Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19468 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19468 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Project consulting di COGNOME RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di Brescia Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTTO
1.La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE impugna il decreto descritto in epigrafe con il quale il Tribunale di Brescia ha rigettato, ex art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso il diniego di ammissione allo stato passivo della RAGIONE_SOCIALE – sottoposta nelle quote e nel patrimonio a confisca di prevenzione perché riferibile al proposto NOME COGNOME – del credito dalla stessa vantato ai danni della detta società; credito legato al finanziamento erogato nel 2008 dalla ricorrente alla società RAGIONE_SOCIALE essendo la prima socia della seconda.
Si lamenta, co il ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione resa dal Tribunale:
-nel ritenere inopponibile alla procedura, perché privo di data certa anteriore al sequestro, il credito oggetto di insinua che, di contro, risulta appostato sin dal 2008 nel bilancio della società debitrice, con indicazione contabile che ha trovato conferma in
diversi momenti di gestione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE e in particolare, ‘nei contenuti del bilancio di gestione approvato nel corso dell’amministrazione giudiziaria e nella relazione ex art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011, resa dall’amministratore;
-nel ritenere il credito comunque strumentale alle situazioni di illiceità sintomatiche della pericolosità sociale del proposto unicamente in ragione di una motivazione certamente inadeguata oltre che errata in punto di diritto perché unicamente legata alla correlazione temporale tra la data di erogazione del prestito e i momenti dì manifestazione della pericolosità sociale del COGNOME nonché in considerazione della presenza di un trasferimento patrimoniale in favore di sodetà sottoposta a confisca, trattandosi di situazioni per un verso non dirimenti e per altro verso ontologicamente proprie di ogni pretesa creditizia, comunque superate dalla considerazione difensiva diretta a rimarcare l’autonomia tra le due compagini e l’assenza di elementi attestanti il coinvolgimento di Invest nelle attività illecite del proposto;
nel negare il requisito della buona fede esclusivamente in ragione del rapporto di parentela corrente con NOME COGNOME e NOME COGNOME rispettivamente amministratrice e soci della ricorrente ma anche moglie e figlio del proposto.
La difesa ha depositato motivi aggiunti aventi in realtà il portato di una memoria difensiva volta a supportare ulteriormente l’argomentare già speso con riguardo alla data certa del credito oggetto di insinua alla luce di una corretta applicazione del disposto di cui all’art 2704 cod. civ. e alla verifica inerente alla contrastata strumentalità del credi oggetto di insinuazione, ritenuta apoditticamente dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni precisate dì seguito.
Lo scrutinio del primo motivo di ricorso per un verso assume toni assorbenti rispetto alle altre censure, perché finisce per neutralizzare il rilievo da ascrivere a quest ultime; per altro verso, mette a fuoco profili di apparente criticità quanto alla puntuale interpretazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 159 del 2011 avuto riguardo al tema della prova dei crediti oggetto di insinuazione, precedenti al sequestro e diversi da quelli considerati dagli artt. 54-bis e 56 del detto testo legislativo, in caso di ripresa o prosecuzione dell’attività aziendale dell’impresa attinta dal . vincolo in funzione della ablazione, autcìrizzata ai sensi dell’art. 41, comma 1-sexies, sempre del citato decreto.
Ciò, in particolare, in riferimento al rilievo da assegnare agli atti di gestione – q l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio o agli esercizi successivi a quelli esecuzione del sequestro sulla base di una contabilità pregressa, per forza di cose predisposta da un centro di interessi comunque riferibile al proposto – sulle dette posizioni di credito vantate da terzi pregresse al vincolo, avuto riguardo alla prova del relativo
diritto sottoposto alla relativa verifica ex artt. 52 e seguenti del citato d.lgs. n. 159 2011.
La difesa, infatti, rivendica al fine l’applicabilità delle regole di cui agli artt. 2 ss. cc una volta che l’azienda, per quanto sottoposta a vincolo, resti sul mercato continuando a svolgere attività di impresa, così da muoversi sulla base di bilanci per forza di cose redatti con la (quantomeno indiretta) compartecipazione del proposto, considerata l’inscindibilità dell’atto contabile approvato nel corso della procedura rispetto alle poste riportate in quelli precedenti.
In siffatti casi, l’amministratore giudiziario agisce subentrando al proposto ( rectius al soggetto economico a lui riferibile) e alla relativa realtà aziendale secondo le regole proprie del diritto civile (art. 41, comma 4) in forza delle quali i bilanci restano il modo rappresentare all’esterno le condizioni di salute economica dell’impresa: se approvati nel corso della gestione danno conto di un risultato unitario, destinato a coinvolgere anche momenti pregressi della gestione stessa, etero formati rispetto alla . amministrazione giudiziale.
In questa linea logica, seguendo l’assunto difensivo, l’appostazione contabile rimasta invariata negli esercizi approvati nel corso della procedura consentirebbe al terzo creditore che su tale annotazione faccia leva, di ritenere comprovata la sussistenza del credito anche in termini di certa anteriorità della pretesa stessa in considerazione di quanto dettato dall’art. 2709 cod. civ.
4.L’assunto non convince perché non si confronta con le deroghe di matrice pubblicistica che il codice antimafia ha dettato nel disciplinare lo statuto tipico dei credi da opporre allà procedura, maturati in epoca precedente al sequestro, salvo che si tratti di pretese legate “a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell’attività “ex art 54-bis del decreto più volte citato o a rapporti pendenti rispetto ai quali l’amministratore giudiziario è stato autorizzato a subentrare ai sensi del successivo art. 56.
4.1. All’infuori di queste ultime ipotesi, soggette a soddisfazione in via d prededuzione ed estranee alle regole di verifica di cui all’ad 52, sempre dello stesso testo normativo, in considerazione delle esigenze di preservazione e continuità aziendale ritenute comunque preminenti dallo stesso legislatore, per il resto l’intero sistema riguardante le posizioni di credito dei terzi da ritenere opponibili alla procedura risult informato e dominato dall’idea della terzietà dell’amministrazione giudiziaria rispetto ai rapporti maturati in epoca precedente all’iniziativa di prevenzione.
Ne sono conferma inequivoca le previsioni di cui al primo comma dell’art.52 del d.lgs. n. 159 del 2011: non solo con riguardo alla necessità che il diritto si fondi su un atto avente data certa anteriore al sequestro ma anche laddove si impone la dimostrazione
della buona fede dell’istante nel caso di pretesa in tesi strumentale alle ragioni di pericolosità del proposto (lettera b) o della causale del rapporto per poste di connotate dal regime della astrattezza (lettere c, d).
Disposizioni, queste, che derogano con evidenza allo statuto probatorio tipico del diritto civile e che determinano un sacrificio della posizione del terzo, aggravata sul piano della dimostrazione del relativo diritto: sacrificio, solo parziale, giustificato, sul piano bilanciamento tra valori costituzionalmente tutelati, dalla peculiarità soggettiva del debitore (riconducibile alla sfera soggettiva del soggetto pericoloso socialmente) e dalla necessità di vedere soddisfatte solo pretese estranee alla relativa matrice criminale, per non vanificare le mire di ripristino patrimoniale che informano la confisca di prevenzione.
4.2. Nella riferita terzietà dell’amministrazione giudiziaria trova soluzione coerente l’apparente distonia di sistema denunziata dal ricorso quanto alla inapplicabilità della previsione di cui all’art 2709 cod. civ, alle pretese anteriori alla esecuzione del sequestro.
Le scritture contabili dell’impresa soggetta al vincolo, infatti, a differenz dell’ordinaria previsione civilistica, non fanno prova contro l’amministrazione per i dati contabili estranei e precedenti al rapporto di gestione, anche quando le relative appostazioni abbiano trovato conferma in determine assunte nel corso della gestione dell’impresa sottoposta a confisca.
Ne consegue l’indifferenza delle condotte di gestione con ricadute contabili tenute successivamente dall’amministratore – approvando bilanci che rechino poste pregresse all’amministrazione- rispetto al regolamento probatorio chiamato a regolare la posizione creditoria del terzo, giacché mai l’amministratore giudiziario potrebbe riconoscere ex post crediti di terzi pregressi alla gestione da ammettere al passivo, perché privo della possibilità di disporre di tali poste soggettive.
4.3. Vero è che un corretto incedere della gestione imporrebbe di emendare le poste contabili incerte, rettificandone il portato, prima di validare i bilanci successivi al vinco quale che sia il comportamento tenuto sul punto dagli Organi di gestione, questo comunque norì potrebbe mai influire sulla verifica dei crediti ex art 52 citato, per la già emarginata incapacità degli stessi di riconoscere e rendere opponibili poste di credito precedenti al vincolo, fatte salve le già citate ipotesi dettate per i rapporti essenzia rispetto all’ulteriore corso dell’attività aziendale o per quelli di durata, rispetto ai qua è inteso subentrare, facendo proprio anche il pregresso.
4.4. In definitiva, si può affermare il principio in forza del quale, ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 54-bis e 56 del d.lgs. n. 159 del 2011, l’amministrazione giudiziaria, in ipotesi di prosecuzione dell’attività aziendale ai sensi dell’art. 41, comma 1-sexies del citato decreto, rimane comunque terza rispetto ai rapporti di dare e avere sorti precedentemente alla gestione, con conseguente inapplicabilità in siffatti i casi della disciplina dettata dall’art. 2709 cod. civ. così da imporre al terzo creditore di dare prova del diritto anche se risultante dalle scritture della impresa sottoposta al vincolo con
appostazioni contabili poi reiterate dalle successive determine assunte nel corso della gestione.
5.Le superiori indicazioni consentono di rispondere al primo motivo di ricorso, con considerazioni che portano a ritenere indifferenti alla definizione del ricorso i temi inerent
a strumentalità e buona fede del credito da insinuare, rispetto ai quali il Tribunale si è
pure soffermato nel confermare la reiezione della istanza di insinuazione proposta dalla società ricorrente.
Nel caso, il credito della istante trova fondamento in un asserito finanziamento soci unicamente comprovato dall’appostazione contabile della relativa voce” nel bilancio della
società sottoposta a confisca totalitaria.
Ferma la non applicabilità alla specie dell’art. 2709 citato per quanto già detto, è di tutta evidenza che il “codice antimafia”, in linea con le superiori coordinate interpretative,
presuppone imprescindibilmente la cristallizzazione del credito in un documento, non potendosi ritenere diversamente l’atto avente data certa anteriore al quale si rifà il primo
comma dell’art 52 citato, il quale per ciò solo evoca la regola civilistica di cui all’ad 270
cod. civ., che ai documenti scritti fa riferimento.
Ancor prima della assenza di una data certa opponibile, dunque, il diritto della ricorrente non- trovava adeguato supporto documentale secondo le regole di verifica dettate dalla disciplina di riferimento, rendendo superflua, in coerenza, anche la verifica degli ulteriori requisiti chiesti per ritenere il credito opponibile alla procedura.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.