Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26464 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26464 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Almenno San Bartolomeo il 13/03/1952;
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 15/03/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi aggiunti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da NOME COGNOME e diretta ad ottenere l’imputazione alla pena di anni trenta di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la medesima Corte territoriale in data 9 giugno 2023, le seguenti pene detentive: 1) anni 13, mesi 3 e giorni 25 scontati in Francia in espiazione della pena di anni 18 di reclusione inflittagli con sentenza in data 14 dicembre 1998 dalla Corte di appello di Aix en Provence, riconosciuta in Italia con la sentenza della Corte di appello di Brescia del 5 aprile 2005, poiché con tale ultima sentenza la residua pena da scontare è stata determinata in anni 4, mesi 8 e giorni 5; 2) anni 3 e mesi 6 di reclusione sofferti in espiazione delle sentenze di condanna di cui al provvedimento di cumulo emesso il giorno 14 dicembre 1993 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Brescia; 3) anni 2, mesi 1 e giorni 13 sofferti in Spagna ai fini della estradizione in Francia.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto infondata la richiesta di computare, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., la pena di anni 13, mesi 3 e giorni 25 scontata in Francia e quella di anni 2, mesi 1 e giorni 13 scontata in Spagna, mente ha rimesso gli atti al Procuratore generale in sede per ogni valutazione rispetto alla domanda riguardante la pena di anni 3 e mesi 6 che, secondo l’istante, sarebbe stata da lui scontata sulla base del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Brescia in data 14 dicembre 1993.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen insistendo per il suo annullamento.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 633 e 731 del codice di rito con riferimento alla Convenzione del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, attuata in Italia con la legge n.257/89. Al riguardo osserva che, al contrario di quanto indicato dal giudice dell’esecuzione, la Corte di appello di Brescia con la sentenza del 5 aprile 2005, con la quale aveva riconosciuto quella pronunciata
dalla Corte di appello di Aix en Provence, aveva fissato in anni 4, mesi 8 e giorni 5 di reclusione la pena residua da espiare in Italia, poi inserita nel provvedimento di cumulo del 9 giugno 2023.
2.2. Inoltre, deduce che la affermazione del giudice dell’esecuzione per cui la pena inflitta con la sentenza francese sarebbe stata interamente espiata in Francia è priva di qualsiasi riscontro; a quanto sopra il COGNOME aggiunge che nel periodo intercorso tra il 30 giugno 1995 e 1’8 ottobre 2004 egli era stato ristretto – nello stesso tempo – sia con riferimento al procedimento francese sia con riferimento a quello definito dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 27 aprile 2005, con la conseguenza che il residuo della pena inflitta dalla Corte di appello di Aix en Provence (per reati commessi il 17 marzo 1989) è ancora da espiare.
Il ricorrente ha poi depositato, tempestivamente, motivi aggiunti con i quali si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., del difetto assoluto della ordinanza impugnata con riferimento all’art. 721 del codice di rito ed osserva che la sua rinuncia al principio di specialità (del quale aveva dichiarato, in un primo momento, di volersi avvalere con dichiarazione resa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 20 dicembre 2021) rende eseguibile la pena residua di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale di Brescia il 14 dicembre 1993, con la conseguenza che la relativa parte di pena già espiata deve essere imputata a quella attualmente in espiazione.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Infine, il difensore del ricorrente ha depositato articolata memoria di replica alle conclusioni della Procura generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso (che attiene alla pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Aix en Provence, riconosciuta in Italia) è fondato per le ragioni di seguito indicate, con il conseguente assorbimento dei motivi aggiunti. Al riguardo va chiarito che la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 5 aprile 2005
(corretta con successivo provvedimento del 14 marzo 2007), nel riconoscere – ai sensi dell’art. 731 del codice di rito – la sopra indicata sentenza francese, aveva determinato la pena residua da espiare in anni quattro, mesi otto e giorni cinque di reclusione.
Cò posto, va ricordato che, ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ad eventuali benefici penitenziari, a meno che non si tratti di pene non eseguibili nel territorio dello Stato. Ne discende che la pena conseguente a condanna subita all’estero (peraltro ivi già interamente espiata), pur in presenza di riconoscimento della relativa sentenza a norma dell’art. 12 cod. pen., non può essere inserita nel cumulo, sia per l’assenza di una procedura di estradizione, necessaria anche in fase esecutiva, sia per la mancata previsione, tra gli effetti del riconoscimento, della possibilità di inserimento della relativa pena nel cumulo, sia perché detto inserimento non può farsi rientrare nella nozione di “altro effetto penale della condanna”, previsto dal n. 1 del citato art. 12, dovendosi identificare gli altri effetti penali della condanna esclusivamente in quelle conseguenze di carattere sanzionatorio diverse dalle pene principali ed accessorie, che hanno un diretto riflesso di natura penale (Sez. 1, n. 4507 del 20/06/2000 Rv. 216743 01).
2.1. Inoltre, costituisce violazione del principio di specialità dell’estradizione l’inclusione, nel cumulo delle pene concorrenti, di una pena inflitta con una sentenza di condanna pronunciata all’estero e riconosciuta in Italia, in assenza di un procedimento di estradizione, necessario anche in fase esecutiva poiché in tema di esecuzione di pene concorrenti, la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel provvedimento di cumulo devono essere inserite non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale ai fini della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ad eventuali benefici previsti dall’ordinamento penitenziario. Peraltro, presupposto imprescindibile per
l’inserimento di una pena concorrente nel cumulo è quello dell’eseguibilità della condanna nello Stato, con la conseguenza che – in assenza di un procedimento di estradizione necessario anche in fase esecutiva – è da escludere che possa essere inserita nel cumulo una pena relativa ad una condanna pronunciata da un’Autorità giudiziaria straniera.
2.2. Ad un’interpretazione del genere non osta la circostanza che la sentenza di condanna pronunziata all’estero sia stata riconosciuta in Italia ai sensi dell’art. 12 cod. pen. In proposito occorre, infatti, osservare che tra gli effetti del riconoscimento di una sentenza straniera di condanna elencati nella citata disposizione non viene indicata la possibilità di inserimento della relativa pena nel cumulo. Né, d’altra parte, l’inserimento può essere ricompreso quale ‘altro effetto penale della condanna’ previsto dall’art. 12 cod. pen., n. 1, dovendosi per tale identificare esclusivamente gli effetti di carattere sanzionatorio diversi dalle pene principali ed accessorie che hanno un diretto riflesso di natura penale (Sez. 1, n. 44858 del 05/11/2008 Rv. 241976 – 01; Cass., Sez. 1, 20 giugno 2000, n. 4507, Rv. 216743).
Premesso quanto sopra, si osserva, con riguardo al caso di specie, che non osta all’inserimento, nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale di Milano il 9 giugno 2023, della condanna inflitta dalla Corte di appello francese (e riconosciuta dalla Corte di appello di Brescia) il mancato espletamento di una procedura di estradizione in sede di esecuzione, in considerazione della pacifica rinuncia avvenuta il 2 maggio 2023, da parte del COGNOME, ad avvalersi del principio di specialità (vedi dichiarazione, in atti).
3.1. Parimenti, deve escludersi che costituisca ostacolo all’inserimento nel citato provvedimento di cumulo della sopra richiamata sentenza della Corte di appello di Aix en Provence il fatto che il riconoscimento di detta sentenza straniera, disposto ai sensi della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, lo sia stato anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 cod. pen., secondo il quale l’inserimento della sentenza nel cumulo non è contemplato tra gli effetti del riconoscimento de quo.
In realtà, dalla sentenza della Corte di appello di Brescia risulta chiaramente che il riconoscimento è avvenuto ai sensi del citato art. 731 e, in ogni caso, il principio di specialità ha valenza generale e l’ultimo comma della sopra indicata
disposizione prevede che, ove ne ricorrano i presupposti, l’organo dell’esecuzione richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall’articolo
12, comma primo, numeri 1, 2 e 3, cod. pen.
3.2. Non sono, poi, condivisibili le ragioni che il giudice dell’esecuzione considera impeditive all’inserimento della sentenza, come sopra riconosciuta dalla
Corte di appello di Brescia, nel provvedimento di cumulo.
Anzitutto, la relativa pena non è stata espiata senza titolo, giacché esso è
costituito dalla sentenza di condanna riconosciuta in Italia. Quanto, poi, al dubbio sollevato dal giudice dell’esecuzione rispetto alla eventuale intera espiazione della
pena inflitta dalla Corte di appello francese prima ancora del suo riconoscimento, si rileva che lo stesso giudice avrebbe dovuto avvalersi dei poteri istruttori
affidatigli dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., tenuto conto, in particolare, che la Corte di appello di Brescia aveva indicato espressamente una pena residua
da espiare.
3.3. Parimenti, con riferimento ai profili della eventuale fungibilità della pena espiata sulla base della sentenza francese, va evidenziato che la relativa questione è chiaramente di competenza del giudice dell’esecuzione (che, per non meglio precisate ragioni, nel provvedimento impugnato l’ha considerata ‘impregiudicata’), il quale deve accertare la sussistenza per l’applicazione (o meno) dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., mediante la verifica delle date di commissione dei reati in Francia.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio alla luce di quanto sopra esposto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025.