Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39103 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39103 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1722/2025
COGNOME COGNOME
Relatore –
CC – 11/11/2025
EGLE PILLA
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
IRENE SCORDAMAGLIA
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
Nel procedimento penale in cui è parte civile:
COGNOME NOME avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d’appello di Palermo
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 3.3.2025, la Corte di Appello di Palermo, all’esito di trattazione scritta, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen.
In particolare, all’imputato è ascritto di avere, sul social network Facebook, accusato la persona offesa COGNOME NOME, medico veterinario, di aver commesso il reato di cui all’art. 328 cod. pen. per non essersi recato, quale medico veterinario reperibile in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE, nel Comune di Paceco a seguito di
richiesta di intervento per la presenza di un cane randagio agonizzante da presunto avvelenamento.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in punto di diffamazione e di applicazione dell’esimente del diritto di critica – da ricondurre al ruolo politico dell’imputato quale capo della RAGIONE_SOCIALE – ex art 51 cod. pen., anche nella forma putativa, o, quanto meno, sotto il profilo dell’errore su legge extra penale ex 47, comma 3, c.p., avendo il ricorrente pubblicato la notizia sul proprio sito Facebook, nella convinzione che fossero stati violati da parte del veterinario di turno i doveri di immediato intervento connessi alla sua funzione.
La Corte di appello nell’escludere la buona fede del ricorrente ritenendolo ‘esperto in materia’, ha finito col ravvisare l’inammissibile ipotesi di responsabilità penale da posizione.
Oltretutto, il giudice di merito ha inquadrato il fatto nell’ambito più circoscritto della cronaca giornalistica che impone specifico obbligo di verifica della verità della notizia pubblicata, laddove nel caso di specie si tratta di un attivista, influencer nel campo dei diritti degli animali, che per la sua opera divulgativa usa costantemente canali social di comunicazione.
Né potrebbero ascriversi al ricorrente i commenti diffamatori postati da altri utenti, non essendo ravvisabile in capo al titolare di pagina Facebook una posizione di garanzia assimilabile a quella del direttore di una testata giornalistica.
2.2.Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 47 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine all’applicabilità dell’errore su legge extra-penale. L’eventuale errore del ricorrente, quale persona non affatto esperta della normativa di settore, nel ritenere sussistente un obbligo di intervento in capo al veterinario dell’RAGIONE_SOCIALE costituisce un classico esempio di errore su norma extra-penale che integra la norma penale in bianco (nella specie l’articolo 328 cod. pen. che COGNOME riteneva violato). Tale errore, incidendo sulla rappresentazione di un elemento normativo della fattispecie, la qualità di soggetto obbligato a compiere l’atto, esclude il dolo nel reato.
2.3.Col terzo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza dei presupposti per riconoscere la particolare tenuità del fatto ex 131-bis cod. pen. e l’omessa motivazione sul punto.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono privi di pregio.
Per l’esatto inquadramento delle ragioni dell’infondatezza del primo motivo di ricorso che lamenta il mancato riconoscimento del diritto di critica, anche politica, come anche del secondo motivo di ricorso che invoca l’errore di fatto su legge extrapenale – è indubbiamente illuminante la ricostruzione svolta dai giudici di merito, non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente.
La Corte territoriale, invero, nell’argomentare in ordine alla natura oggettivamente diffamatoria di quanto divulgato dall’imputato su Facebook ha innanzitutto affrontato il tema della veridicità della notizia, risultando il commento strettamente correlato ad un fatto specifico.
Il nucleo intorno al quale ruotano le affermazioni dell’imputato è costituito dalla rappresentazione del fatto che il medico veterinario NOME COGNOME non sarebbe intervenuto in soccorso di un cane randagio rinvenuto per strada agonizzante da presunto avvelenamento, pur essendo a ciò tenuto in virtù della qualifica rivestita di medico veterinario dell’RAGIONE_SOCIALE, di turno quel giorno
Le conformi sentenze di primo e secondo grado concordano, invece, nell’affermare che risulta acclarato che il dr. COGNOME non era tenuto ad intervenire in soccorso del cane nel caso di specie rectius si trovava proprio nell’impossibilità di farlo – non essendo il Comune di Paceco, in cui si trovava l’animale bisognoso di assistenza, dotato di una struttura ambulatoriale ove poter approntare le prime cure del caso.
Sicché del tutto denigratoria doveva ritenersi la conclusione esternata dal ricorrente sul social network secondo cui il veterinario aveva omesso di intervenire in soccorso del cane, pur essendovi tenuto, omissione a cui aveva fatto seguito il decesso dell’animale, che meritava quindi di essere oggetto di denuncia all’autorità penale.
A fronte di tale impostazione il ricorso ora reitera la questione dell’esercizio del diritto di critica, anche politica, per essere all’epoca l’imputato il capo della segreteria
nazionale di un movimento politico (RAGIONE_SOCIALE), e lamenta che la Corte di merito avrebbe impropriamente valutato il fatto alla luce dei più stringenti requisiti del diritto di cronaca giornalistica anziché dei più ampi parametri che governano il diritto di critica.
Il ricorso non considera che anche la critica, anche quella politica più aspra, ove si fondi su un fatto determiNOME del quale sono incontestabili gli esatti contorni non può prescindere dalla sua veridicità. Come ha avuto modo di affermare più volte questa Corte, ai fini del riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché l’esimente non è applicabile qualora l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determiNOME, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, Sentenza n. 7798 del 27/11/2018, dep. 20/02/2019, Rv. 276026 – 01; nonché sul tema, Sez. 1, Sentenza n. 40930 del 27/09/2013, Rv. 257794 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 7715 del 04/11/2014, dep. 19/02/2015, Rv. 264064 – 01).
E’ peraltro incontestabile che, nel caso di specie, la critica, avente ad oggetto la segnalazione dell’omissione ascritta al veterinario, si muova soprattutto nell’ambito della ‘cronaca’ in quanto attraverso il disappunto manifestato in ordine al comportamento assunto dal medico si segnala un fatto come realmente accaduto nei termini riportati laddove esso si è svolto obbiettivamente in maniera diversa.
La Corte di appello sottolinea che la falsità è integrata anche nel caso in cui la notizia sia stata divulgata volontariamente solo in modo parziale e distorto.
Sicché, a differenza di quanto si assume in ricorso, non può ritenersi sufficiente il dato secondo cui effettivamente il dr. COGNOME non intervenne sul posto, essendo per altro verso emerso che l’imputato abbia avuto conoscenza dei particolari della vicenda essendosi recato proprio presso il veterinario, dr. NOME COGNOME, che aveva preso in carico l’animale, intervenuto perché era a lui che competeva di intervenire; egli ebbe dunque modo di conoscere i particolari e l’evoluzione anche temporale dei fatti.
La Corte territoriale ha quindi tratto la conclusione che la notizia divulgata dall’imputato, di un rifiuto di atti d’ufficio da parte del veterinario incaricato di un pubblico servizio, sia stata diffusa nella piena conoscenza che l’animale bisognoso di assistenza era stato soccorso e che non era addebitabile alcuna omissione o ritardo al veterinario di turno (che, come si specifica nella sentenza di primo grado, si era anzi premurato di riferire ai Carabinieri di mettersi in contatto coi vigili urbani, dal momento che il Comune di Paceco, non disponendo di un ambulatorio veterinario
pubblico, aveva stipulato una convenzione con la struttura privata del dr. COGNOME proprio per ovviare alla carenza di un sito pubblico e per casi riconducibili al caso di specie (animale ferito o agonizzante sulla pubblica via); e si era attivato personalmente con tali interlocutori per garantire che l’animale venisse soccorso prontamente sul posto, trovandosi tra l’altro egli in luogo distante da Paceco. Convenzione di cui poi l’imputato in sede di esame mostrava di essere a conoscenza).
Pertanto, né l’invocata esimente del diritto di critica politica, anche putativa, sotteso al ruolo di impegno politico dell’imputato in veste di esponente del partito animalista, né tanto meno l’errore su legge extra-penale addotto solo col ricorso in scrutinio, appaiono pertinenti, in quanto il fatto è stato dolosamente riportato in termini distorti e quindi non veritieri, né comunque risulta formulata – come opportunamente sottolinea il Procuratore generale nella requisitoria scritta – alcuna censura in ordine alla omessa valutazione di allegazioni difensive dimostrative dell’assolvimento dell’onere di verifica della veridicità della notizia (evidentemente non assolto).
Onere che – trattandosi di critica ancorata ad un episodio specifico, del quale peraltro l’imputato aveva vissuto in prima persona determinati tratti fattuali che ben potevano essere indicativi della effettiva ragione del mancato intervento del medico incrimiNOME – a maggior ragione incombeva, nel caso di specie, sul ricorrente, che, invece, come risulta dalla ricostruzione svolta nella pronuncia impugnata, all’indomani dell’accaduto, sbrigativamente riconduceva il mancato intervento alla ‘pigrizia’ del dr. COGNOME (che vista l’ora tarda aveva preferito rimanere comodamente presso la propria abitazione di San Vito piuttosto che mettersi in macchina e rendere gli atti di assistenza richiesti in luogo distante – per stessa ammissione dell’imputato dunque – circa 35 km dalla sua residenza privata).
Si desume dai provvedimenti di merito che la verifica della veridicità della notizia sarebbe stata di facile e pronta acquisizione da parte dell’imputato, essendosi appunto – egli presentato all’ambulatorio del veterinario AVV_NOTAIO COGNOME, intervenuto, che aveva prelevato l’animale dalla strada per prestargli le cure del caso.
L’esimente putativa dell’esercizio del diritto di critica è d’altronde configurabile nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell’altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza. Ragionevole e giustificabile convinzione non ravvisata, e non ravvisabile, per quanto esposto, nel caso di specie.
In ogni caso i giudici dell’appello hanno, con argomenti congrui e logici, ritenuto di evidenziare che l’imputato, esperto in materia di tutela degli animali e conoscitore delle regole amministrative del settore, era ben consapevole che la persona offesa non fosse tenuta ad intervenire per soccorrere l’animale ferito, evidenziando come,
tra l’altro, a prendersi cura del cane agonizzante fosse intervenuto tempestivamente il dottor COGNOME NOME, che lo conduceva presso il proprio ambulatorio per prestargli le cure necessarie.
Indi, ha concluso la Corte di appello che la diffusione del video incrimiNOME, avvenuta contestualmente all’intervento del dottor COGNOME, dimostrasse la malafede dell’imputato di certo non interessato a documentare i fatti e denunciare al pubblico l’inefficienza dell’apparato amministrativo ma ad offendere l’onore e la reputazione del veterinario mediante la pubblicazione di notizie false e tendenziose. E, quanto all’esimente del diritto di critica dal punto di vista putativo non ha mancato di osservare, la Corte di appello, che l’imputato nulla ha detto al riguardo, aggiungendo che sulla base delle sue conoscenze settoriali non può ritenersi che le notizie diffuse dallo stesso siano state comunicate in buona fede, così restando insuperabile il dato della pubblicazione di valutazioni gravemente lesive dell’onore e della reputazione professionale del dottor COGNOME, il quale non era in alcun modo tenuto ad intervenire per soccorrere l’animale in difficoltà.
Rimane infine del tutto ultroneo il rilievo sulla mancanza di responsabilità dell’imputato in ordine alla messe di messaggi offesivi che la sua prospettazione del fatto aveva – come era prevedibile che fosse – suscitato sul social-network, che non risultano a lui ascritti in imputazione e che i giudici di merito hanno quindi riportato come mera annotazione in fatto in punto di ricostruzione della complessiva vicenda.
1.2. Il motivo che lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen. è inedito non risultando oggetto di deduzione in appello, sicché ora il ricorrente non può dolersi genericamente della sua mancata valutazione (e ciò di là della sua rilevabilità di ufficio o meno da parte della Corte di appello).
Ed invero, pure a voler ritenere deducibile col ricorso per cassazione il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato “ex officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è pur sempre necessario che col ricorso siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale. Laddove nel caso di specie le circostanze evidenziate in ricorso non sono idonee a superare la complessiva valutazione dei giudici di merito che hanno sottolineato in più punti la gravità della condotta, ritenuta implicitamente non affatto tenue.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/11/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME