Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9823 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9823 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOREALE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/06/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale il difensore di COGNOME NOME ha richiesto la riapertura del cumulo effettuato con il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO, per potervi inserire anche le altre sentenze di condanna (n. 2, 3 e 6 di cui al casellario giudiziale) al fine di rendere possibile l’accesso ai benefici penitenziari, retrodatando l’inizio della detenzione rispetto all’attuale individuato nella data del 15 novembre 2016.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due motivi di ricorso di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 666, 671 e 125 cod. proc. pen. in riferimento alla pronuncia di inammissibilità dell’istanza.
In particolare, la difesa rileva che l’istanza dichiarata inammissibile non Ł di contenuto identico a quello della precedente istanza in quanto non ha ad oggetto (come erroneamente indicato nel provvedimento censurato) un erroneo calcolo del Pubblico ministero, ma la errata esclusione dal cumulo delle pene già espiate, essendosi il primo provvedimento soffermato solo sull’aspetto della fungibilità.
Si rileva, inoltre, che non vi Ł stata alcuna impugnazione in quanto con l’istanza si Ł inteso modificare il provvedimento di cumulo – che ha carattere amministrativo – per aggiornare la posizione del condannato, ben potendo il giudice dell’esecuzione pronunciarsi sul punto non essendosi pronunciato il primo giudice; in ogni caso si osserva che l’effetto preclusivo del giudicato, non impedisce la riproposizione della richiesta quando a corredo vi sono fatti nuovi. Nella fattispecie, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto valutare se il medesimo
oggetto della richiesta già respinta fosse corredato da elementi di novità.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, la violazione dell’art. 606 e ss, 671 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione del rigetto della richiesta.
Secondo la difesa il giudice dell’esecuzione sarebbe incorso in un doppio travisamento delle considerazioni esposte nella istanza in quanto da un lato il dato della specificazione dei benefici penitenziari non rileva, essendo rilevante l’astratto interesse a poterli maturare, interesse sussistente nel caso di specie perchØ tra i reati contestati vi erano reati ostativi e reati non ostativi, sicchØ l’accoglimento dell’istanza avrebbe consentito al condannato di poter beneficiare di una misura alternativa ed e della liberazione anticipata in relazione alle pene già espiate, ciò che allo stato non risulta possibile se la pena già espiata non rientra nel cumulo in esecuzione.
NØ infine sarebbe corretta la valutazione del giudice in quanto non avrebbe considerato che le condanne di cui ai punti 2, 3 e 6 sono state ritenute avvinte dal vincolo della continuazione con altre sentenze indicate nel provvedimento di cumulo sicchØ non potevano essere considerate al di fuori del cumulo.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO procuratore generale, NOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
L’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che se la richiesta rivolta al giudice dell’esecuzione appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, contro il quale Ł proponibile il ricorso per cassazione.
Tale disposizione Ł volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l’eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto. (Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278283 – 01; Sez. 1, n. 25345 del 19/3/2014, COGNOME, Rv. 262135).
La disposizione di cui all’ art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l’istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 – 01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269841 – 01). E, a tal riguardo, si Ł precisato che la preclusione che impedisce una nuova pronuncia sul medesimo “petitum” opera finchØ non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale, possono essere effettivamente qualificati come nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione (Sez. 3, n. 50005 dell’1/7/2014, Rv. 261394 – 01).
Tanto premesso, nella fattispecie, come rilevato anche dal AVV_NOTAIO Procuratore generale, la richiesta sottoposta al giudice dell’esecuzione Ł questione coincidente con quella già decisa tendendo alla riapertura del cumulo delle pene inflitte al ricorrente, con la conseguenza che l’istanza Ł stata correttamente sanzionata dall’inammissibilità di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Va infatti precisato che ai fini della differenziazione delle domande ciò che rileva, Ł
l’oggetto della richiesta e non la sua finalità, di talchØ risultando dal ricorso e dall’ordinanza che il Giudice dell’esecuzione si Ł già espresso con il provvedimento definitivo SIGE n. 1124 del 2023 sulla richiesta di riapertura del cumulo ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., non possono considerarsi ai fini della novità della domanda le differenti finalità perseguibili per il caso di accoglimento, quali, come nella fattispecie, la retrodatazione della decorrenza della pena, i titoli esecutivi da includere nel provvedimento di cumulo e la fungibilità delle pene espiate.
In conclusione, il Giudice dell’esecuzione ha correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’istanza proposta dal ricorrente, dovendosi al riguardo evidenziare che una eventuale risposta parziale o incompleta alla originaria istanza avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME