Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 873 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 873 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/05/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, decidendo quale giudice dell’esecuzione del rinvio da questa Corte, che con sentenza Sezione 1^, n. n. 10974 dell’Il marzo 2022 aveva annullato con rinvio precedente ordinanza dello stesso ufficio procedente, ha rigettato l’incidente di esecuzione promosso da COGNOME NOME finalizzato alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALE pene oggetto del cumulo adottato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 15 giugno 2021.
Avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condanNOME, articolando due motivi, quivi enunciati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Il primo e il secondo motivo denunciano vizio di motivazione.
Con una prima censura il ricorrente eccepisce che il decidente aveva respinto la richiesta di formazione di cumuli parziali incorrendo in una palese illogicità: infatti, quanto al primo cumulo parziale, per un verso, aveva condiviso, in via generale, la tesi secondo la quale non esplicano efficacia per la formazione dei cumuli parziali le date dei reati commessi in stato di libertà, per altro verso, aveva confermato l’individuazione della data d’inizio del primo momento concorsuale nel 28 settembre 1989, coincidente con quella di commissione del reato di cui alla sentenza sub 13) della posizione giuridica del COGNOME, ancorché si trattasse di reato commesso nel mentre questi si trovava in stato di libertà. Riteneva, invero, il giudice dell’esecuzione che il suddetto reato fosse stato commesso dal condanNOME nel periodo in cui questi era evaso dalla detenzione domiciliare, cui si trovava sottoposto in esecuzione della pena definitiva inflittagli per il reato di cui alla sentenza sub 4), come evincibile dall’ordinanza del Giudice dell’esecuzione in data 24 giugno 2020, quand’invece dalla stessa ordinanza richiamata emergeva come «il reato di cui al titolo 13 fosse stato commesso nel momento in cui COGNOME era evaso e, dunque, non era in corso l’esecuzione della pena». In ogni caso il reato commesso in data 28 settembre 1989 non era stato commesso nel periodo di interruzione (a far data dal 12 febbraio 1989) della esecuzione della pena inflitta al COGNOME con la sentenza sub 4), per effetto della sua evasione, ma della custodia cautelare cui egli trovavasi sottoposto, come evincibile dal decreto di cumulo N. NUMERO_DOCUMENTO S.I.E.P emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli in data 11/11/2019 (allegato n. 6). Donde, l’inizio del primo momento concorsuale si sarebbe dovuto far decorrere dal 16 novembre 1996, ossia dalla data d’inizio della carcerazione definitiva subita dal COGNOME.
Con una seconda censura il ricorrente denuncia l’errata inclusione nel secondo cumulo parziale della sentenza sub 8), in quanto riferita a reato permanente commesso in data 16 dicembre 1996, ossia nel corso dell’espiazione definitiva iniziata in data 16 novembre 1996. All’uopo contesta l’argomentazione spiegata dal giudice dell’esecuzione, secondo la quale a dispetto della contestazione del reato come commesso fino al 16 dicembre 1996, questo doveva considerarsi consumato alla data del 16 novembre 1996, coincidente con la data dell’arresto del COGNOME, posto che, allora, anche i cumuli parziali riferiti alle sentenze sub 12) e sub 16), riguardando reati permanenti contestati in forma aperta con cessazione della permanenza in data successiva alla carcerazione del COGNOME, avrebbero dovuto essere diversamente determinati. Donde, il reato permanente cessato in data 16 dicembre 1996 avrebbe dovuto dar luogo ad un ulteriore frazionamento del cumulo con formazione di un cumulo parziale riferito alla sola sentenza sub 8) e con data d’inizio del relativo periodo concorsuale in data 16 dicembre 1996.
Con requisitoria in data 4 novembre 2022, il Procuratore Generale di questa Corte, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come, evidenziato dal giudice del provvedimento impugNOME, il principio di diritto della cui applicazione si discute è quello secondo cui «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condanNOME commette un nuovo reato durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali – e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata con applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e RAGIONE_SOCIALE pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all’esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l’esecuzione» (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Rv. 279182; Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Rv. 277491 Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Rv. 265966). Per contro, deve procedersi al calcolo unitario RAGIONE_SOCIALE pene concorrenti qualora dette pene si riferiscano a reati commessi in epoca antecedente all’inizio della esecuzione di una di esse. Così facendo, è garantito il rispetto della ratio sottesa alla disposizione dell’art. 657,
comma 4, cod. proc. pen. – che impone al pubblico ministero, all’atto di determinare la pena da eseguire, di computare soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere operata la determinazione della pena da eseguire – da ravvisarsi nell’esigenza di evitare che la pena computata preceda la commissione del reato, condizione che, è facile intuire, si tradurrebbe in un inammissibile incentivo a delinquere, potendo, in sostanza, l’agente contare, all’atto della determinazione criminosa, su una sorta di credito di pena.
Ciò posto occorre verificare se la soluzione prospettata dal giudice dell’esecuzione del rinvio sia effettivamente conforme ai principi di diritto richiamati e considerare quali siano le conseguenze concretamente derivanti dalla opzione perorata dalla difesa del ricorrente, dovendosi preferire la soluzione meno gravosa per il condanNOME, in ossequio al principio del favor rei, che ha valenza generale nell’ordinamento penale (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Rv. 279182, cit. e, sia pure con riferimento a diversi istituti, Sez. 1, n. 11847 del 09/04/2014, dep. 2015, Rv. 262866; Sez. 1, n. 5954 del 04/02/2009, Rv. 243352; Sez. 4, n. 37432 del 09/05/2003, Rv. 225990).
2.1. Quanto al primo profilo di censura, pacifica la circostanza in fatto che il reato di cui alla sentenza sub 13), commesso in data 28 settembre 1989, sia stato realizzato allorché COGNOME NOME si trovava in stato di «procurata ed illegittima libertà» perché «evaso, interrompendo la detenzione», cui trovavasi sottoposto «in esecuzione della pena di cui alla sentenza sub 4)», , deve rilevarsi che il giudice censurato, con il confermare quanto ritenuto dal Pubblico Ministero in ordine alla rilevanza di tale data ai fini della determinazione del primo cumulo parziale formulato a carico del ricorrente, non si è attenuto al pacifico principio di diritto secondo il quale, in presenza di una pluralità di condanne inflitte e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è possibile procedere a un unico cumulo RAGIONE_SOCIALE pene concorrenti e detrarre, poi, da tale cumulo il complesso di detenzione subita in custodia cautelare, qualora i periodi di detenzione preventiva si riferiscano a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima della detenzione e dopo di essa, nella specie, in periodo di libertà conseguente ad evasione: in tal caso, infatti, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, RAGIONE_SOCIALE detrazioni che devono a vario titolo essere operate e con applicazione, prima sui cumuli parziali e poi su quello totale, del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 19540 del 02/03/2004, Rv. 227974 e Sez. 5, n. 2064 del 25/11/1992 – dep. 08/02/1993, Rv. 193212, che ha chiarito che l’art. 78 cod. pen. va interpretato nel senso che non è possibile includere tutte le pene in un cumulo,
soggetto alle limitazioni della suddetta norma ed alla successiva integrale imputazione del presofferto, quando si sia in presenza di una pluralità di reati e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi e, in particolare, quando il nuovo reato sia stato commesso durante l’espiazione del cumulo già effettuato o, comunque, prima della totale espiazione del cumulo stesso, allorché sia venuto meno lo stato detentivo per evasione od altra causa).
Donde, ha errato il giudice dell’esecuzione nel ritenere rilevante, ai fini della identificazione del primo cumulo parziale, la data del 28 settembre 1989, questa riferendosi a reato commesso quando la pregressa detenzione cui il COGNOME si trovava sottoposto – a titolo cautelare o in esecuzione di pena – era stata interrotta, giacché, di contro, avrebbe dovuto procedere ad ulteriore cumulo, comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato, con fissazione della decorrenza del nuovo cumulo alla data dell’ultimo reato (ossia del 28 settembre 1989) ovvero in quella del successivo arresto (Sez. 1, n. 26270 del 23/04/2004, Rv. 228138). Il rilevato errore, tuttavia, si è risolto in favore del condanNOME, posto che quanto più ampio è l’arco del momento concorsuale identificato tanto maggiore sarà l’incidenza del criterio di temperamento proporzionale del cumulo materiale di cui al combiNOME disposto degli artt. 78 e 80 cod. pen., essendo, invece, proprio il frazionamento del cumulo parziale contrario alla indicata ratio legis, come del resto emergente dagli arresti giurisprudenziali dianzi richiamati.
2.2. Quanto al secondo profilo di censura, occorre parimenti osservare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, quando la contestazione del reato permanente, come quello di cui alla sentenza sub 8), è “aperta”, cioè senza l’indicazione della data di cessazione della condotta illecita, e dalla cessazione della permanenza debba farsi derivare, in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, spetta al giudice dell’esecuzione verificare in concreto, alla luce del contenuto della sentenza di condanna, se il giudice della cognizione abbia, o meno, ritenuto, esplicitamente ovvero implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell’accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Rv. 283121; Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011, Rv. 250828; Sez. 1, n. 774 del 14/12/2004 – dep. 17/01/2005, Rv. 230727).
Neppure tale principio sembra essere stato rigorosamente rispettato nel provvedimento impugNOME, essendosi il giudice dell’esecuzione del rinvio limitato ad affermare che il reato permanente di cui alla sentenza sub 8) sarebbe venuto a consumazione alla data dell’arresto del COGNOME in data 16 novembre 1996; tuttavia,
anche in questo caso, il mancato ulteriore frazionamento del secondo cumulo parziale si è risolto in favore del condanNOME, per le ragioni esposte al punto che precede.
Tutto quanto precede, unito al rilievo di assoluta genericità RAGIONE_SOCIALE doglianze difensive, che non si sono fatte neanche carico di indicare, con la dovuta specificità e chiarezza, sulla base di quali criteri, nell’ipotesi concreta, gli invocati ulterio frazionamenti dei cumuli parziali individuati dal Pubblico ministero avrebbero, comunque, portato ad una soluzione più favorevole per il condanNOME, comporta la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 2 dicembre 2022
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Il Consigliere estensore
Il Presidente