Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18380 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 23/09/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnato decreto, in accoglimento di entrambi i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha, per quanto di interesse in questa sede, rigettato l’opposizione presentata ai sensi dell’art. 59 comma 6 d.lgs. n. 159/2011 da Unicredit s.p.a. e da Banca Sella s.p.a. avverso il provvedimento del 14/03/2024, con cui è stato formato e dichiarato esecutivo lo stato passivo a seguito della confisca disposta nell’ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di NOME COGNOME
1.1. Con riferimento ai crediti vantati da Unicredit nei confronti della soc. RAGIONE_SOCIALE – società confiscata nell’ambito del giudizio di prevenzione a carico del COGNOME in quanto a lui riconducibile-, il Tribunale ha osservato come i crediti vantati dall’istituto di credito fossero strumentali all’attività illecita o a quella che ne costituisc il frutto o il reimpiego.
A carico di COGNOME è stata ritenuta sussistente una pericolosità qualificata dal 2002 all’attualità, in quanto soggetto apicale dell’associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309 del 1990) i cui reati fine risultavano accertati dagli inizi del 2017 fino al marzo 2018. I contratti dai quali Unicredit deriva le ragioni creditorie sono stati stipulati nel 2017 e 2018, e quindi in costanza di pericolosità sociale qualificata. Allorquando furono concessi dall’istituto di credito alla società riconducibile al proposto i finanziamenti di cui ai crediti oggi vantati, il COGNOME era privo di attività lavorativa p essendo un acquirente all’ingrosso di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Il Tribunale riteneva poi che la Banca non avesse assolto all’onere sulla stessa incombente di dimostrare la buona fede e l’incolpevole affidamento, atteso che l’erogazione del credito era avvenuta in favore di società carente sotto il profilo patrimoniale, con indice di rischio 7, in assenza di bilanci depositati, già esposta con altri istituti bancari e sui cui soci non era stato effettuato alcun accertamento reddituale.
1.2. Quanto al credito vantato dalla Banca Sella, il Tribunale ne ha ritenuto la strumentalità per le stesse motivazioni già esposte con riferimento ad Unicredit, dal momento che anche i contratti bancari stipulati da Banca Sella con la soc. RAGIONE_SOCIALE, vennero stipulati nel periodo di pericolosità del proposto. Ha poi escluso, in capo al creditore, il requisito della buona fede, atteso che non vi erano state acquisizioni istruttorie dell’istituto di credito significative dell’adempimento degli obblighi di diligenza imposti al contraente; in particolare risultava allegata alla pratica la sola visura camerale della società e il riferimento a questionari di verifica, provenienti dalla parte interessata e che non risultavano verificati, mentre nulla era acquisito in relazione a bilanci o dati significativi di sufficiente patrimonializzazione della società. Osservava anche il Tribunale come la Banca Sella avesse concesso l’apertura di credito per l’importo di € 30.000 solo successivamente alla sottoscrizione da parte della società di un contratto per l’acquisto di strumenti finanziari, sui quali veniva costituito un pegno a
garanzia dell’apertura di credito concessa, previo conferimento della somma di C 32.000: ritenevano i giudici l’irragionevolezza economica di tale operazione, che dimostrava in capo al cliente la pregressa disponibilità di liquidità e dunque il difetto di necessità dell’apertura di credito.
Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione Unicredit s.p.a., e Banca Sella s.p.a., articolando i motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Unicredit s.p.a. ha proposto due motivi.
3.1 Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità e vizio di motivazione in relazione alla strumentalità del credito all’attività illecita.
Contesta l’istituto ricorrente che dapprima il Giudice delegato e poi il Tribunale in sede di opposizione non abbiano considerato le caratteristiche del finanziamento nella specie erogato alla società RAGIONE_SOCIALE, che veniva concesso secondo il meccanismo c.d. di anticipi su fatture; lo stesso meccanismo di operatività di tale tipologia di finanziamento impedisce che la stessa possa essere strumentale ad un asserita condotta di riciclaggio di proventi derivanti dall’attività illecita, dal momento che non era la società cliente dell’istituto, ovvero la RAGIONE_SOCIALE, a dover rimborsare la banca, bensì i debitori di questa, alla scadenza dei termini di pagamento fissati in fattura, con la conseguenza che era il merito di costoro a dover essere valutato dalla banca. Detto meccanismo non potrà mai essere posto un rapporto di correlazione strumentale con il reimpiego di proventi di illecita provenienza, dal momento che con esso la società cliente dell’istituto non si approvvigiona di risorse aggiuntive destinabili ad attività illecita ma vede anticipati i pagamenti in suo favore, che in ogni caso avrebbe dovuto ricevere in conseguenza di transazioni commerciali.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità e vizio di motivazione in relazione al requisito della buona fede.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza del requisito della buona fede in capo all’istituto bancario basandosi sulla sola pratica del 10/07/2017 e per ragioni eminentemente attinenti al merito creditizio.
L’analisi effettuata dal Tribunale era stata parziale, dal momento che teneva conto esclusivamente dell’istruttoria relativa alla delibera del 10 luglio 2017 e non delle istruttorie compiute per le successive delibere 18 aprile 2018, 27 luglio 2018 e 2 agosto 2019. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che i bilanci della società fossero assenti dal momento che ogni istruttoria conteneva i dati del bilancio societario. La circostanza
che la società avesse affidamenti presso altri istituti di credito, lungi dal costituire un elemento negativo confortava Unicredit, dal momento che la società risultava affidata dall’intero sistema bancario e dunque altri istituti avevano già compiuto le verifiche creditizie con determinazioni positive. Quanto allo score, che per il Tribunale evidenziava una situazione di rischio, osservava la ricorrente come lo score indicato in istruttoria non attenesse alla società cliente ma alla solvibilità dei suoi debitori, e che comunque la centrale rischi non aveva registrato sconfini o sofferenze. Quanto all’ulteriore elemento critico individuato dal Tribunale, costituito dall’analisi dello stato patrimoniale che evidenziava un disequilibrio patrimoniale ed un margine di struttura negativo con un grado di autonomia finanziaria non soddisfacente, si osservava come si trattasse di considerazioni emerse in istruttoria, ma superate in sede di delibera dalla circostanza che la società si era attivata con una ripatrimonializzazione mediante un finanziamento soci pari ad euro 100.000 sul finire del 2016, nonché dai dati favorevoli sulla redditività.
In conclusione, il Tribunale aveva confuso il difetto di diligenza rilevante ai sensi dell’art. 52 d. 1gs. 159 del 2011 per escludere la buona fede, con una sorta di sindacato postumo sul merito del credito dell’affidata; ricordava a tale proposito la ricorrente come la giurisprudenza di legittimità avesse chiarito che, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del terzo creditore, nel caso in cui questi abbia allegato elementi idonei a comprovare, all’atto della erogazione del credito, la propria buona fede, non è sufficiente, ai fini di escludere la stessa, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l’incompletezza dell’istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all’attività illecita del prevenuto (Sez. 5 n. 12772 del 05/02/2020, MPS Capital Services Banca Per Le Imprese Spa., Rv. 279024 – 01).
Il ricorso di Banca Sella s.p.a. a sua volta si compone di due motivi.
3.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.. Il Tribunale ha errato nell’osservare che alla pratica di fido fossero allegate solo la visura camerale della società ed alcuni questionari non verificati, avendo invece la ricorrente, nel corso del procedimento di verifica, prodotto l’intera pratica di fido contenente documenti non valutati dal Tribunale, in particolare modulo di richiesta di fido, lo schema di presentazione dell’azienda, la pratica di fido, l’interrogazione alla banca dati CRIF, la delibera del 23 aprile 2024 e la concessione del 24 aprile 2024.
3.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancata osservanza degli artt. 1842 ss. cod. civ. in materia di apertura di credito bancario. Contesta la ricorrente la valutazione di irragionevolezza economica effettuata dal Tribunale con riferimento alla richiesta di finanziamento di una somma liquida di cui l’interessato aveva già la disponibilità. I giudici non hanno considerato che
nel caso di specie la società aveva chiesto l’apertura di credito in conto corrente utilizzabile come fido di cassa, contestualmente costituendo in pegno dei titoli di Stato, in deposito presso la stessa banca, acquistati utilizzando disponibilità liquide per un importo superiore alla linea di credito ottenuta: osservava la ricorrente come per una società commerciale l’apertura di credito per elasticità di cassa, disciplinata dagli artt. 1842 ss. cod. civ., costituisce una modalità tipica di agevolazione caratterizzata dalla ripetitività dell’utilizzo di un plafond che viene ripristinato dalle rimesse dei clienti: in tal caso l’utilità sottesa alla richiesta non corrisponde alla necessità di disporre immediatamente della somma ma a quella del tutto differente di poter disporre in modo continuativo di liquidità anticipata. Peraltro, nel caso di specie l’originaria richiesta di affidamento per apertura di credito in conto corrente avanzata dalla cliente non era pari alla garanzia pignoratiziaofferta ma era riferita ad un plafond di euro 50.000 non accolto dalla Banca.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnato decreto, in accoglimento di entrambi i ricorsi; in particolare il PG ha argomentato circa la fondatezza del secondo motivo di ricorso proposto da Unicredit, e di entrambi i motivi avanzati da Banca Sella.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
L’inquadramento sistematico della vicenda in esame postula il richiamo preliminare dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, nel cui primo comma si recita: «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso».
È stato chiarito che l’onere probatorio a carico del terzo deve avere ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole, ingenerato da una situazione di
oggettiva apparenza, che renda scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza (Sez. 5, n.6449 del 16/01/2015, Banca Monte Paschi Siena s.p.a. Rv. 262735). Si è, anche, precisato che la buona fede è esclusa in presenza di elementi indicativi della collusione del terzo con il proposto o della sua compartecipazione alle attività illecite ovvero, più in generale, della sua consapevolezza della strumentalità del credito, mentre il suo colpevole affidamento sussiste quando non venga dimostrato che sia stato ingenerato da un’oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile l’eventuale difetto di diligenza nell’erogazione del credito (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Banca Monte dei Paschi s.p.a., Rv. 270028; Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, COGNOME, Rv. 264655)
Per escludere la buona fede e l’incolpevole affidamento del creditore è necessario sussista, qualora non si versi nelle ipotesi di collusione o cointeressenza, una manifesta o comunque percepibile condizione di pericolosità del proposto. Situazione che non ricorre quando, al momento dell’erogazione del credito, la pericolosità del debitore sia ancora “occulta”, con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse (Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280793).
Ed ancora, è stato affermato che la buona fede deve sussistere in capo al creditore al momento della costituzione del credito, restando irrilevanti a tale proposito circostanze insorte in un momento successivo che abbiano inciso sulla conoscenza o conoscibilità della strumentalità del credito rispetto all’attività illecita del proposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 272978; Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, Mps, Rv. 279024 – 01).
3. Ricorso UniCredit s.p.a.
3.1. Il primo motivo, con il quale la società ricorrente censura l’impugnato provvedimento sotto il profilo della ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità del credito erogato all’attività illecita, è inammissibile, trattandosi di profilo che non è stato oggetto di doglianze in sede di opposizione.
3.2. E’ invece fondato il secondo motivo presentato da UniCredit s.p.a..
Nel caso di specie, il Tribunale, preso atto della effettiva produzione in atti da parte dell’istituto della pratica creditizia, ha enucleato dei precisi indici (elencati a pagg. 13 e 14 dell’impugnato provvedimento) che non avrebbero potuto condurre ad un ragionevole affidamento dell’istituto di credito sulla capacità restitutoria dei plurimi finanziamenti concessi.
Va tuttavia osservato che la eventuale negligenza serbata dai funzionari della banca nella valutazione del merito creditizio dei mutuatari, può essere un sintomo tanto più consistente, quanto più macroscopica è tale negligenza – del difetto di buona fede, ma la sua constatazione non è di per sé sufficiente ad escludere quest’ultirha, giacché oggetto di rimprovero non è l’inosservanza delle prassi bancarie nell’erogazione del credito, bensì la consapevolezza o la colpevole ignoranza della sua strumentalità.
Va ricordato a tale proposito che, nel caso di erogazione del credito da parte di istituto bancario, qualora il creditore abbia allegato elementi idonei a comprovare, la propria buona fede, non è sufficiente, ai fini di escludere la stessa, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l’incompletezza dell’istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all’attività illecita del prevenuto ( Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a., Rv. 279024).
Non è quindi sufficiente che il credito sia erogato in costanza di pericolosità sociale del proposto, ma occorre anche che detta pericolosità fosse percepita o comunque percepibile: su questo punto il decreto è tuttavia silente.
Il provvedimento impugnato si è infatti soffermato soltanto su un aspetto della vicenda, quello relativo all’inadempimento degli oneri di diligenza nella concessione del credito, confermando il giudizio di inadeguatezza dell’istruttoria svolta dall’Istituto; non ha invece affrontato l’altro essenziale aspetto, costituito dal collegamento tra la concessione del credito e l’attività criminosa posta in essere da NOME COGNOME (tratto in arresto solo nel 2020), sotto il profilo dell’esistenza di indici di tale consapevolezza, colpevolmente ignorati dall’istituto.
L’evidenziata lacuna motivazionale del provvedimento impugnato si riverbera anche sulla tenuta argomentativa della giustificazione fornita dai giudici del merito, atteso che non viene chiarito in quale modo un più attento esame della documentazione prodotta dai mutuatari a giustificazione della loro solvibilità avrebbe consentito ai funzionari addetti alla pratica di rendersi conto della strumentalità del credito a favorire gli interessi del proposto.
4. Analoghe considerazioni possono effettuarsi con riferimento al ricorso avanzato da Banca Sella s.p.a.
Il Tribunale, nella sua sintetica motivazione, evidenzia esclusivamente una scarsa diligenza dei funzionari di banca nell’erogazione del credito (pag. 19: «non vi sono acquisizioni istruttorie dell’istituto di credito istante significative dell’adempimento degli obblighi di diligenza imposti al contraente a ragione della specifica attività svolta»).
Non può non prendersi atto che anche in questo caso ii Giudici nulla riferiscono in ordine agli indici di consapevolezza, in capo ai funzionari di banca ritenuti negligenti, della strumentalità del credito.
L’analisi condotta risulta quindi una valutazione, ex post, del merito creditizio.
Peraltro, non può non evidenziarsi, in piena adesione a quanto osservato dal Procuratore generale in seno alla sua requisitoria, come, oltre alla mancata valutazione di documenti decisivi (quali in particolare il modulo di richiesta di fido, lo schema di presentazione dell’azienda, la pratica di fido, l’interrogazione alla banca dati CRIF, la
delibera del 23 aprile 2024 e la concessione del 24 aprile 2024), la motivazione risulti anche illogica, per avere ritenuto l’irragionevolezza economica nel fatto che la RAGIONE_SOCIALE
avesse deciso di destinare una parte della propria liquidità a garanzia’ dell’apertura di credito anziché farne impiego diretto.
5. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame ad opera del Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso il 21 febbraio 2025
Il Consigliere estensore