Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3819 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3819 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME DI COGNOME
NOME COGNOME
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/05/2025 della Corte di appello di Roma; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui Ł stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di NOME COGNOME, finalizzata ad ottenere, ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., un ordine di esecuzione di pene concorrenti in favore del suddetto includente anche la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.600,00 di cui alla sentenza di condanna della Corte di appello di Bari del 4/10/2019.
Rileva la Corte, dopo avere premesso che detta pena di cui chiede l’inserimento nel cumulo Ł stata integralmente scontata solo con riferimento alla pena detentiva e non anche a quella pecuniaria e che solo l’inserimento di detta pena nel cumulo può comportare il riconoscimento del diritto di COGNOME alla liberazione anticipata allo stato asseritamente non fruita per quel titolo, che, tuttavia, l’unica autorità competente all’emissione del cumulo Ł la Procura generale presso la Corte di appello di Roma, la quale, a fronte della richiesta di COGNOME, ha emesso un provvedimento di diniego non sindacabile da detta Corte.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME, deducendo violazione degli artt. 657, 663 e 666 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, la giurisprudenza di legittimità insegna che la competenza del giudice dell’esecuzione investe la valutazione di tutti quegli aspetti in grado di incidere sull’esecuzione e che attengono al corretto esercizio del potere esercitato dal P.m. in tale ambito, e che anche detto giudice può procedere all’unificazione delle pene concorrenti allorchØ le questioni connesse al cumulo siano sollevate nell’ambito del procedimento di esecuzione previsto dall’art. 666 cod. proc.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
pen.
Si osserva che, diversamente ragionando, anche un eventuale error in procedendo da parte della Procura nella formazione del cumulo ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., quale ad esempio la mancata considerazione di alcune pene, resterebbe sempre insindacabile e sprovvisto di tutela giurisdizionale, nonostante la natura del provvedimento de quo, in grado di incidere sulla libertà personale del condannato.
Lamenta, quindi, il difensore che, nel caso in esame, la Corte di appello di Roma, pur riconoscendo un interesse concreto di COGNOME all’ottenimento di un cumulo con l’inclusione di una pena non considerata, che gli avrebbe consentito di ottenere la liberazione anticipata in relazione agli ultimi due semestri di pena espiati per tale titolo, ha tuttavia ritenuto ammissibile l’intervento di essa Corte, quale giudice dell’esecuzione, solo in relazione a provvedimenti di cumulo effettivamente emessi, al fine di correggere eventuali errori, e non in relazione al diniego di cumulo.
Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per i motivi di seguito esposti.
Il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell’art. 663 cod. proc. pen., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, Ł suscettibile di essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell’esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo (Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, Pg, Rv. 276488).
Ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ad eventuali benefici penitenziari (Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604: fattispecie relativa a richiesta del condannato di inserire nel cumulo la condanna relativa a reato commesso prima dell’inizio dell’esecuzione delle pene concorrenti ed espiata precedentemente alla commissione dell’ultimo dei reati del cumulo, motivata dal condannato con l’interesse a fruire di un periodo di liberazione anticipata speciale).
Nel caso in esame la Corte di appello di Roma, pur ritenendo sussistente un concreto interesse di COGNOME a ottenere l’inserimento nel cumulo della pena di cui sopra (espiata quanto alla pena detentiva), al fine di ottenere la liberazione anticipata allo stato asseritamente non fruita per quel titolo, ha tuttavia considerato non sindacabile il provvedimento di diniego di tale inserimento emesso dalla Procura generale presso detta Corte, distinguendo la non emissione del provvedimento di cumulo dall’emissione di un provvedimento di cumulo errato.
E ciò senza considerare che la giurisprudenza di questa Corte, come dimostra la pronuncia in ultimo riportata che Ł appunto intervenuta in un’ipotesi di mancato inserimento nel cumulo di una condanna su richiesta dell’interessato, non fa detto distinguo, e che comunque l’ipotesi del mancato inserimento nel cumulo di una pena non differisce da quella di un cumulo errato, essendo entrambe riconducibili all’esercizio del potere del Pubblico ministero in materia di esecuzione delle pene, che, in quanto incidente sulla libertà personale del condannato, deve essere passibile di controllo giudiziario, non limitabile sulla
base della natura amministrativa del provvedimento di cumulo, come evidenziato proprio dalla prima pronuncia sopra riportata.
Si Ł sempre correttamente affermato – a partire da Sez. 1, n. 2687 del 13/05/1998, Gambino, Rv. 210869 – che il cumulo delle pene ha natura amministrativa e rientra tra i compiti del pubblico ministero, ma che anche il giudice dell’esecuzione può procedere all’unificazione delle pene concorrenti allorchØ le questioni connesse al cumulo siano sollevate nell’ambito del procedimento di esecuzione previsto dall’art.666 del codice di rito. Pertanto, nonostante la natura amministrativa del cumulo, l’eventuale mancata o erronea emissione del cumulo, ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., può essere oggetto di valutazione da parte del giudice dell’esecuzione, nella misura in cui lo stesso Ł obbligato a pronunciarsi sull’unificazione delle pene concorrenti e comunque sulla determinazione della pena da eseguire.
Diversamente, la mancata emissione di un cumulo come da richiesta dell’interessato, che non può ritenersi ipotesi diversa dall’erronea formazione del cumulo ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., resterebbe sempre insindacabile e sprovvista di tutela giurisdizionale, in contrasto, proprio per l’incidenza sulla libertà personale del condannato, con la normativa costituzionale e sovranazionale.
Si impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra fissati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di roma Così Ł deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME