Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24903 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24903 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 3099/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 26/10/1959 avverso l’ordinanza del 18/12/2024 del GIP TRIBUNALE di Napoli; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per ilo rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 18 dicembre 2024 il GIP del Tribunale di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’istanza depositata nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME volta ad ottenere la revoca del provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dal PM in data 22.04.2024, con richiesta di diversa identificazione del residuo fine pena.
In particolare, il Giudice ha osservato che il provvedimento in esame, in seguito alle istanze avanzate dal COGNOME, Ł stato sostituito da un nuovo provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso dal PM in data 24.06.2024, che, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dalla difesa, ha variato l’entità della pena residua.
Considerato che, ad opinione del GIP, le doglianze della difesa avevano ad oggetto esclusivamente il primo provvedimento di cumulo, datato 22.04.2024, il quale Ł stato ‘superato’ dal nuovo provvedimento, emesso due giorni dopo, le doglianze difensive vanno ritenute inammissibili.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso articola tre motivi.
Preliminarmente, la difesa osserva e rileva che in data 20.02.2024 il COGNOME ha richiesto al MdS di Novara di rideterminare il fine pena, erroneamente indicato al 06.07.2025, in virtø del fatto che non erano state ancora eseguite alcune ordinanze di liberazione anticipata già concesse. Dunque, si precisa, la richiesta del condannato consisteva esclusivamente nell’aggiornare il fine pena.
L’Ufficio di Sorveglianza di Novara, con decreto del 03.04.2024, ha trasmesso la richiesta del COGNOME alla Procura di Napoli. In seguito, il 22.04.2024, la Procura Generale, in tesi difensiva in assenza di fatti nuovi e nonostante sia il Giudice dell’esecuzione che questa Corte si fossero già pronunciati piø volte sulla legittimità del frazionamento del decreto in piø cumuli parziali, ha emesso un nuovo provvedimento di determinazione di pene concorrenti, posticipando il fine pena dal 21.04.2025 al 21.10.2031.
Avverso tale decreto di cumulo hanno proposto incidente di esecuzione i difensori del condannato, chiedendo in primo luogo di revocare il provvedimento, essendosi sul punto già pronunciati sia il GE che la Corte di Cassazione, e lamentando in secondo luogo l’erronea identificazione dei momenti concorsuali effettuata dal PM.
Il Tribunale di Napoli, dopo aver fissato l’udienza di discussione dell’incidente di esecuzione, e preso atto che il 24.06.2024 la Procura ha emesso un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti – nel quale, pur essendo stati individuati diversamente i cumuli parziali, Ł stato confermato il fine pena al 21.10.2031 -, ha disposto il rinvio dell’udienza chiedendo espressamente alla Procura di specificare i criteri posti alla base del nuovo cumulo. La mancata trasmissione di tale parere ha comportato la necessità di rinviare nuovamente l’udienza al 05.12.2024, durante la quale la difesa si Ł opposta espressamente anche al secondo provvedimento di cumulo ‘riportandosi alle considerazioni già espresse tenuto conto che solo in parte sono state accolte dal PM’.
2.1 Con il primo motivo di ricorso la difesa denuncia, pertanto, vizio di motivazione per non essersi il Giudice dell’esecuzione pronunciato sulla richiesta di revoca o rettifica anche del decreto di cumulo del 24.06.2024, nonostante tale domanda fosse stata espressamente verbalizzata.
La difesa sottolinea che la posizione giuridica dell’odierno ricorrente Ł stata piø volte oggetto di
esecuzione da parte sia del Tribunale di Napoli che di questa Corte che si erano pronunciati precisamente in ordine all’identificazione dei momenti concorsuali e sulla corretta identificazione del fine pena. Per tali motivi, in tesi difensiva, sul punto si sarebbe formato il giudicato, ed il PM non avrebbe potuto, in assenza di fatti nuovi, emettere un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
Il Giudice dell’esecuzione, nell’ordinanza ricorsa, non avrebbe spiegato adeguatamente perchØ ha ritenuto che ‘le specifiche questioni giuridiche sollevate sono state ampiamente superate dall’ultimo provvedimento di cumulo disposto dal PM… in data 24.06.2024’, considerato che al primo motivo era stata dedotta dalla difesa l’impossibilità per il PM di emettere un nuovo decreto di cumulo, ed al secondo motivo erano state contestate le modalità con cui era stato frazionato il decreto stesso. Il Giudice, dunque, si sarebbe avvalso di argomentazioni di puro genere e di asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione laddove Ł stata dichiarata inammissibile l’istanza del 14.05.2024, pur essendosi già pronunciato sia il giudice dell’esecuzione che la Corte di Cassazione sulla posizione giuridica del condannato.
La difesa insiste sulla ritenuta impossibilità per il PM di emettere un nuovo decreto di pene concorrenti, modificando l’identificazione dei diversi momenti concorsuali, in assenza di fatti nuovi, dopo che sul punto Ł intervenuto il giudicato. La circostanza che, dopo l’ordinanza del 13.05.2022 del Giudice dell’esecuzione – che aveva fissato il fine pena al 18.11.2025 -, siano intervenute altre ordinanze della Magistratura di Sorveglianza di liberazione anticipata, non legittimerebbe il PM ad emettere il nuovo provvedimento, modificando l’identificazione dei diversi momenti concorsuali.
Viene richiamato, a sostegno della tesi difensiva, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale il provvedimento di cumulo ex art. 663 c.p.p. può essere revocato o rimosso e non diventa mai definitivo, ‘salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell’esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato e senza limiti di tempo’ (così rv. 276488-01, Sez. I).
Dunque, il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto disporre la revoca di entrambi i provvedimenti di determinazione di pene concorrenti, sia di quello emesso in data 22.04.2024, che di quello successivo del 24.06.2024.
2.3 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione in ordine all’identificazione dei momenti concorsuali effettuata dal P.M, che era stata espressamente contestata con il secondo motivo dell’incidente di esecuzione. Sul punto, il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso qualsivoglia motivazione, limitandosi apoditticamente ad affermare che le specifiche questioni giuridiche sollevate sono state ampiamente superate dall’ultimo provvedimento di cumulo disposto dal PM.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Ed invero come risulta in modo inequivoco dal verbale di udienza del 5 dicembre 2024 la difesa ha esteso le doglianze originarie al provvedimento emesso dal PM in data 24 giugno 2024.
Dunque l’oggetto del procedimento esecutivo Ł rappresentato dal nuovo decreto di cumulo, aspetto che il giudice della esecuzione finisce per non considerare, attraverso l’emissione di una decisione solo apparentemente motivata.
Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli.
Così Ł deciso, 26/03/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME