Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12029 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12029 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il 05/03/1937
avverso l’ordinanza del 31/10/2024 del GIP TRIBUNALE di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 31/10/2024, il GIP del Tribunale dì Palermo aveva dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza depositata dai difensori di NOME COGNOME con cui era stato chiesto il pagamento, in favore dell’istante, della somma di euro 35.584,00, pari all’ammontare dei canoni di locazione scaduti e non corrisposti dall’amministrazione giudiziaria; il GIP, in particolare, nel ritener il credito insuscettibile di essere liquidato in prededuzione, aveva segnalato che l’amministratore giudiziario non aveva chiesto l’autorizzazione al subentro nei
contratto di locazione dell’immobile di proprietà dell’istante, già locato al proposto NOME;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 56, comma 1, del D. Lg.vo 159/2011: richiama la motivazione resa dal GIP e che, a suo avviso, si limita a riprodurre l’opinione, assertiva, dell’amministratore giudiziario fondandosi su una errata interpretazione della norma suindicata; evidenzia l’omessa considerazione della vicenda che, nel caso in esame, aveva visto l’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario e la prosecuzione dell’attività commerciale sino alla vendita dei materiali ed alla finale restituzione del terreno in esecuzione dell’ordinanza di convalida dello sfratto, decorsi ormai tre anni e nove mesi, dinamica che smentisce la pretesa sospensione del contratto che avrebbe supposto la mancata utilizzazione del bene laddove, invece, la condotta dell’amministratore era stata quella di subentrare nel rapporto in pendenza dell’attività di liquidazione; aggiunge che il GIP non ha considerato che la qualità di locatario dell’amministratore giudiziario era stata oggetto di un accertamento con efficacia di giudicato da parte del Tribunale di Termini Imerese e, per altro verso, i numerosi atti di messa in mora;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
È noto, infatti, che l’esercizio dei diritti connessi ad una situazione creditoria di natura civilistica vantata nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale deve, per legge, intervenire per il tramite di un procuratore speciale nominato ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen. , (cfr., Sez. 5, n. 15285 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 272794 – 01 relativa, per l’appunto, ad un’istanza di ammissione al passivo della procedura di liquidazione dei beni colpiti da misura patrimoniale).
Come è stato più volte e puntualmente precisato (cfr., Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272169), la procura speciale prevista dagli artt. 76 e 122 cod. proc. pen. è una manifestazione di volontà della parte mediante la quale in capo al procuratore, cui viene conferito il mandato a costituirsi in nome e per conto proprio, viene attribuita la capacità di disporre delle posizioni giuridiche
soggettive del rappresentato, mentre la procura speciale di cui all’art. 100 cod. proc. pen. riguarda ed a ad oggetto il mandato processuale di rappresentanza in giudizio; pur a fronte di una stessa denominazione (“procura speciale”), si tratta comunque di due atti dispositivi nettamente diversi: quello di cui all’art. 100 cod. proc. pen. è diretto a conferire la rappresentanza tecnica in giudizio, ossia quello che si suol definire lo jus postulandi, che attribuisce al difensore il potere di “compiere e ricevere tutti gli atti del procedimento (art. 100, comma 4), necessari allo svolgimento dell’azione civile, con una dimensione prettamente processuale; quella contemplata dall’art. 122, comma primo, cod. proc. peri., invece, ha effetti di natura sostanziale, ovvero la funzione di attribuire a procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, ovvero di stare in giudizio “in nome e per conto” dell’interessato; essa, in definitiva, integr una manifestazione di volontà della parte mediante la quale viene attribuita al procuratore la capacità di disporre delle posizioni giuridico-soggettive del rappresentato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 30951 del 15/06/2016, Comba, Rv. 267379 – 01; Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 282668 – 01; Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 275432 01; Sez. 6, n. 21898 del 11/02/2014, COGNOME, Rv. 260613 – 01).
Tanto premesso, nel caso di specie la “procura” allegata al ricorso, stando al suo chiaro tenore letterale (“il sottoscritto NOME COGNOME. nomina l’Avv. NOME COGNOME perché lo rappresenti e difenda nel giudizio di impugnazione .”) è evidentemente quella contemplata dall’art. 100 cod. proc. pen., ovvero la procura ad litem di cui all’art. 83 cod. proc. pen. e non già quella “sostanziale” di cui all’art. 122 cod. proc. pen..
2. In ogni caso, peraltro, il collegio ribadisce che il presupposto per la “prededucibilità” del credito, è delineato dall’art. 56 del d.lgs. 159 del 2011 che disciplina le modalità di “subentro” dell’amministratore giudiziario nel contratto in essere con il proposto prevedendo, a tal fine, una formale dichiarazione con la specifica assunzione di tutti i relativi obblighi, ovvero la risoluzione del contratt dichiarazione che deve essere resa “… nei termini e nelle forme di cui all’articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall’immissione nel possesso”; soltanto in questo caso, pertanto, il credito derivante dal contratto è esentato dalla procedura di verifica dei crediti dei terzi disciplinata dagli artt. 5 ssgg. dei d. Igs. 159 dei 2011 (cfr., Sez. 6, n. 46101 del 11/05/2021. Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282752 – 01).
Né è possibile, come preteso dalla difesa, invocare l’autorità del “giudicato” derivante dalla procedura di convalida di sfratto essendo a tal fine sufficiente richiamare la sentenza del Tribunale di Termini Imerese dei 12/02/2024, prodotta
n
dalla difesa, con cui, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla amministrazione giudiziaria del complesso aziendale NOME COGNOME (con cui era stata dedotta “… l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’azione per il combinato disposto di cui agli artt. 52 e ssgg. D. Igs. 6 settembre 2011 … “), è stata dichiarata l’inammissibilità del procedimento monitorio azionato da NOME COGNOME per il recupero dei canoni di locazione.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 18/02/2025