 Gennaio 2024, col quale si rigettava l’ulterio richiesta della Procura generale di sospensione, affermando che nessun altr provvedimento fosse necessario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza dev’essere annullata senza rinvio.
E’ principio pacifico quello dell’unitarietà dell’esecuzione della pena e c una volta operato il cumulo, di per sé obbligatorio, l’espressione «ste condanna» contenuta nell’art. 656, comma 7, cod. proc. pen., dev’essere intes come una delle condanne comprese nel cumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutte le condanne come se fossero riferibili ad u unico titolo esecutivo, costituito appunto dal provvedimento di unificazione del pene concorrenti, preclude di porre separatamente in esecuzione le singol condanne al fine di consentire che, autonomamente considerate, possano essere sospese, a norma dell’art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. o perché no eccedono i limiti temporali di legge ovvero perché a qualcuna di esse non riferibile una specifica sospensione precedente (Sez. 1, Sentenza n. 23882 d 05/05/2021, M.,Rv. 281420; Sez. 1, Sentenza n. 17045 del 19/03/2015, COGNOME, Rv. 26338; Sez. 1, Sentenza n. 29087 del 11/07/2006, COGNOME, Rv 235417).
Corollario di detto principio è quello secondo cui «Ai fini dell’esecutivit una condanna a pena detentiva, il Pubblico ministero è tenuto a emetter immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più
condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessi Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione de provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefi penitenziari, non viene meno l’obbligo di provvedere al cumulo, con l’ulterio conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di l cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedib la sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 656 cod. proc. pen., c modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta» (Sez. 1, Sentenza n. 25483 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270618).
In tema di esecuzione delle pene detentive ai sensi dell’art. 656 cod. pr pen., si è di recentemente precisato che «l’emissione di un provvedimento d unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell’ordine esecuzione, prima della valutazione dell’istanza di concessíone di misu alternative formulata in relazione a titolo poi inglobato nel cumulo, determ una completa novazione del titolo esecutivo, sicché legittimamente l’interessa può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative ch tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata» (Sez.1, n. 27008 del 19/05/2021, Scarcía, Rv. 281616).
Segnatamente, nella motivazione del citato arresto, al § 3 e s., osservato che, nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, entrambi gli or di esecuzione, quello per pena singola e quello successivo per pene concorrenti erano stati regolarmente oggetto di sospensione: ciò non sarebbe stato possibi sol che la prima richiesta di misura alternativa fosse stata già presa in esa rigettata al momento dell’emissione del provvedimento di cumulo. Non si è posta quindi questione di doppia, e indebita, sospensione, e non si è perta contravvenuto alla regola codicistica che consente la sospensione dell’ordine u solta volta. L’omessa valutazione della prima istanza al momento in cui è sta emesso il provvedimento di cumulo ha consentito che questo esplicasse pienamente l’effetto novativo sul precedente titolo, inglobato e interamen sostituito dal successivo, secondo quel consolidato orientamento dell giurisprudenza di legittimità secondo cui «la sospensione dell’ordine esecuzione previsto dall’art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se gi disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione ad successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l’istanza di misur alternativa presentata a seguito dell’originaria sospensione sia stata rigetta
Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020 Rv. 279217; Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Rv. 263380; Sez. 1, n. 29087 del 11/07/2006, Rv. 235417».
Da questo principio – si è condivisibilmente affermato al § 5 del cit arresto – si trae, con argomentazione a contrariis, che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, che inglobi e sostituisca un precedente ordine esecuzione, nova interamente il titolo che assorbe, tanto che, di regol oggetto di sospensione senza che la prescrizione di legge, secondo cui sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta pi di una volta, sia di ostacolo. Ne consegue che, emesso un nuovo provvedimento di esecuzione, legittimamente l’interessato propone nuova richiesta concessione di misure alternative, che ovviamente non può che prendere interamente luogo della precedente, proposta in riguardo ad un ordine d esecuzione che poi ha perso la sua autonomia. E ciò senza che rilevi il da meramente di fatto, che il giudice abbia a provvedere sulla prima richies ignorando in quel momento che una seconda richiesta sia stata già proposta».
Da ultimo va richiamato un recente arresto di questa Corte (Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, NOME, Rv. 283688) che, sia pure nello scrutinio di un caso non del tutto sovrapponibile a quello che ci occupa (sospensione dell’ordi di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall’art. 656, comma 5, co proc. pen., nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tal pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di altro titolo), riaff principio dell’unitarietà della pena e della sua esecuzione.
Lo scrutinio del caso che ci occupa nella richiamata e condivisa corni ermeneutica consente di ritenere che – anche ove, a fronte dell’origina sospensione ex art. 656, comma 5 cod. proc. pen. con riferimento al titolo s 6), il condannato fosse stato ammesso a misura alternativa- la sopravvenienz di un titolo che sommato agli altri comporta il superamento dei limi normativamente previsti per disporre la sospensione ha comunque impedito la fruizione della misura alternativa.
Come correttamente osservato dal Procuratore generale ricorrente, non vi è nessuna disposizione normativa ovvero principio giurisprudenziale che stabilisca l’impossibilità di procedere alla determinazione della pena unica quand l’esecuzione di uno dei titoli per una pena concorrente sia stato sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e penda la richiesta di misura alternativa.
Di tanto, osserva il Collegio, è conferma nell’art. 51-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) che disciplina il caso in cui sopravvenga un nuovo tit esecutivo nel corso della esecuzione di una misura alternativa e che attribuisce magistrato di sorveglianza il compito di verificare se la pena inflitta con il n
titolo, anche ove sospeso, superi o meno il limite consentito per la prosecuzio della misura.
Né vale – come ha fatto la difesa – invocare, a sostegno della correttez dell’operato del Giudice dell’esecuzione, il principio espresso da Sez. 1, n. 4 del 28/05/2016Faggion, Rv. 26829, non pertinente perché riguardante il diverso tema dell’ordine di ripresa dell’esecuzione della pena, precedentemente sospes ai sensi dell’art. 635 cod. proc. pen.nel caso di rigetto di una richi revisione.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e di tale annullamento deve darsi comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Incarica la cancelleria d comunicare il presente dispositivo al Procuratore della Repubblica presso Tribunale ordinario di Napoli per quanto di competenza.
Così deciso, il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente