Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15472 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15472 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inannmi >sibilità
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nata a Magliano Sabina il 02-02-1955, avverso la sentenza del 07-03-2024 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 marzo 2024, la Corte di appello di Roma con . ermava la decisione emessa dal Tribunale di Roma il 30 marzo 2023, con la qua e NOME COGNOME riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equ vale rispetto alla contestata recidiva reiterata e specifica, era stata condanr pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole di trE ep del reato di cui all’art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi C, D ed E); fatti commessi in Roma, rispettivamente, il 16 febbraio 2015 sino al 16 dicembre 2015 (capo C), il 15 marzo 2016 sino al 15 dicembre 2016 (capo D) e il 14 marzo 2017 sino al 18 dicembre 2017 (capo E).
Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, la COGNOME tra il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro n otiv
Con il primo, la difesa contesta, sotto il duplice profilo dell er applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, la confe . ma del giudizio di colpevolezza della ricorrente in ordine ai reati a lei ascritti, eH la Corte territoriale limitata a recepire acriticamente le conclusioni dr l giudice, senza confrontarsi con le deduzioni difensive, con cui era stata rimarcata, da un lato, l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, !, t mancata prova dell’inesistenza o non spettanza dei crediti potat compensazione e, dall’altro, la carenza dell’elemento soggettivo del re, ito, essendo configurabile il dolo richiesto dalla norma incriminatrice.
Con il secondo motivo, ci si duole, rispetto al capo C, della nanc declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, essendo maturato ill re termine già nel giugno 2023, ossia prima della pronuncia di secondo grad D.
Con il terzo motivo, riferito ai capi D ed E, si censura il difetto di mot, v della sentenza impugnata rispetto alla richiesta difensiva di riqualificare i ragione dell’atteggiamento psicologico dell’imputata, subentrata nei rappo spettanti alla società che nel 2011 veniva acquistata dalla RAGIONE_SOCIALE, nell’ipott s al comma 1 e non comma 2 dell’art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000.
Il quarto motivo è infine dedicato al giudizio di bilanciarren o d circostanze del reato, avendo la Corte territoriale fornito una mol, vaz apparente rispetto alla censura difensiva con cui, avuto ·gua all’atteggiamento collaborativo tenuto dall’imputata durante lo svolgimeli ito indagini, era stato sollecitato il riconoscimento della prevalenza delle atte -manti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1. Iniziando dal primo e dal terzo motivo, suscettibili di trattazione m itaria pe tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre rilevare che l’affern azione del penale responsabilità dell’imputata in ordine al reato di cui all’art. 10 luater del d. Igs. n. 74 del 2000 a lei ascritto ai capi C, D ed E non presenta vizi di leg ttimità.
Occorre evidenziare in proposito che le due conformi sentenze di n erito, le cu motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato a . gomentativo unitario, hanno compiuto un’adeguata disamina delle prove raccolte, vE lorizzando in particolare gli esiti della verifica fiscale svolta nel 2018 dall’Uffizio C dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE la cui ra )presen legale era NOME COGNOME verifica da cui è emerso che la predetta socie tà, dal 201 fino al 2017, compensò debiti contributivi e tributari con un crediti: i di imposta relativo a incentivi per la ricerca scientifica riconosciuti dal MIUR, per un tot 985.840,10 euro; in particolare, per le compensazioni riferite agli anni d imposta p cui è intervenuta condanna, il credito di imposta in esame, recante il co lice 6701, utilizzato dalla società RAGIONE_SOCIALE per i seguenti importi: nel 20: 5 pe 219.322,29, nel 2016 per euro 220.877,48 e nel 2017 per euro 300.485,34.
Tale credito di imposta, alla luce degli accertamenti compiuti dall’i genzia de Entrate, che non hanno trovato alcuna seria smentita ex adverso, è risul :ato del tutto inesistente (e non semplicemente non spettante), per cui legittimam ante è stato ritenuto configurabile a carico dell’imputata, in ragione della sua ve te di le rappresentante della società, il delitto di cui all’art. 10 quater, comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000, avendo inoltre i giudici di appello, che invero non hanw mancato di confrontarsi con le obiezioni difensive, rimarcato l’irrilevanza del fatto c )e l’im abbia agito dopo aver acquistato un ramo di azienda, trattandosi di un 3 operazione che non poteva certo valere a esonerarla dal dovere di verificare in mi >do puntuale tutti i rapporti nei quali stava subentrando, prima di procedere alla dich iarazione redditi, mentre la ripetitività delle indebite compensazioni risulta sintc: matica sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, dovendosi in ogni caso ril adire (cfr. termini Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, Rv. 275833 – 02) e, in tema di reato di cui all’art. 10 quater del d. Igs n. 74 del 2000, sotto il profili) soggettiv l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contrari.), un in rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propr debiti ve l’Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il Fi co.
1.1. In definitiva, il percorso argomentativo delle sentenze di merli :o, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le acquisizior i probato disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano, per in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito che tuttavia non sono consentite in sede di legittimità, dovendosi ribadire (c r. Sez. 6 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/ .0/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di in apparat
argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legitti rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione mpugnata l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e va utazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migli capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Di qui la manifesta infondatezza delle doglianze in punto di responsabiliti’
2. Passando al secondo motivo, si evidenzia che per alcuno deg i episodi del reato di cui all’art. 10 quater, comma 2, del d. Igs. n. 74 del 20( O per cui è intervenuta condanna è maturata la prescrizione massima, dovendosi :enere conto che all’imputata è stata contestata e applicata la contestata recidiv., reitera specifica, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, per cui i termine prescrizione, ordinariamente pari a 7 anni e 6 mesi, va computato a la luce della previsione di cui al combinato disposto degli art. 157, comma 2, e 16 L, comma 2, cod. pen., dovendo ribadirsi che la recidiva reiterata, in quanto circosta lza a eff speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del Nato, ex ar 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, u quello termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del “ne bis in idem” sostanzial( o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della C )rte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutel 3 non rientra l’istituto della prescrizione (cfr. Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Rv. 28: 1 267).
Ciò comporta quindi l’elevazione del termine massimo di prescrizione a 13 anni e 6 mesi, con la conseguenza che, rispetto alla condotta più risalente, ossia uella del 1 febbraio 2015 (capo C), il termine prescrizionale massimo matura il 16 a josto 2028.
Parimenti immune da censure è la parte della sentenza impugnai 3 dedicata al trattamento sanzionatorio e in particolare alla comparazione delle circost mze.
La Corte di appello, infatti, nel confermare il giudizio di equivalenza tra k riconosc attenuanti generiche e la contestata recidiva, ha escluso la possibilità di operare un valutazione di prevalenza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., va orizzando in senso ostativo (pag. 5 della sentenza impugnata) la reiterazione del reat ) per diverse annualità, gli importi considerevoli non versati e la personalità dell’impu :afa, gra da precedenti specifici, non potendosi in ogni caso sottacere che la de:erminazione della pena finale irrogata, anni 1 e mesi 4 di reclusione, non può affitto riten ispirata da criteri di eccessivo rigore, stante anche la pluralità degli episo li conte In presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogi :o, non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che inver ) sollecitan anche in tal caso contrarie valutazioni di merito che esulano dal perimetro de giudizio di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la condivisa aff armazione questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02), secondo cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e e attenu
costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di n erito c insindacabile in sede di legittimità, ove, come nel caso di specie, sia congruamente
motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’è
– rt. 133 cod.
pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.
4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianzE sollevate, i ricorso proposto nell’interesse della COGNOME deve essere dichiarato ir ammissibile
con onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostener spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte cosi tuzionale n.
186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere :he il ricors sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione ddla causa di
inammissibilità”, si dispone infine che la ricorrente versi la somma, deter ninata in equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese i rocessuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/2024