Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24783 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 del G.i.p. del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE cessionaria da RAGIONE_SOCIALE (finale avente causa della banca originaria contraente) di un portafoglio di crediti, tra cui derivante da un mutuo fondiario concesso a beneficio di NOME COGNOME COGNOME da ipoteca su immobile di seguito assoggettato a confisca penal ricorre ritualmente per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il G del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarat prevalenza della misura ablatoria sul diritto azionato.
Secondo il Tribunale, il credito del terzo cessionario non sarebbe tutelab mancando le condizioni – desumibili, in via parametrica, dall’art. 52, comma lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – dell’inconsapevole affidamento ad o del creditore originario e dell’inesistenza di altri beni idonei sui quali eser garanzia patrimoniale.
Sarebbe mancante, in particolare, l’affidamento meritevole di protezione perché l’istruttoria prodromica all’erogazione del mutuo si rivelava carente so profilo della capacità patrimoniale del beneficiario e del mancato approfondiment delle ragioni della «entrata in sofferenza» del rapporto già in essere con istituto di credito.
Il ricorso è articolato in tre motivi, che si espongono nei limiti pr dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio della motivazione in ordin all’affermazione della carenza di istruttoria bancaria. Il mutuo fondiario sar stato infatti accordato a seguito delle verifiche standard, con iscrizione di ga ipotecaria a concorrenza di importo ampiamente superiore al finanziamento erogato. La banca originaria mutuante (RAGIONE_SOCIALE Popolare di Bergamo s.p.a.) avrebbe agito nella massima trasparenza, dopo aver svolto un’approfondita analis della situazione economica e reddituale del debitore.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio della motivazione in relazione al rilievo attribuito al deterioramento del rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, alla già esistente esposizione debitoria del primo nei confro Fineco Bank e ai criteri di ricostruzione dell’entità dei redditi del mutua L’ipoteca sarebbe stata iscritta in epoca ampiamente anteriore alla trascriz della sentenza di confisca e mancherebbe ogni correlazione tra la concessione de mutuo e l’attività illecita di RAGIONE_SOCIALE. La procedura di erogazione sarebbe perfettamente regolare, anche dal lato della prevenzione del riciclaggio, l’istituto mutuante avrebbe potuto rifiutare l’erogazione stessa senza tradi
funzione sociale dell’attività creditizia. La buona fede e l’incolpevole affida sarebbero, in conclusione, innegabili.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazi degli artt. 120-quinquies ss. d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il test unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ribadendo la piena corret dell’operato della banca mutuante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, risul infondato.
Occorre muovere dalla considerazione che la cessione di un credito ipotecario, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sé l’ammissibilità d ragione creditoria del terzo cessionario, né automaticamente ne garantisce soddisfacimento (neppure quando, come nella specie, la cessione sia avvenuta «in blocco», ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, costituendo quest’ultima di cessione unicamente una particolare modalità di trasferimento dei crediti, non esime il nuovo titolare dagli oneri di verifica dei presupposti di perman azionabilità del diritto: Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, RAGIONE_SOCIALE. Rv. 272978-01, in particolare §§ 7 ss.).
Il creditore cessionario potrà piuttosto avvalersi, se esistenti, delle cond di opponibilità del diritto già invocabili da parte del creditore originario, n posizione è identicamente subentrato. A tal fine, il creditore cessionario è chiam a provare la sussistenza originaria del requisito della buona fede e dell’incolp affidamento, nei termini indicati dall’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. deI2011 (oltre alla buona fede propria al tempo della cessione, sotto il profilo mancanza di accordi fraudolenti con il soggetto gravato dalla misura di rigore: Se 1, n. 57848 del 23/11/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271618-01).
3. Il Tribunale si è rigorosamente attenuto a tali principi.
Esso ha nella specie indagato sulla completezza ed esaustività dell’istrutt bancaria, che precedette l’erogazione del fido, giungendo a conclusioni negati adeguatamente argomentate, non eccepibili in questa sede.
L’ordinanza impugnata appropriatamente rileva che la RAGIONE_SOCIALE Popolare di Bergamo erogò il credito: a) sapendo che la somma mutuata serviva ad estinguere un precedente rapporto già «in sofferenza» con altro istituto; b) senza adegu
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istruttoria sull’entità dei guadagni del mutuatario, essendosi fidata di da comprovati, nonché incoerenti rispetto ai redditi fiscalmente dichiarati.
Le confutazioni della ricorrente, volte all’assertiva rivendicazione d correttezza dell’operato della banca mutuante, non intaccano le fondamenta de ragionamento giudiziale e non appaiono idonee a sovvertirne l’esito.
Su quest’ultimo non incide, peraltro, l’erroneo riferimento che il giud dell’esecuzione ha operato alla circostanza che non fossero stati ricercati altr del debitore idonei al soddisfacimento del credito. Trattasi, invero, di requisit l’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, analogicamente applicabile, pone solo rispe crediti non assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, q invece l’ipoteca. La bontà della decisione finale prescinde, tuttavia, da un incongruo rilievo.
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna della ricorrente, ai s dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 12/03/2024