Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8789 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di SPOLETO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dott. AVV_NOTAIO. COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di rideterminazione della pena da espiare e di conseguente emissione di un nuovo provvedimento di pene concorrenti tra tutte quelle indicate nell’ordine di esecuzione n. 1149/2011 SIPE e la pena irrogata con sentenza della Corte di assise di appello di Catania divenuta definitiva in 22 gennaio 2021. Ha a tal fine fatto richiamo al principio di diritto, espresso dall giurisprudenza di legittimità, per il quale “in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l’espiazione di una determinata pena, o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condanNOME commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pen parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall’altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione” – v, specificamente, Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Rv. 277491 -.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto difetto di motivazione in ragione della mancata applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il calcolo unitario delle pene concorrenti ne suppone l’integrale cumulabilità, possibile quando le pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all’inizio dell’esecuzione di una di esse. La pena di anni trenta di reclusione irrogata con la sentenza della Corte di assise di appello di Catania, definitiva il 22 gennaio 2021, attiene a reati commessi in data 11 febbraio 1991. È dunque palese che detta pena è stata inflitta per un reato commesso prima dell’inizio della detenzione. Non può dunque procedersi a cumuli parziali e il giudice dell’esecuzione non ha dato conto delle ragioni della decisione, rendendo una motivazione carente e irragionevole.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
L’ordinanza impugnata si limita a ripercorrere, con rapidi richiami, gli orientamenti interpretativi che presiedono alla formazione dei cd. provvedimenti di cumulo per l’esecuzione delle pene concorrenti, ma non dà puntuale risposta alle richieste difensive.
In particolare, non si rinviene risposta alla richiesta difensiva di scomputare il periodo di quattro anni di cd. pre-sofferto di cui al precedente ordine di esecuzione n. 1149/2011 SIEP dalla determinazione del fine pena come da ultimo indicato con l’ordine di esecuzione n. 52/2021 SIEP, emesso in riferimento alla sentenza di condanna alla pena di anni trenta di reclusione irrogata dalla Corte di assise di appello di Catania per un reato commesso 1’11 febbraio 1991.
Nel primo ordine di esecuzione è indicato un periodo di fungibilità di quattro anni, sottratto dalla pena complessiva di anni trenta, temperata ex ar 78 cod. pen.; il secondo ordine di esecuzione, emesso una volta che è sopraggiunta la condanna ad anni trenta di reclusione per il reato commesso 1’11 febbraio 1991, ha indicato correttamente la progressione di cumuli parziali, ben sette, e infine il cumulo definitivo, senza che sia individuabile, almeno dalle argomentazioni rese dal giudice dell’esecuzione, in che modo sia stata riproposta l’incidenza del periodo quadriennale di pre-sofferto.
In ragione della mancata risposta alla sollecitazione contenuta nella richiesta difensiva, Prordinanza impugnata rivela una carenza di motivazione, deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Spoleto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Spoleto.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
Il c3isigliere estensore
Il Pr side te