Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13093 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
avverso il decreto del 24/03/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso il 24 marzo 2023, il Tribunale di Taranto, quale giudice del rinvio, ha, tra l’altro, rigettato l’opposizione presentata, ai sens dell’art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dall’RAGIONE_SOCIALE avverso il rigetto, da parte del giudice delegato, della richiesta di ammissione allo stato passivo, presentata nell’ambito della procedura di prevenzione promossa nei confronti di NOME COGNOME, dei crediti erariali scaturiti dall’omessa presentazione, da parte del proposto, dei redditi relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, con riferimento ai quali sono stati emessi, nel 2016, tre avvisi di accertamento esecutivi.
Il provvedimento sopra indicato è stato emesso a seguito dell’annullamento, da parte della Corte di cassazione, con sentenza n. 34523 del 12/07/2021, del precedente decreto emesso, in sede di opposizione, dal Tribunale di Taranto.
Nell’occasione, il giudice di legittimità ha stabilito che, diversamente da quanto affermato nel decreto annullato, la confisca non determina di per se stessa, ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’automatica estinzione per confusione di tutti i crediti erariali vantati ne confronti del proposto e che appare, piuttosto, necessario, in via preliminare, accertare se il credito erariale è ammissibile e se esso riesca a trovare, considerate anche le eventuali cause di prelazione da cui sono assistiti i crediti concorrenti, capienza nel valore del patrimonio oggetto di sequestro, solo all’esito positivo di tali verifiche discutersi estinzione di estinzione p compensazione (recte: confusione).
Ha, quindi, demandato al giudice del rinvio il compito di procedere all’accertamento omesso.
Il Tribunale di Taranto, nell’adempiere al mandato ricevuto, ha rilevato, preliminarmente, che l’ammissione dei crediti de quibus agitur allo stato passivo postula, ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che essi risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro, condizione che, nel caso di specie, ha ritenuto carente, avuto riguardo all’anteriorità del sequestro, emesso il 26 marzo 2014, rispetto agli atti di accertamento emessi dall’amministrazione finanziaria, con i quali i crediti erariali relativi a qu determinati tributi sono venuti a giuridica esistenza.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE propone, a mezzo dell’avvocatura dello Stato, ricorso per cassazione, circoscritto ai crediti erariali portati dag avvisi di accertamento esecutivi emessi, nei confronti di NOME COGNOME, per gli anni di imposta 2011, 2012 e 2013 ed affidato a due motivi, con i quali deduce, costantemente, violazione di legge.
Con il primo motivo, lamenta l’apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, che è pervenuto al rigetto dell’opposizione sull’apodittico rilievo – non accompagnato dall’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni logiche e giuridiche che lo supportano – secondo cui l’estratto di ruolo è atto della procedura impositiva ed esattiva non idoneo a comprovare l’anteriorità del credito rispetto al sequestro.
Con il secondo motivo, segnala il diametrale contrasto tra il principio di diritto sotteso alla decisione impugnata e l’indirizzo ermeneutico, unanimemente seguito dalle sezioni civili della Corte di cassazione e consacrato dal massimo consesso nomofilattico, che àncora l’insorgenza del credito tributario al verificarsi dei relativi presupposti – costituiti, nel caso di specie, dall’inadempimento dell’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi – anziché al suo accertamento ed ammette che la sussistenza del requisito cronologico previsto dall’art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, possa essere dimostrata anche attraverso la produzione dell’estratto di ruolo.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il Tribunale di Taranto ha rigettato l’opposizione dell’agente della riscossione, con riferimento alle pretese tributarie alle quali il ricorso pe cassazione è stato espressamente circoscritto, cioè a quelle portate dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi a seguito dell’omessa presentazione, da parte di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2011, 2012 e 2013, sul rilievo che, in relazione a detti crediti, l’estratto del ruolo allegato al domanda non fornisce dimostrazione della loro giuridica esistenza.
Ha, in particolare, osservato che «è necessario che l’amministrazione tributaria, al pari di qualunque creditore, dimostri che il proprio credito risulti d un atto avente data certa anteriore rispetto al sequestro – atto che può essere quello con cui il credito viene a giuridica esistenza o altro atto successivo del
procedimento di accertamento e/o riscossione – ad esempio producendo la dichiarazione dei redditi del contribuente o l’atto di accertamento o qualunque altro documento (anche di produzione interna come gli estratti di ruolo) idoneo a fornire tale dimostrazione».
Ha, quindi, aggiunto che l’estratto dei ruoli allegato alla domanda non ha, in concreto, adeguata idoneità dimostrativa in quanto «non fornisce alcuna altra informazione in ordine al momento di giuridica esistenza del credito (sia la stessa derivante da un’autodichiarazione del contribuente o da un atto di accertamento dell’amministrazione tributaria), laddove, consultando lo stesso – e preso atto che, per le annualità considerate, la presentazione della dichiarazione dei redditi venne omessa – gli unici atti individuabili con una data certa sono quelli di visto del ruolo, consegna del ruolo e di notifica della cartella esattoriale», atti che, nel caso in esame, sono stati emessi in data successiva rispetto a quella di deposito del decreto dei beni.
Ha, di conseguenza, concluso nel senso dell’assenza di prova, garantita da atto avente data certa, dell’anteriorità al sequestro dell’esistenza dei crediti de quibus agítur.
La decisione impugnata appare, per questa parte, frutto di erronea applicazione dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che, nel richiedere che l’anteriorità del credito rispetto al sequestro risulti da atto avente data certa, non intende in alcun modo subordinare l’esito della domanda di ammissione allo stato passivo all’emissione di appositi atti di accertamento.
Sul punto, possono, invero, essere senz’altro mutuati gli approdi della giurisprudenza civilistica, ferma, anche grazie al recente pronunciamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, nel ritenere che, in ambito fallimentare, l’ammissione al passivo del credito tributario possa essere disposta anche quando la domanda di insinuazione è corredata dal solo estratto di ruolo che documenta, mediatamente, l’esistenza dell’atto che ne è posto a base (Sez. U, n. 33408 del 11/11/2021, Rv. 662698; Sez. 1, n. 14693 del 13/06/2017, Rv. 644460 – 01; Sez. 6, n. 18531 del 07/07/2020, n.m.; Sez. 6, n. 26896 del 26/11/2020, n.m.) non richiedendosi, invece, la previa notifica al contribuente dell’avviso di accertamento.
Tanto, in ragione del fatto che l’obbligazione tributaria sorge col verificarsi del presupposto di fatto al quale è collegata l’emersione del tributo – costituito, nel caso di specie, dalla violazione dell’obbligo di presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni periodiche – e che la successiva attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria è meramente strumentale all’esercizio del diritto di credito cui attiene (in questo senso, cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 5, ord.
n. 6846 del 11/03/2021, Rv 660771 – 01), sicché, a tal fine, irrilevanti risultano, di conseguenza, l’atto amministrativo di accertamento e l’iscrizione a ruolo.
Da tale principio, pacifico nella giurisprudenza civilistica di legittimità discende che, in via generale, l’ammissione della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione non presuppone la previa notifica dell’avviso di accertamento, essendo sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo che, nel caso in esame, è stata ritualmente eseguita, accompagnata dal positivo riscontro della tempestività dell’avvio dell’azione di accertamento e riscossione del credito tributario evaso, avvenuto nel rispetto dei termini previsti dall’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia emendato dal vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
Così deciso il 10/11/2023.