Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1297 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1297 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 31/01/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha concluso per il udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento sopra indicato, il Gip presso il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, proposta da RAGIONE_SOCIALE, di ammissione del suo credito ipotecario per l’importo di 208.252,17 euro, sulla ritenuta sussistenza dei requisiti di buona fede del terzo creditore ipotecario ai fini del diritto di prelazione nell’ambito della procedura ablativa, qua acquirente del credito ipotecario di pari somma da NOME NOME, fratello di NOME e ritenuto l’intestatario formale di rapporti riconducibili al fratello, era il garante della “RAGIONE_SOCIALE, società debitrice principale e prestatric fideiussione che ha poi ceduto il credito ipotecario (il quale era stato trascrit prima dell’originaria misura conservativa e ablativa) dopo la trascrizione del sequestro penale alla Società ricorrente. Inizialmente dalla Società ricorrente era stata richiesta la dichiarazione di non opponibilità della confisca di cui alla sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Torino in data 30 luglio 2015, divenuta irrevocabile il 10 aprile 2016, in relazione all’immobile sito a Trofarello (TO), INDIRIZZO di cui al foglio 15, pagina 9, nonché l’ammissione del credito vantato al passivo con grado di privilegio. Nella camera di consiglio del 4 novembre 2022, l’istante ha poi insistito per la sola richiesta di ammissione del credito ipotecario con rinuncia alle restanti richieste.
La vicenda può essere così riassunta: in data 6 agosto 2018, la RAGIONE_SOCIALE ha concluso co,n la Credit Agricole Cariparma S.p.A., la Credit Agricole tRAGIONE_SOCIALEk Cr S.p.A. e con la Credit Agricole Carispezia S.p.A. un contratto di cessione di crediti pecuniari, ai sensi e per gli effetti della legge cd. “su cartolarizzazione”, in virtù della quale ha acquistato pro soluto un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari da altri rappor finanziari, vantati verso debitori classificati dalla relativa banca cedente come in sofferenza, sorti tra il 1997 e il 2017. La RAGIONE_SOCIALE ha così conferito al mandataria RAGIONE_SOCIALE apposita procura speciale per la gestione e recupero dei crediti acquisiti con tali contratti di cessione autorizzandola espressamente a intraprendere ogni iniziativa giudiziaria ritenuta necessaria al raggiungimento dello scopo. La cessionaria ha accertato che NOME COGNOME, fideiussore della debitrice principale “RAGIONE_SOCIALE per l’importo 205.686,66, oltre spese legali liquidate giudizialmente nel decreto ingiuntivo n. 5968 del 2012 per la somma di euro 2565,51, era proprietario di un immobile sito nel Comune di Trofarello, sopra indicato, su cui era stata iscritta ipoteca giudiziaria in favore della Credit RAGIONE_SOCIALE Cariparma RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALEgià Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.) a seguito della concessione del suddetto decreto ingiuntivo (ipoteca iscritta in data 7 giugno 2012). Nello specifico la Credit Agricole RAGIONE_SOCIALE con contratto di mutuo sottoscritto in data 5 giugno 2007, aveva conce o
un mutuo di 220.000,00 in favore della società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE” debitrice principale, garantito dalla iscrizione ipotecaria di secondo grado su un immobile (un fabbricato di due piani fuori terra con annesso terreno sopra meglio individuato) e un terreno, entrambi siti nel Comune di Montiglio Monferrato (AT), INDIRIZZO. L’ipoteca di primo grado su tali beni era stata iscritta dalla Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. per un altro rapporto di credito acceso in favore della società mutuataria. Il Contratto di mutuo veniva garantito altresì dai beni di proprietà dell’NOME COGNOME, costituitisi fideiussore garante della società “RAGIONE_SOCIALE” sino alla concorrenza del credito dovuto alla Credit Agricole Cariparma S.p.A. Con decreto del 3 luglio 2014, il Gip del Tribunale di Torino, nell’ambito di un procedimento penale avviato nel 2013, disponeva il sequestro preventivo a scopo di confisca sull’immobile di proprietà dell’NOME COGNOME, quale intestatario fittizio d fratello NOME in relazione al bene confiscato e soggetto % al diritto reale di garanzia. Su tale immobile è quindi stata disposta la confisca divenuta irrevocabile con il passaggio in giudicato della sentenza n. 397 del 2015 della Prima Sezione penale della Corte d’appello di Torino.
Il provvedimento qui impugnato ha rigettato la richiesta perché il bene afferente il credito vantato dalla ricorrente, già oggetto di confisca, è stato ritenut strumentale al compimento delle attività criminali compiute da NOME COGNOME di cui alla sentenza di condanna.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione la società interessata RAGIONE_SOCIALE con rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, tale Società denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza de requisiti di buona fede del terzo creditore ipotecario, ai fini del suo diritto prelazione nell’ambito della procedura ablativa.
Il Gip presso il Tribunale di Torino avrebbe valutato esclusivamente la ritenuta sussistenza di un collegamento tra la società “RAGIONE_SOCIALE e le altre societ i utilizzate dai correi COGNOME per lo svolgimento delle loro attività criminali e 5 , til ‘ coinvolgimento personale dell’NOME COGNOME negli affari del fratello NOME, senza estendere alcun accertamento sulla sussistenza o meno della buona fede del terzo creditore ipotecario o sull’esistenza o meno di un suo incolpevole affidamento ai fini del riconoscimento del suo diritto di credito nella procedura. In particolare, società ricorrente sarebbe estranea ai fatti di reato che hanno coinvolto la debitrice principale e il fideiussore.
È stata depositata una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale con cui si sono ribadite le ragioni del ricorso.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso risulta essere fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
Questa Corte, già chiamata a decidere su analoga questione, ha affermato che «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sè l’ammissibilità della ragione creditoria, nè determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest’ultimo dimostrare la propria buona fede. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’acquisto del credito “in blocco”, ai sensi dell’art. 58, d.lgs. n 385 del 1993, non è circostanza decisiva ai fini della prova della buona fede, costituendo una semplice modalità di cessione del credito che non esime il cessionario dagli oneri di verifica relativi alla originaria sussistenza dei requisiti ammissibilità).» (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, Rv. 272978).
Dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva la sussistenza del vizio motivazionale denunciato dalla società ricorrente.
Sull’affermata strumentalità del bene oggetto di confisca nei confronti dei Parata e del credito ipotecario negato alla Società ricorrente non è possibile comprendere come essa sia effettivamente riferibile in concreto a tali attività criminali di cui non si riportano neanche le imputazioni per esteso ma solo gli articoli di legge (artt. 416 cod. pen. 216 legge fallimentare e 8 d.lgs. n. 74 del 2000) per cui non è possibile comprendere quale sia stato il nesso considerato.
Va, altresì , rilevato come non sia stata affatto oggetto di apprezzamento da parte del giudice di merito la buona fede affermata dalla ricorrente al fine di ottenere la soddisfazione del credito vantato.
La motivazione va quindi considerata come apparente con l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento con rinvio al Tribunale di Torino.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.
Così deciso il 19/9/2023