Cumulo di Pene: La Cassazione Chiarisce la Novazione del Titolo Esecutivo
Quando un condannato riceve un nuovo provvedimento di cumulo di pene, quali sono le conseguenze per le richieste di misure alternative già presentate? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su questo aspetto cruciale dell’esecuzione penale, introducendo il concetto di ‘novazione del titolo esecutivo’. Questa decisione sottolinea come l’unificazione delle pene crei una situazione giuridica completamente nuova, rendendo necessario presentare una nuova istanza per beneficiare di misure alternative alla detenzione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un condannato avverso un’ordinanza della Corte di Appello. L’oggetto del contendere era un provvedimento di unificazione di pene concorrenti (il cosiddetto cumulo). La Corte territoriale aveva già stabilito la correttezza del provvedimento, evidenziando che il nuovo cumulo, essendo successivo, aveva assorbito quello precedente. Inoltre, aveva confermato che nel calcolo della pena unificata dovevano essere inserite tutte le condanne, anche quelle già espiate, escludendo poi dal totale da scontare il periodo già sofferto (presofferto) e i periodi di liberazione anticipata.
Non soddisfatto della decisione, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, ritenuto però dalla Suprema Corte inammissibile e manifestamente infondato.
La Decisione della Corte e il Cumulo di Pene
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, cogliendo l’occasione per ribadire un principio giurisprudenziale consolidato e di fondamentale importanza pratica. La Corte ha stabilito che l’emissione di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell’ordine di esecuzione, determina una ‘completa novazione del titolo esecutivo’.
In termini semplici, il nuovo provvedimento di cumulo non si limita a ‘sommare’ le pene, ma crea un titolo di esecuzione completamente nuovo che sostituisce in toto i precedenti. Di conseguenza, ogni atto o istanza legata ai titoli precedenti (le singole sentenze di condanna) perde la sua efficacia.
Le Motivazioni: la Novazione e le Sue Conseguenze Pratiche
La motivazione della Corte si fonda su un precedente orientamento (sentenza n. 27008 del 2021), che chiarisce in modo inequivocabile le implicazioni della novazione. Se prima del cumulo era stata presentata un’istanza per ottenere una misura alternativa in relazione a una delle sentenze poi confluite nel cumulo, tale istanza diventa inefficace. L’interessato è legittimato, e di fatto obbligato, a presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative. Questa nuova richiesta si baserà sul nuovo titolo esecutivo, ovvero sulla pena totale risultante dal cumulo di pene.
La Corte ha specificato che il secondo motivo di ricorso era manifestamente infondato proprio perché non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata, ma anzi, apportava elementi che ne confermavano la correttezza. Il calcolo effettuato dal procuratore generale, che aveva escluso il presofferto, era stato ritenuto corretto e in linea con la normativa.
Conclusioni: Implicazioni per la Difesa Tecnica
Questa pronuncia ha importanti implicazioni pratiche per i condannati e i loro difensori. Diventa essenziale monitorare attentamente i provvedimenti di esecuzione e, in caso di emissione di un nuovo ordine di cumulo di pene, agire tempestivamente. Non è possibile fare affidamento su istanze precedenti, anche se formalmente corrette al momento della presentazione. La difesa deve attivarsi per redigere e depositare una nuova e autonoma richiesta di misura alternativa, calibrata sulla nuova entità della pena unificata. Ignorare questo passaggio significa precludere al proprio assistito la possibilità di accedere a benefici penitenziari, con il rischio di vedere eseguito l’ordine di carcerazione.
Cosa comporta l’emissione di un nuovo provvedimento di cumulo di pene?
L’emissione di un nuovo provvedimento di cumulo di pene determina una ‘completa novazione del titolo esecutivo’, il che significa che il nuovo provvedimento sostituisce integralmente tutte le precedenti sentenze o provvedimenti di cumulo.
Una richiesta di misura alternativa presentata prima del cumulo di pene rimane valida?
No. A seguito della novazione del titolo esecutivo, l’interessato deve presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative, poiché quella presentata in precedenza perde ogni efficacia.
Come vengono considerati i periodi di pena già scontati nel calcolo del cumulo?
Nel provvedimento di cumulo vanno inserite tutte le pene, anche quelle già espiate. Tuttavia, dal calcolo finale della pena ancora da scontare vengono correttamente esclusi il periodo presofferto (cioè già scontato) e i periodi di liberazione anticipata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26588 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26588 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
La Corte di appello rilevava che il provvedimento di cumulo di cui al SIEP 616/24, essendo successivo, aveva assorbito anche il precedente e che nel cumulo vanno inserite tutte le pene, anche quelle già espiate; pertanto il calcolo effettuato dal procuratore generale appariva corretto, posto che aveva escluso il periodo presofferto e i periodi di liberazione anticipata.
– Relatore –
Sent. n. sez. 1749/2025
CC – 16/05/2025
R.G.N. 10857/2025
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte e chiedeva accogliersi il ricorso limitatamente alla richiesta inerente l’esclusione della condanna sub 3) e rigettarsi nel resto.
1. Il ricorso Ł inammissibile.
In tema di esecuzione delle pene detentive ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., l’emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell’ordine di esecuzione, prima della valutazione dell’istanza di concessione di misure alternative formulata in relazione a titolo poi inglobato nel cumulo, determina una completa novazione del titolo esecutivo, sicchØ legittimamente l’interessato può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative che tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata (Sez. 1, n. 27008 del 19/05/2021, COGNOME Rv. 281616 01)
Anche il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Il motivo di ricorso di fatto non si confronta con la motivazione sottesa al rigetto dell’istanza e non fornisce elementi ulteriori atti a evidenziare vizi motivazionali o violazioni di legge; anzi, apporta elementi ulteriori a sostegno della correttezza della decisione impugnata.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME