Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25558 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 24/01/2024 del TRIBUNALE DI TRAPANI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso di cui si tratta la RAGIONE_SOCIALE esponeva: di essere stata chiamata a intervenire, quale creditore ipotecario, ex art. 23 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, con decreto emesso il 17 luglio 2018 dal Tribunale di Trapani, nel procedimento volto all’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di NOME COGNOME e al sequestro dei beni allo stesso
intestati o riconducibili; di essere intervenuta al fine di vedere riconosciuti propri crediti e diritti reali di godimento; di avere rassegnato le conclusioni orali e depositato una memoria, ignorate dal Tribunale, che aveva omesso di decidere in merito ai crediti della RAGIONE_SOCIALE; di avere eccepito, all’udienza del 25 settembre 2023, innanzi alla Corte di appello di Palermo, la nullità del decreto di confisca del 1° agosto 2022, silente sulla posizione della ricorrente, e l’omessa notifica del decreto stesso; di avere poi presentato istanza di ammissione del credito, in ossequio al provvedimento con il quale la stessa Corte aveva riconosciuto alla banca “la possibilità di intervenire nel giudizio di appello o attendere l’esito del procedimento di prevenzione ed eventualmente attivare l’incidente di esecuzione”; di avere ricevuto la notifica del provvedimento emesso il 24 gennaio 2024 con il quale il Tribunale di Trapani disponeva “non doversi provvedere sull’istanza di ammissione del credito in esame, rinviando ogni determinazione alla successiva fase di verifica dei crediti”.
La RAGIONE_SOCIALE ha impugnato con ricorso per cassazione questa ultima ordinanza, unitamente al provvedimento con il quale la Corte di appello ha inoltrato per competenza al Tribunale di Trapani l’istanza di ammissione al passivo, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione: la Corte territoriale ha erroneamente estromesso la banca dal giudizio di secondo grado, ha omesso di motivare il rigetto dell’eccezione di nullità del decreto di confisca e della omessa notifica del deposito dello stesso decreto.
La ricorrente ha chiesto a questa Corte di annullare la suddetta ordinanza nonché “gli atti presupposti, ovvero l’ordinanza della Corte di appello che ha erroneamente estromesso la ricorrente dal giudizio di secondo grado, trasmettendo nuovamente gli atti al giudice di primo grado relativamente alla sola posizione della RAGIONE_SOCIALE“.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto contro un atto non impugnabile.
Le doglianze proposte dalla ricorrente, tuttavia, sono fondate.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata citata nel procedimento relativo all’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale (oltre a quella personale) nei confronti di NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 23, commi 2 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è intervenuta nel giudizio chiedendo il riconoscimento del proprio credito, vantando un diritto reale di garanzia.
La citazione da parte del tribunale dei terzi che vantano diritti reali di garanzia, oltre che di quelli che vantano diritti reali o personali di godimento, è stata introdotta dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha modificato il comma 4 del suddetto articolo 23.
Come sostenuto da autorevole dottrina, la citazione di questi creditori comporta che la richiesta di riconoscimento dei presupposti per la tutela del credito – specificatamente, di quanto previsto dall’art. 52, comma 1, lett. a) e b) , del d. Igs. n. 159 del 2011 – avvenga nell’udienza di confisca.
È superato, dunque, l’orientamento espresso dalla giurisprudenza precedentemente a detta modifica, secondo il quale i terzi titolari di diritti reali d garanzia potrebbero far valere il proprio credito «solo nella fase esecutiva, nell’udienza dedicata alla verifica dei crediti di cui all’art. 57 D.L.vo 159/2011, tenuto conto che l’approfondimento necessario ai fini della verifica della buona fede del terzo di cui all’art. 52 D.L.vo 159/2011, che costituisce uno dei presupposti per dare soddisfazione al suo diritto, comporterebbe un appesantimento del procedimento di prevenzione incompatibile con la necessità di garantire effettività alla misura reale» (così Sez. 2, n. 31988 del 13/05/2016, COGNOME, non mass.).
Con fondamento, dunque, la ricorrente ha lamentato che la domanda relativa al riconoscimento del proprio credito non sia stata esaminata prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello nel giudizio di secondo grado, nel quale la RAGIONE_SOCIALE, peraltro, è intervenuta in conformità a quanto la stessa Corte aveva argomentato nel provvedimento di non luogo a provvedere del 6 novembre 2023, avendo riconosciuto alla banca (anche) “la possibilità di intervenire nel giudizio di appello”.
La istanza di ammissione del credito depositata il 12 gennaio 2024 avanti la Corte territoriale è stata inoltrata lo stesso giorno “per competenza” al Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, “d’ordine del Presidente”, con mali del funzionario COGNOME (agli atti) e non già con formale “provvedimento di trasmissione degli atti”, come invece si legge nell’ordinanza del giudice delegato del Tribunale di Trapani, qui impugnata.
In ragione della ricordata modifica legislativa non risulta fondato il rilievo dello stesso giudice sulla “inesistenza di una ‘funzione prenotativa’ di istanze di ammissione del credito avanzate in momenti antecedenti rispetto alla fase legislativamente prevista e disciplinata nel codice antimafia”.
L’ordinanza del Tribunale, tuttavia, ha natura interlocutoria, non avendo in alcun modo esaminato l’istanza di ammissione del credito (sulla quale ha disposto “il non doversi provvedere”), cosi come non lo ha fatto la Corte di appello, che – come detto – non ha neppure emesso un rituale provvedimento.
Una concreta lesione del diritto della ricorrente si potrà avere nel momento in cui, ad esito del giudizio di appello del procedimento di confisca, la Corte territoriale ometta di provvedere sulla istanza di riconoscimento del credito.
In quel caso sorgerà il diritto all’impugnazione della ricorrente, la quale, a fronte di una eventuale omessa pronuncia, a quel punto potrebbe anche decidere di coltivare la propria istanza nel giudizio do verifica ex artt. 57 e ss. del d. Igs. n. 159 del 2011, secondo quanto opinato dal Tribunale.
La fondatezza delle doglianze proposte nel ricorso contro un provvedimento pure non impugnabile consente di non condannare la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Casa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30/05/2024.