Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38645 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
nel procedimento nei confronti di
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del TRIBUNALE DI TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
lette le conclusioni del difensore del condannato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 15 maggio 2024 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del condannato NOME COGNOME di dichiarare inefficace l’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica
di Torino il 1° dicembre 2023 senza sospensione dell’esecuzione, e sospeso, conseguentemente, la esecuzione della pena
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che nell’ordine di esecuzione sono comprese due sentenze, di cui una, della Corte di appello di Bologna, la cui esecuzione è stata sospesa dalla Procura generale di Bologna con provvedimento del 13 luglio 2023, e l’altra, del Tribunale di Torino, con condanna a pena che è stata interamente scontata.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero con unico motivo in cui deduce violazione di legge perché, per effetto della pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale di Torino del 13 luglio 2023, la competenza a provvedere in sede esecutiva è transitata alla Procura della Repubblica di Torino che ha emesso il cumulo del 1° dicembre 2023 che ha sostituto l’ordine di esecuzione con sospensione dell’esecuzione della Procura generale di Bologna: questo non avrebbe dovuto essere considerato nella motivazione della ordinanza impugnata, che non tiene conto della circostanza che l’ordine di esecuzione non è stato sospeso perché la sentenza del Tribunale di Torino è divenuta irrevocabile quando il condannato era in misura cautelare per tale titolo.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Con memoria scritta il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che nel cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino sono presenti due condanne:
condanna della Corte di appello di Bologna del 24 marzo 2023, irrevocabile il 9 maggio 2023, ad 1 anno e 4 mesi di reclusione e 533 euro di multa,
condanna del Tribunale di Torino del 26 giugno 2023, irrevocabile il 13 luglio 2023, a 9 mesi di reclusione e 600 euro di multa.
La prima condanna era stata messa in esecuzione dalla Procura generale di Bologna con provvedimento del 13 settembre 2023, che aveva disposto la sospensione dell’esecuzione, perché la pena inflitta era inferiore al limite di 4 anni.
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L’11 ottobre 2023 il condannato aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di espiare la pena in misura alternativa.
Nel frattempo, passata in giudicato la condanna sub 2), il 1° dicembre 2023 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha emesso nuovo titolo esecutivo, in cui veniva cumulata l’esecuzione di entrambe le sentenze di condanna.
Il nuovo titolo esecutivo non era affiancato dalla sospensione dell’esecuzione, perché, per il reato oggetto della sentenza sub 2), il condannato era stato arrestato in flagranza il 24 giugno 2023, e, sottoposto a misura cautelare, era stato detenuto senza soluzione di continuità da quella data; la sentenza era divenuta irrevocabile quando ancora permaneva lo stato di custodia cautelare in carcere dell’imputato. L’ordine di esecuzione, pertanto, è stato emesso senza sospensione dell’esecuzione in forza della norma dell’art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen.
Il 12 aprile 2024 il condannato ha presentato l’istanza di incidente di esecuzione, in cui ha chiesto a quel punto di:
ritenere interamente espiata la pena della sentenza sub 2) (condanna a 9 · mesi di reclusione; custodia cautelare dal 24 giugno 2023);
ritenere in esecuzione la sola sentenza della Corte di appello di Bologna;
far rivivere la sospensione dell’esecuzione che affiancava l’ordine di esecuzione della Procura generale di Bologna.
L’ordinanza impugnata ha accolto questa prospettazione ed ha dichiarato inefficace l’ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Torino.
Il ricorso deduce che la sospensione dell’esecuzione che affiancava l’ordine di esecuzione della Procura generale di Bologna non poteva rivivere perchè l’emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti determina una completa novazione del titolo esecutivo. L’argomento è fondato, perché esso trova solidi agganci nel sistema dell’esecuzione penale, che si fonda sul principio dell’unicità del rapporto esecutivo che deriva dagli art. 76 cod. pen. e 663 cod. proc. pen., e nella giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che l’emissione di un provvedimento di cumulo, che inglobi una precedente sentenza già posta in esecuzione con separato provvedimento, comporti la novazione del titolo esecutivo (Sez. 1, n. 27008 del 19/05/2021, Scarcia, Rv. 281616).
Il principio dell’unicità del rapporto esecutivo comporta anche che “è preclusa la possibilità di procedere allo scioglimento del cumulo in funzione della separata considerazione delle pene inflitte con i diversi titoli” (Sez. 1, n. 23882 del 05/05/2021, M., Rv. 281420;conforme Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279217).
Come rilevato nella pronuncia COGNOME, infatti, una volta emesso il cumulo, le pene detentive temporanee si considerano pena unica ad ogni effetto giuridico, ed è possibile procedere allo scioglimento del cumulo soltanto per l’applicazione di singoli specifici istituti di favore, quale, ad esempio, l’indulto. Il condannato è considerato, pertanto, in esecuzione contemporaneamente per tutte le sentenze ricomprese nel cumulo, e non può chiedere la scissione del rapporto esecutivo per stabilire a quale sentenza imputare la porzione di pena espiata.
Nel caso in esame, in cui il cumulo oggetto della ordinanza impugnata era stato emesso il 1° dicembre 2023, quando il condannato non aveva ancora espiato in presofferto l’intera pena detentiva di 9 mesi di reclusione inflitta con la sentenza sub 2), la scissione del rapporto esecutivo effettuata dal giudice dell’esecuzione per imputare proprio a tale sentenza la porzione di pena espiata dopo l’emissione del cumulo, ed eliminarla in questo modo dall’esecuzione in atti, è stata compiuta, pertanto, in violazione di legge.
Ne consegue che il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
Gli atti devono essere trasmessi al pubblico ministero di cui all’art. 655 cod. proc. pen. per l’esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per l’esecuzione. Così deciso il 17 settembre 2024.