Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43178 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
G.L.
sul ricorso proposto da:
nato a Napoli il 10/04/1980
omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 ci,lgs 196103 in quanto:
D disposte) d’ufficio
roilasta di parte
M imposto dalla legge avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del Tribunale di Roma GLYPH udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata;
udito il difensore, avv. NOME COGNOME che dopo breve discussione ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 20/6/2024, in riforma dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 22/2/2024, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, applicava congiuntamente le misure cautelari dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ne confronti di GLYPH G.L.
L’indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
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b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 307 cod. proc. pen. Rileva che, a dell’invito del Giudice per le indagini preliminari ad esprimere il parere liberazione del G.L. per decorrenza dei termini di fase di custodia cautelare, i Pubblico Ministero faceva pervenire le proprie richieste oltre i due giorni costituisce il termine di legge; che, dunque, il giudice correttamente dispone perdita di efficacia della misura cautelare applicata all’odierno ricorre emetteva un provvedimento di non luogo a provvedere sulla richiesta de Pubblico Ministero di applicazione di misure cautelari ai sensi dell’art. 30 proc. pen., avendo già provveduto in merito; che , ancora , correttamente il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non più sussistenti le esigenze cau che, invece, il Tribunale del riesame ha emesso ben due misure cautel nonostante fossero trascorsi otto mesi dall’emissione dell’ordinanza geneti cinque mesi dalla dichiarazione di inefficacia della originaria misura, considerare che in tale lasso di tempo il G.L. ha tenuto una condotta di vita regolare, senza incorrere in alcuna violazione.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 307, comma 1-bis, cod. proc. pen. Evidenzia che non poteva essere applicata cumulativamente una doppia misura cautelare, in quanto non si procede per nessuno dei reati compresi n previsione dell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., tenuto conto G.L. risponde solo di una ipotesi di truffa aggravata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.
1.1.1. Non esiste nell’ordinamento una norma che fissi un termine tantomeno di due giorni – per il pubblico ministero per l’inoltro al giudice indagini preliminari delle proprie determinazioni in relazione alla even richiesta di misure cautelari ai sensi dell’art. 307 cod. proc. pen. Del giudice procedente che ritenga di dover disporre la cessazione della cust cautelare per intervenuto decorso dei relativi termini non è tenuto ad acqu preventivamente il parere del pubblico ministero, mancando nel vigente codice procedura penale una norma corrispondente all’art. 76, comma 1, del codic abrogato (secondo il quale il giudice, nel corso del procedimento penale, poteva comunque deliberare se non sentito il pubblico ministero, salvi i eccettuati dalla legge) e non potendo neppure trovare applicazione in tale ip l’art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen., che disciplina la diversa ipotesi del richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, a fronte della prima di provvedere, è previsto che il giudice obbligatoriamente richied
pubblico ministero di esprimere il parere (Sez. 5, n. 45942 del 9/11/2 Russo, Rv. 233220 – 01; Sez. 6, n. 32390 del 19/6/2003, COGNOME, Rv. 226519 01; Sez. 1, n. 375 del 22/1/1998, COGNOME, Rv. 209853 – 01). Tale ul disposizione non è norma di portata generale, dunque, applicabile anche materia di perdita di efficacia delle per decorso dei termini massimi di cus cautelare, trattandosi invece di disposizione che riguarda specificament revoca e la sostituzione delle misure cautelari, come dimostra il suo inserim nel testo della norma che concerne in modo esclusivo tale materia e l’util della espressione “revoca e sostituzione delle misure” all’interno del comm bis. Neppure è ipotizzabile un’applicazione analogica della norma in discors «alle ipotesi, strutturalmente diverse, di perdita di efficacia delle mis estinzione prevista “ex lege” in determinate situazioni (artt. 300 – 303 c rispetto alle quali, la pronuncia del giudice, avulsa da qualsiasi valut discrezionale, può essere definita, con terminologia mutuata dal diritto pri dichiarativa e non costitutiva. L’inefficacia sopravvenuta “ipso iure” della m renderebbe illegittima la prosecuzione della restrizione per altri due giorni, decorrenza sarebbe possibile senza liberazione in attesa del parere del P.M. alla specie si applicasse l’art. 299 c. 3-bis considerato» (Sez. 1, n. 37 cit.).
1.1.2. Tornando al caso di specie, il Giudice per le indagini preliminar fronte della richiesta del 22/2/2024 del Pubblico Ministero di applicazion misura cautelare ai sensi dell’art. 307 cod. proc. pen. – avrebbe d pronunciarsi e non emettere un provvedimento di non luogo a provvedere, per aver già «provveduto in pari data alle ore 12.39 prima del parere esse decorsi due giorni». Ed invero, il provvedimento con cui è stata dichiara perdita di efficacia della misura cautelare applicata all’odierno ricorrent decorso del termine di fase di custodia cautelare e null’altro avrebbe potuto statuire, in assenza dell’impulso cautelare del Pubblico Ministero. Sul punt giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare che presuppo dell’adozione di misure cautelari, sia nella fase di indagini preliminari si ulteriori fasi del giudizio ovvero in ogni altra fase incidentale, è la rich pubblico ministero, la cui mancanza integra l’ipotesi di nullità di ordine ge ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d’uf ogni stato e grado del processo ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. ( Sez. 4, n. 52540 del 17/10/2017, Teatro, Rv. 271251 – 01). Dunque, anche co riferimento alle misure cautelari alternative, applicabili, ai sensi dell’art. proc. pen., in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini di cus cautelare, vige il principio della domanda cautelare, per cui è necessaria, a di nullità del provvedimento applicativo ex art. 178, lett. b), cod. proc.
richiesta del pubblico ministero (Sez. 6, n. 29593 del 4/7/2011, Starita 250742 – 01; Sez. 6, n. 33858 del 10/7/2008, COGNOME, Rv. 240799 – 01; Sez 6, n. 31474 del 6/5/2003, COGNOME, Rv. 226105 – 01).
In conclusione, correttamente il Tribunale del riesame ha evidenziato come Giudice per le indagini preliminari avesse omesso di provvedere sulla richie del Pubblico Ministero. Peraltro, ciò avrebbe potuto fare anche a seguito de liberazione dell’indagato, atteso che non è previsto nessun termine perento ancorato al dies ad quem della durata della misura custodiale, per la richiesta o per la adozione dei provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 307, comma 1, proc. pen., sicché sarebbe stato irrilevante l’intervallo di tempo intercorso scadenza della misura custodiale e l’eventuale provvedimento di applicazio della misura cautelare, qualora il giudice avesse valutato ancora sussiste esigenze cautelari (Sez. 3, n. 16053 del 26/2/2019, COGNOME, Rv. 27539 01; Sez. 6, n. 26458 del 12/3/2014, Riva, Rv. 259975 – 01; Sez. 2, n. 15598 22/3/2013, COGNOME, Rv. 255787 – 01; Sez. 1, n. 17331 del 26/3/2009, Quarant Rv. 243925 – 01; Sez. 6, n. 20897 del 10/4/2002, Domingo, Rv. 222034 – 01).
1.2. Coglie, invece, nel segno il secondo motivo, con il quale si lame violazione di legge in relazione all’applicazione congiunta delle misure caut dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
1.2.1. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato c l’applicazione cumulativa di misure cautelari può essere disposta solo nei espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che, al di fuori d ipotesi in cui siano espressamente consentite da singole norme processuali le quali l’art. 307, comma 1-bis, cod. proc. pen.), non sono ammissibili né l’imposizione “aggiuntiva” di ulteriori prescrizioni non previste dalle si disposizioni regolanti le singole misure, né l’applicazione “congiunta” di distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattame compatibili (Sez. U, n. 29907 del 30/5/2006, COGNOME, Rv. 234138 – 01, segu da Sez. 2, n. 641 del 29/9/2001, dep. 2002, COGNOME, Rv. 221151 – 01; Sez. 1 42891 del 21/10/2009, COGNOME, Rv. 245553 – 01 e da ultimo da Sez. 2, n. 3090 del 8/9/2020, Vallese, Rv. 280003 – 01). Ciò in ossequio ai principi di st legalità, tassatività e tipicità, specie in una materia – quale quella dell cautelari – che ha un significativo impatto sulla libertà personale.
Orbene, l’applicazione congiunta di due distinte misure cautelari tra quell cui agli artt. 281, 282 e 283 cod. proc. pen. è prevista, ai sensi dell’ comma 1-bis, cod. proc. pen., solo «qualora si proceda per taluno dei rea indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a)», tra i quali evidentemente non ri reato di truffa aggravata per il quale si procede nei confronti dell’o ricorrente. Dunque, il Tribunale del riesame non poteva applicare al G.L. I
congiuntamente l’obbligo di dimora nel Comune di Napoli e quello di presentazione alla polizia giudiziaria.
1.2.2. Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di ille applicazione cumulativa dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione a polizia giudiziaria, il rinvio al giudice del merito cautelare non sia nece atteso che la Corte di cassazione può correggere il provvedimento impugnato eliminando l’obbligo di presentazione di cui all’art. 282 cod. proc. pen., o misura meno grave in ragione del criterio di progressività che ispira il sis delle misure cautelari (Sez. 1, n. 42891/2009, cit., Rv. 245554 – 01, riferimento all’applicazione congiunta dell’obbligo di dimora e del divie espatrio).
Il presente provvedimento va immediatamente comunicato al Procuratore generale per le determinazioni di competenza di cui agli artt. 626 cod. proc. e 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo d presentazione alla polizia giudiziaria che elimina. Dichiara inammissibile il ri nel resto.
Dichiara la cessazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazio alla polizia giudiziaria e manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 c proc. pen., nonché per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 31 ottobre 2024.