Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24274 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24274 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GELA il 24/09/1961
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 9 maggio 2025, il difensore dell’imputato ha depositato memoria difensiva, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
In data 20 maggio 2025 la difesa di parte civile ha inoltrato memoria difensiva, a sostegn delle proprie ragioni.
Ritenuto in fatto
1.Di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, che ha confermato quella del Tribunale monocratico, che, escluse le aggravanti di cui ai commi 3 e 4, ne ha dichiarato la penale responsabilità in relazione al del di cui all’art. 595 cod. pen., con la recidiva specifica e reiterata e con la condan risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, COGNOME NOME.
2.L’atto di impugnazione consta di un solo composito motivo, che ha dedotto i vizi di cui all’a 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., anche per “travisamento del fatto”; non sarebb ravvisabile alcuna diffamazione perché il comizio tenuto in piazza dall’imputato e le parole lui pronunciate sarebbero state dirette esclusivamente a stimolare il Sindaco e g amministratori del Comune di Gela a denunciare alla polizia le infiltrazioni mafiose nell’e pubblico, con particolare riferimento al settore dello smaltimento dei rifiuti, gest un’impresa, affidataria del servizio, “in odore di Camorra”, al fine di evitare che si ripropon un clima simile a quello degli “anni di piombo”; egli avrebbe rispettato il “nucleo di verit fatti senza trasbordare in gratuiti attacchi alla sfera personale del Sindaco”. Insomma, la Co d’appello avrebbe dovuto riconoscere la scriminante del diritto di critica politica, a eventualmente nella forma putativa.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1.La ragione di ricorso contesta in massima parte la sussistenza degli elementi costitutivi reato di diffamazione, anche sotto il profilo di una carenza di motivazione del provvediment impugnato, e si rivela infondata.
1.1.11 reato di diffamazione, come noto, tutela l’interesse oggettivo alla reputazione, int come rispetto della dignità personale in ambito collettivo e diritto a godere della stima consociati; esige, tra i requisiti distintivi, quello dell’assenza dell’offeso al moment realizzazione della lesione della reputazione, nel senso che ciò che costituirebbe “ingiuria cospetto del suo destinatario integra diffamazione quando alla comunicazione illecita assistano più persone, tra le quali non deve essere presente il soggetto diffamato.
La decisione del duplice elaborato di merito, in doppia conforme, si è espressa con proposizioni circostanziate, logiche, appropriate e dunque ineccepibili sulla port contumeliosa e dissacrante delle parole usate all’indirizzo della parte civile nel corso comizio pubblico del 23 settembre 2016. Sul punto, e senza indulgere in inutili ripetizioni, ba
richiamare gli epiteti di “ignorante”, “burattino” assimilato ad una marionetta napoletana esternazioni volte a rimarcarne la subordinazione ai poteri mafiosi che dall’ester manovrerebbero l’amministrazione del Comune di Gela, ente pubblico nel quale le persone oneste non chiedono di lavorare; l’esecrazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani, affi senza gara pubblica ad un’impresa contigua alla criminalità organizzata, con spreco di denaro ed inefficienza dei risultati; la deplorazione del comportamento del primo cittadino e de uomini a lui vicini, descritti come dei pusillanime, timorosi di ritorsioni mafiose e ref pertanto, a denunciare – in violazione di precisi obblighi di legge – le pur conosciute infilt criminali nella res publica.
1.2. Quanto alla (pur solo fugacemente) invocata causa di giustificazione di cui all’art. 51 pen., mette conto richiamare, innanzitutto, taluni principi ermeneutici resi stabili giurisprudenza di legittimità in tema, in particolare, di esercizio del diritto di critica pol afferisce la vicenda in scrutinio.
1.3. In tema di delitti contro l’onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di criti la diffusione, anche con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli po in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, connoti di pubblico interesse e non precipiti in un attacco personale (sez. 5, n. 4530 10/11/2022, COGNOME, Rv. 283964). E’ fondamentale, allora e tra l’altro, che la critica trascenda in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la morale del soggetto criticato. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chia che, in tema di diritto di critica, ciò che determina in primo luogo l’abuso del diri gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l’u delrargumentum ad hominem”, inteso a screditare l’avversario politico mediante l’evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (ex multis, Sez. 5, n. 46132 del 13/06/2014, Rv. 262184; sez. 5, n. 4938 d 28/10/2010, Rv. 249239; sez. 5, n. 7990 del 19/05/1998, Rv. 211482). Trattasi, in sostanza, del parametro della continenza, dai cui confini i toni e le frasi pronunciate nel corso del com sono stati correttamente ritenuti eccedere, anche perché evocanti connivenze mafiose, di per sé tali da integrare giudizi disonorevoli ed infamanti, debordanti dai contorni di un ordi dissenso rispetto all’azione politica dell’antagonista.
E già soltanto l’uso della parola “mafioso” – o di espressioni similari ma di intuit percepibile comunanza, come “questa è mafia”, ripetuta più volte – in assenza della specific indicazione di un qualsiasi elemento di verità a suo sostegno e senza alcuna giustificazione s palesa – come correttamente opinato dai Giudici di merito – esorbitante dai confini del continenza, perché, di contenuto intrinsecamente disonorevole e solo dispregiativo, trasmoda in una mera aggressione verbale del soggetto criticato (ex mulbis, sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016; sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).
1.4. Non ignora poi, il Collegio, il consolidato orientamento della giurisprudenza di que Sezione, formatosi essenzialmente in tema di diffamazione a mezzo stampa, secondo il quale il
rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica p rilievo più contenuto e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quan critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, h per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (cfr. Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239; Cass., Sez. 5, n. 2551 del 26/09/2016, Rv. 270284).
E pur tuttavia, anche l’indirizzo più largheggiante esige quantomeno che sia assicurata l “veridicità” della divulgazione, il c.d. “nucleo di verità” dell’informazione che ispiri e g manifestazione dell’opinione oggettivamente lesiva dell’altrui reputazione (cfr. sez.5, n. 312 del 14/09/2020, COGNOME, Rv. 279909); in altri termini, il nucleo ed il profilo essenzial fatti non devono essere strumentalmente travisati e manipolati (sez. 5, n. 11662 del 6/2/2007 COGNOME, Rv. 236362).
1.5. L’esame della sussistenza degli indicatori dell’esercizio del diritto di critica, fondare l’operatività della scriminante, è stato anche più volte “relativizzato” ed affia dall’esegesi giurisprudenziale corrente in tema di diffamazione, a quello del “contesto” quale le parole offensive siano state pronunciate o riportate (tra tante, sez. 5, n. 16959 21/11/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279203), che viene comunque di regola ancorato al fenomeno “dialettico” della esposizione di pensieri ed opinioni, al tipo di concetto da esprime ferme restando – però – la necessità di un ragionevole collegamento a “fatti specifici” che n esulino da quella “base” di verità – inconciliabile, pertanto, con le accuse “generiche” (v. 5, n. 47041 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 277742; sez. 5, n. 4298 del 19/11/2015, Bisignano, Rv. 266026; sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, COGNOME e altri, Rv. 242019) – e l’invalicabil del veto alle aggressioni personali e gratuite in pregiudizio della sfera morale del destinat Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fi giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportame del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo scriminare l’uso d espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest’ultimo in quanto ta (sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, COGNOME, Rv. 264442. Sulla stessa linea sez. 5, n. 1506 del 23/02/2011, COGNOME, Rv. 250174).
Orbene, la carica offensiva e ignominiosa di espressioni che accostano la figura del Sindaco a collusioni con la mafia, o lo definiscono, in modo svilente e canzonatorio, un ignorante, “burattino” simile ad una marionetta, è evidente; ma neppure il “contesto” – invocato dal difesa del ricorrente – potrebbe possedere minima portata giustificatrice, dal momento che dei commenti e delle considerazioni fatte dall’imputato nel corso del comizio non vi è alcu principio di prova, che non emerge dalla motivazione delle decisioni di merito e che non è stat fornito e nemmeno allegato dal motivo di ricorso. Non vi è nulla, nel corpo dei provvediment giurisdizionali, che consenta di affermare – a titolo esemplificativo – che la non me precisata impresa assegnataria del servizio di smaltimento dei rifiuti del Comune di Gela fosse mafiosa o “in odore di camorra”; di sostenere che il Sindaco e gli assessori non si sian
intenzionalmente o per paura, rivolti alle autorità di polizia per denunciare reati commessi responsabili dell’azienda, a loro ben noti; di insinuare che tale, assunta inerzia s
conseguenza di connivenze tra gli amministratori e la mafia gelese, che manipolerebbe il loro operato dietro le quinte.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, conseg condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
3. L’imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, la quale ha depositato una tempestiv
memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell’imputato per la tutela dei prop interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 de
14/07/2022, dep. 2023, COGNOME); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata (studio e deposito di una memoria) possono liquidarsi in complessivi euro
3000, oltre accessori di legge
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute ne presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre accessori legge.
Così deciso in Roma, 05/06/2025
Il consi ere estensore
Il Presidente