Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10958 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10958 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a POTENZA il 04/11/1967
avverso l’ordinanza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la ‘Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente di esecuzione proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 18 maggio 2023 dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Pavia, rilevando che era stato correttamente considerato l’intero presofferto.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, lamentando vizi della motivazione, in quanto il Giudice dell’esecuzione ha mancato di constatare che nel provvedimento di unificazione la pena di mesi otto di reclusione e di euro 100,00 di multa era stata detratta non già a titolo di presofferto, ma, espressamente, per effetto del riconoscimento della continuazione con provvedimento del giudice dell’esecuzione del 19 gennaio 2023, sicché tale riduzione non poteva far ritenere computato il periodo di presofferto in precedenza indicato dal giudice dell’esecuzione, pari a mesi otto e giorni undici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Qualora, promosso incidente di esecuzione avverso provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero, sia necessario accertare periodi di presofferto, onde determinare definitivamente la pena residua da espiare e la relativa decorrenza, il giudice dell’esecuzione, non potendo demandare tale incombenza al pubblico ministero, deve provvedervi direttamente, avvalendosi eventualmente dei poteri di accertamento previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., e quindi, se del caso, formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto. (Sez. 1, n. 48726 del 22/10/2019, Macrì, Rv. 277912 – 01).
Nella specie, come rilevato nel ricorso, l’istanza del condannato rivolta al giudice dell’esecuzione invocava la corretta considerazione dell’intero presofferto ai fini della determinazione della pena ancora da espiare, specificatamente precisandone il titolo e l’ulteriore periodo di detenzione al quale si riferiva.
Il provvedimento impugnato non ha fornito una adeguata risposta alla richiesta, posto che, oltre a richiamare un periodo di presofferto già riportato nel provvedimento di cumulo formato nel 2023 da un ufficio del pubblico ministero diverso da quello procedente, e dunque neppure correttamente aggiornato, ha individuato come presofferto, già computato, una sopraggiunta detrazione dal
cumulo delle pene dovuta, invece, al riconoscimento della continuazione in esecuzione, secondo quanto riportato nel provvedimento del pubblico ministero.
Essendo mancata la dovuta e corretta verifica rientrante nelle attribuzioni delle quali deve farsi carico il giudice dell’esecuzione, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio alla Corte di appello di Milano, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.
Così deciso il 05/02/2025.