Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22070 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22070 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 26/04/1974 avverso l’ordinanza del 30/01/2025 della Corte d’assise d’appello di Napoli udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 30 gennaio 2025, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME con richiesta del 20 gennaio 2025 ritenendo la questione sottoposta ala propria cognizione mera riproposizione di quella decisa con ordinanza del 23 dicembre 2024avente ad oggetto l’inserimento, nel provvedimento di cumulo n. 286/24, di quelli precedenti, con particolare riferimento al n. 429/15, a sua volta comprendente i nn. 573/11 e 455/08.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.
2.1. Con il primo eccepisce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 111 Cost. e 663 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, in sostanza, la mancata indicazione, nel provvedimento di cumulo, della pena complessiva inflitta al condannato e dell’intero presofferto, non già ai fini della fungibilità dei periodi di detenzione (come erroneamente ritenuto dal giudice dell’esecuzione), quanto allo scopo di rappresentare al Tribunale di sorveglianza la sussistenza delle condizioni per potere fruire della misura alternativa di cui all’art. 16-nonies,legge n. 82 del 1991.
Ciò in funzione della determinazione della esatta nozione di «pena inflitta» di cui al quarto comma della predetta disposizione.
A fronte di tale specifico interesse del condannato, collaboratore di giustizia, si pone in termini incongrui il provvedimento del Procuratore generale che si Ł limitato ad «allegare» i precedenti provvedimenti di cumulo.
2.2. Con il secondo motivo deduce plurimi vizi di motivazione, essendo il decreto impugnato totalmente privo di indicazioni idonee a comprendere le ragioni della ritenuta legittimità del provvedimento del Procuratore generale.
In particolare, sarebbe del tutto eccentrico, rispetto alla ratio del provvedimento richiesto, il richiamo alla fungibilità di cui all’art. 657 cod. proc. pen.
Anche la parte della motivazione riferita alla sufficienza del provvedimento del Procuratore generale in funzione della illustrazione al Tribunale di sorveglianza della effettiva posizione del
condannato, viene censurata affermandone l’illegittimità.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, chiedendo disporsi l’integrazione del cumulo oggetto dell’incidente di esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
La vicenda trae origine dal provvedimento di cumulo del Procuratore generale di Napoli del 28 febbraio 2024 n. 286 relativo a tre sentenze, la prima delle quali contenente l’aumento in continuazione con le condanne di altre tre precedenti sentenze.
Con istanza del 7 marzo 2024 Noto ha chiesto l’integrazione del cumulo con le pene di cui a quello precedente n. 429/15, a sua volta comprendente quelli nn. 573/11 e 455/08 e ciò allo scopo di accedere ai benefici penitenziari in quanto collaboratore di giustizia.
La Procura generale ha rigettato l’istanza del condannato e avverso il rigetto Ł stato proposto incidente di esecuzione deciso con ordinanza del 6 maggio 2024 con la quale Ł stato respinto, non essendo stata ritenuta necessaria l’integrazione a causa della intera espiazione delle pene di cui ai precedenti titoli che, pertanto, non possono essere considerati ai fini della fungibilità.
Avverso l’ordinanza Ł stato proposto ricorso per cassazione e con sentenza di questa stessa Sezione del 18 settembre 2024, n. 41547 Ł stato richiamato il principio già affermato da Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604 in punto di modalità di redazione del provvedimento di cumulo di pene concorrenti nel caso di pene già espiate.
Ne Ł conseguito l’annullamento con rinvio dell’ordinanza del 6 maggio 2024.
A seguito del predetto annullamento, il giudice dell’esecuzione ha emesso l’ordinanza del 23 dicembre 2024 con la quale ha disposto che a cura del PG procedente venisse «inserito nel cumulo n. 286/2024 il cumulo precedente n. 429/15 del 24 maggio 2015, come integrato dai provvedimenti precedenti nn. 573/11 e 455/08)».
All’esito, il Procuratore generale, con provvedimento del 9 gennaio 2025, si Ł limitato a disporre l’allegazione al provvedimento di cumulo n. 307/24 di quello n. 429/15 con i relativi stati di esecuzione.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha riproposto l’incidente di esecuzione in data 19 gennaio 2015 lamentando la violazione del principio di diritto fissato da questa Corte di cassazione con la sentenza del 18 settembre 2024, come trasfuso nell’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 23 dicembre 2024.
Il giudice dell’esecuzione adito ha dichiarato inammissibile l’istanza ritenendo di avere già provveduto sulla domanda con l’ordinanza del 23 dicembre 2024.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono, come anticipato, fondati.
Ciò che viene eccepito, da parte del ricorrente, Ł la sostanziale elusione, ad opera del giudice dell’esecuzione, del principio di diritto fissato dalla sentenza di questa stessa Sezione in data 18 settembre 2024 in occasione della quale Ł stato richiamato il principio per cui «ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ad eventuali benefici penitenziari. (Fattispecie relativa a richiesta del condannato di inserire nel cumulo la condanna relativa a reato commesso prima dell’inizio dell’esecuzione delle pene concorrenti ed espiata precedentemente alla commissione dell’ultimo dei reati del cumulo, motivata dal condannato con l’interesse a fruire di un periodo di liberazione anticipata speciale). (Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024,
Stranieri, Rv. 286604 – 01).
In quell’arresto Ł stato, altresì, fatto riferimento alla ragione che ispira detto principio, ossia il ftto che «la pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l’illegittimità dell’esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all’inizio dell’esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell’effettuazione del cumulo da parte del p.m.» (Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268474 – 01).
E’ stato, quindi sostenuto che il giudice dell’esecuzione, nel non includere nel provvedimento di cumulo impugnato anche il riferimento ai titoli esecutivi di cui a cumuli precedenti e, dunque, delle pene concretamente espiate, ha violato lo specifico interesse del ricorrente a rappresentare in termini completi la propria posizione esecutiva in funzione dell’accesso ai benefici penitenziari di cui all’art. 16-nonies, legge n. 82 del 1991.
A seguito dell’annullamento con rinvio, con ordinanza del 23 dicembre 2024, la Corte di assise di appello ha provveduto nei termini sopra indicati demandando alla Procura generale la formazione di un nuovo cumulo inclusivo di quelli precedenti.
La disposta allegazione dei predetti cumuli di cui al provvedimento del Procuratore generale del 9 gennaio 2025, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, non può essere ritenuta satisfattiva del diritto del ricorrente a vedere rappresentata adeguatamente la propria posizione esecutiva, per come affermata anche dalla precedente decisione di questa Corte.
Da un lato, la declaratoria di inammissibilità dell’istanza si rivela errata sotto il profilo processuale integrando proprio il provvedimento del 9 gennaio 2025 l’elemento di novità che giustifica la proposizione della nuova domanda al giudice dell’esecuzione e, dunque, l’inoperatività della preclusione del giudicato esecutivo di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. al quale ha, sostanzialmente, fatto ricorso il giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato.
Dall’altra, come segnalato anche dal Procuratore generale nella propria requisitoria scritta, deve essere ribadito che «qualora, promosso incidente di esecuzione avverso provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero, sia necessario accertare periodi di presofferto, onde determinare definitivamente la pena residua da espiare e la relativa decorrenza, il giudice dell’esecuzione non può demandare detta incombenza al pubblico ministero, ma deve provvedervi direttamente, avvalendosi dei poteri previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e quindi, se del caso, formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato inammissibile, perchØ non preceduta da un’apposita istanza al pubblico ministero ai sensi dell’art. 657, comma 3, cod. proc. pen., l’opposizione del condannato al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti avente ad oggetto esclusivamente la questione della decorrenza della detenzione con riferimento alla pena determinata dopo il riconoscimento della continuazione)» (Sez. 1, n. 48726 del 22/10/2019, COGNOME, Rv. 277912 – 01; Sez. 1, n. 5353 del 04/12/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218085 – 01; Sez. 1, n. 4556 del 28/11/1991, dep. 1992, COGNOME, Rv. 188954).
Ne consegue che non può ritenersi satisfattivo della pretesa del ricorrente, per come specificata anche nel provvedimento già emesso da questa Corte l’avere demandato la redazione del nuovo provvedimento di cumulo alla Procura generale presso la Corte di appello, essendo il giudice dell’esecuzione munito di autonoma competenza a provvedervi direttamente.
Da quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di assise di appello di Napoli che provvederà osservando i principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’assise d’appello di Napoli.
Così Ł deciso, 02/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME