Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38199 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Como, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di illegittimità del proVvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como in data 26/02/2024.
A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale evidenziava come del tutto correttamente il P.M. procedente avesse incluso nel provvedimento di cumulo del 26/02/2024x anche la condanna definitiva emessa dal Tribunale di Ravenna il 30/05/2019, in ordine alla quale il precedente ordine di esecuzione emesso dalla locale Procura della Repubblica era stato sospeso e pendeva la tempestiva richiesta formulata dal condanNOME di concessione di misura alterativa.
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condanNOME, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO denunciando con un unico motivo, la mancanza di motivazione e la violazione di legge in relazione all’art. 168 cod. pen.
Sotto un primo profilo, il ricorrente denuncia la totale assenza di apparato argomentativo a sostegno dell’impugnata ordinanza, in seno alla quale il G.E. si è limitato a richiamare una massima giurisprudenziale omettendo di illustrare le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.
Quanto al dedotto profilo della violazione di legge, il condanNOME evidenzia come il cumulo emesso dal pubblico ministero di Como non potesse ricomprendere anche la sentenza di condanna del 30/05/2019 del Tribunale di Ravenna, dal momento che l’ordine di esecuzione emesso precedentemente dal P.M. di Ravenna era stato sospeso, e la tempestiva istanza di concessione di misura alternativa risultava ancora pendente presso il Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art. 663 cod. proc. pen. prevede, rispettivamente al primo ed al secondo comma, che «Quando la stessa persona è stata condannata con più santenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi,
in osservanza delle norme sul concorso di pene» e che «Se le condann sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giud ce indicato nell’articolo 665 comma 4».
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’esecutività di una condanna a pena detentiva, il pubblico ministero è tenuto a emettere immediatamente l’ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva, la quale deve essere considerata come unica ex artt. 76 e ss. cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 24710 del 11/01/2023, Farruku, Rv. 284776 -01, in motivazione). Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna celle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l’obbligo di provvedere al cumulo, con l’ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la cloncessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell’esecuzione previ;ta dall’art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta (Sez. 1, n. 25483 del 11/04/2017, Fontana, Rv. 270618 – 01; Sez. 1, n. 16569 del 21/03/2003, Rv. 224000 – 01; Sez. 1, n. 15748 del 12/04(2002, Rv. 221302 – 01; Sez. 1, n. 6322 del 17/11/1999, Rv. 215028.
Di tale principi ha fatto corretta applicazione il Giudice dell’esecuzione, rilevando la correttezza dell’iter procedimentale seguito dal Pubblico Ministero di Como.
In particolare, a seguito dell’intervenuta irrevocabilità della sentenza emessa dal Tribunale di Como il 28/04/2022, irr. il 23/05/2023 nei confronti di NOME COGNOME, il Pubblico Ministero competente, nell’emettere il cumulo che sostituiva il precedente, ha correttamente emesso ordine di esecuzione ricomprendendo in ess0 anche la condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 900 di multa, di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna il 30 maggio 2019 irr. il 16/10/2019, in relazione alla quale in precedenza era stato emesso diverso ordine di carcerazione dà parte del P.M. di Ravenna con contestuale sospensione dell’esecuzione.
Il cumulo delle pene comporta, infatti, l’unificazione di sanzioni che )erdono la loro originaria autonomia, così producendo un effetto che impone la nuova valutazione dell’esistenza di eventuali cause ostative alla sospensione che, in relazione ad alcune di esse, sia stata concessa o sia, comunque, concedib le.
Conclusione, questa, cui non osta la circostanza che in relazione all sentenza del Tribunale di Ravenna del 30/05/2019 fosse stato emesso precedent ordine di esecuzione sospeso e fosse ancora pendente l’istanza di misura alternativa, atteso che il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell’art. 663 cod. proc en., ha
intervento può essere ri -h esto dal n. 26321 del 27/05/2C 19, PG c/ natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibilE di essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condanNOME, e non diventa mai definitivo, salvo che su d« esso si sia pronunciato il giudice dell’esecuzione, il cui condanNOME senza limiti di tempo. (Sez. 1, Pantellaro, Rv. 276488 – 01).
Su un piano affatto diverso si pone la norma di cui all’art. 168. pe i.cod. il cui richiamo da parte del ricorrente appare del tutto eccentrico e deassiale, da momento che la condanna del Tribunale di Ravenna non era stata condizionalmenie sospesa, ma, per essa, il P.M. aveva emesso ordine di esecuzione con contestuale sospensione ai sensi dell’art. 656, comma 5 cod. proc. pen.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente