Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7301 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 7301  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2023 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, NOME COGNOME impugna l’ordinanza del Tribunale di Palermo in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione del proprio credito al passivo della procedura di confisca di prevenzione disposta nei confronti di NOME COGNOME, da lei avanzata a norma degli artt. 58, d.lgs. n. 159 del 2011, ed 1, comma 199, legge n. 228 del 2012.
Il Tribunale ha rilevato che detta domanda è stata proposta oltre il termine perentorio di centottanta giorni dalla definitività del provvedimento di confisca e, peraltro, da parte di soggetto diverso dal legittimato, dovendo quest’ultimo
individuarsi nella madre dell’istante, la deceduta NOME COGNOME, la quale era ancora in vita alla data di scadenza di detto termine.
Richiamando, inoltre, gli argomenti della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 39608 del 22 febbraio 2018, ed evidenziando come quest’ultima avesse già da tempo risolto la relativa questione, il Tribunale ha escluso che l’indicazione di un’errata data di scadenza di tale termine, contenuta nella comunicazione inviata ai creditori interessati – a norma dell’art. 1, comma 206, legge n. 228, cit. – dall’RAGIONE_SOCIALE e confiscati (“RAGIONE_SOCIALE“), rappresenti una causa d’inosservanza del termine non imputabile all’istante e tale, perciò, da giustificarne la rimessione in termini per la presentazione della domanda.
Incontroversi i presupposti di fatto della vicenda, il ricorrente deduce che sussistano, invece, gli estremi dell’errore scusabile, rilevando: a) che essi consistano GLYPH nell’oscurità GLYPH del GLYPH quadro GLYPH normativo, GLYPH nelle oscillazioni GLYPH della giurisprudenza e nei comportamenti ambigui dell’RAGIONE_SOCIALE; b) che la materia de qua risulta particolarmente complessa, per il notevole succedersi nel tempo di leggi regolatrici; c) che le oscillazioni della giurisprudenza sono state tali da rendere necessario l’intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione; d) che l’avviso dell’ANSBC viene inviato agli interessati e non ai loro difensori, e quindi a soggetti non necessariamente muniti delle idonee competenze tecniche; e) che, infine, la statuizione delle Sezioni unite richiamata dal Tribunale non si attaglia al caso specifico, poiché riguarda l’ipotesi in cui la comunicazione ex art. 1, comma 206, cit., sia stata omessa, e dunque una situazione che non è tale da trarre in inganno l’avente diritto, come invece accade quando la comur icazione sia stata effettuata ma contenga informazioni errate.
Hanno depositato argomentate conclusioni scritte il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente, chiedendo rispettivamente il rigetto e l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo.
Indiscussi, anzitutto, sono i princìpi affermati in questa materia da Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 273660, ovvero che:
i creditori muniti di ipoteca iscritta sui RAGIONE_SOCIALE confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione devono presentare la domanda di ammissione del
loro credito al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca, nel termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni;
l’applicazione di detto termine è comunque subordinata all’effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca, ed è fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile.
Tali princìpi debbono trovare applicazione anche nella vicenda oggetto del presente giudizio, perché, se è vero che – a differenza dell’ipotesi esaminata dalla Sezioni unite – la comunicazione non è stata omessa, ma è sl:ata effettuata con l’indicazione di un termine inesatto, non cambiano né la natura perentoria del termine né il momento iniziale, né possono reputarsi sussistenti i presupposti dell’incolpevole induzione in errore.
Nell’avviso inviato dalla “RAGIONE_SOCIALE” alla ricorrente, contenuto nel fascicolo processuale, è espressamente indicato, infatti, in nota: «si precisa che il termine esplicitato nella norma in esame  è ordinatorio e non influisce sul verificarsi della decadenza di cui all’art. 1, comma 199 della legge 228/2012».
Vi erano, dunque, le condizioni affinché costei, facendo uso della diligenza ordinaria esigibile da chi – come nel suo caso – sia interessato da un procedimento giudiziario e sia, nell’àmbito dello stesso, assistito da un legale di fiducia, si rivolgesse a quest’ultimo e prendesse atto del carattere puramente indicativo della data di scadenza del termine riportata in quell’avviso.
Del resto, come osservato dal Tribunale, nel caso specifico, al momento della scadenza del termine, la questione giuridica controversa sulla natura dell’avviso di cui al citato art. 1, comma 206, era stata ormai da tempo risolta dalle Sezioni unite; e, per altro verso, è indiscusso che la COGNOME fosse a conoscenza del procedimento di prevenzione, come pure dell’intervenuta confisca, essendosi costituita in quel giudizio con l’assistenza di un difensore.
Peraltro, correttamente il Tribunale ne ha comunque rilevato il difetto di legittimazione alla presentazione dell’anzidetta domanda di ammissione al passivo, trattandosi di istanza relativa ad un credito a costei pervenuto iure hereditatis dalla propria madre, ma essendo quest’ultima ancora in vita al momento della scadenza del relativo termine perentorio.
4. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna della proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglienze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente el pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2024.