Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14876 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14876 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata
nei confronti di:
NOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
e
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 25/02/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore della società RAGIONE_SOCIALE, mandataria per la gestione del credito di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la domanda di ammissione del credito avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 199 e ss. legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall’istituto RAGIONE_SOCIALE S.p.a. titolare di un credito dell’importo di 282.810,0 oltre interessi, nei confronti di COGNOME NOME in ragione di un mutuo ipotecario stipulato il 23 aprile 2008 e concesso a COGNOME e COGNOME NOME, garantito da ipoteca iscritta nel 2008 per l’importo di 500 mila euro sull’immobile sito in INDIRIZZO, oggetto dei provvedimenti di sequestro del 4 marzo 2011 e di successiva confisca disposti dal G.I.P. del Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 356/1992.
Nella fattispecie, la Corte di appello riteneva sussistenti i presupposti di cui all’art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, (richiamato dall’art. 1, comma 194 e SS. I. n. 228 del 2012), per l’ammissione del credito del terzo e, in particolare, rilevava l’assenza del rapporto di strumentalità tra il credito in questione e l’attivi illecita per la quale è intervenuta la confisca, o comunque, la sussistenza della buona fede del creditore nell’avere ignorato tale strumentalità.
Ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del direttore pro tempore, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge, rilevando che la Corte di appello ha omesso di notificare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’avviso di fissazione dell’udienza camerale, unitamente alla copia dell’istanza di ammissione del credito avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE che le andavano notificati, ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933, presso l’Avvocatura dello Stato cui sono attribuite la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello Stato, trattandosi di un immobile definitivamente acquisito al patrimonio dello Stato, la cui RAGIONE_SOCIALE e gestione sono affidate alla predetta RAGIONE_SOCIALE che ha diritto di partecipare all’ammissione allo stato passivo dei crediti ammessi alla procedura di liquidazione dei beni confiscati.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione delle disposizioni di cui all’art.1, commi 194-206, legge n.228/2012, trattandosi di un sequestro
preventivo emesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia) e che rientra, perciò, nell’ambito di applicazione delle richiamate disposizioni transitorie della legge n. 228/2012 che si applicano anche alla confisca ex art. 12-sexies di. 306/92 in forza dell’art. 37 della legge 17/10/2017, n.161.
Si censura in particolare la violazione del comma 199 dell’art. 1 della legge citata secondo cui la domanda di ammissione del credito deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima o dalla definitività della confisca con conseguente tardività della domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in data 26 febbraio 2018 oltre il predetto termine, considerato che la confisca è divenuta definitiva in data 4 febbraio 2015.
Inoltre, la ricorrente deduce che l’istanza andava proposta davanti al Gip del Tribunale di Milano che ha disposto la confisca passata in giudicato e non davanti alla Corte di appello, e che i crediti possono essere soddisfatti nel limite del 70% ai sensi del comma 203 del citato art. 1 della I. 228/2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione del contraddittorio e conseguente assorbimento dei residui motivi.
Dall’esame degli atti risulta che all’Avvocatura dello Stato non è stato notificato l’avviso dell’udienza camerale fissata per la verifica della domanda di ammissione al passivo avanzata da RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 52184 non mass. della Sez. 1, del 22.10.2014 è stato affermato che “All’RAGIONE_SOCIALE deve essere dato avviso, ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., dell’udienza camerale prevista dal comma 200 del citato art. 1 della legge n. 228 del 2012. L’avviso deve essere notificato secondo la disposizione di cui all’art. 114 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011 che prevede l’applicazione all’RAGIONE_SOCIALE del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al r.d. n. 1611 del 30.10.1933″.
Si deve solo precisare che poiché il sequestro afferisce a un procedimento penale iscritto prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del d.lgs. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia), e riguarda una confisca c.d. allargata disposta ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in base all’art. 37, primo periodo, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 «e disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
E NALE
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, all’esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all’articolo 335 del codic procedura penale prima del 13 ottobre 2011».
Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni della legge n. 228/2012 (art. 1, commi da 194 a 206), e quindi il comma 200, che richiama le disposizioni di cui all’art. 666, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, cod. proc. pen., oltre al comma 199 che attribuisce la competenza al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, secondo le disposizioni di cui all’art.665 cod. proc. pen. da intendersi anch’esse richiamate.
Con interpretazione autentica delle disposizioni previste dai commi 194-206 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, l’art. 37 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha, infatti, disposto che «il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca» deve intendersi «relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all’articolo 666, cornmi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale».
Va osservato, peraltro, che sia nel caso in cui si applichi l’art. 59 d.lgs. 159/2011 (per le confische penali c.d. allargate relative a procedimenti penali iscritti dopo l’entrata in vigore del codice antimafia) che riconosce espressamente all’RAGIONE_SOCIALE la facoltà di partecipare all’udienza tramite un proprio rappresentante, sia che si applichino le disposizioni sopra richiamate della legge n. 228 del 2012 (per le confische emesse all’esito di procedimenti penali iscritti prima del 13 ottobre 2011, come nella fattispecie in esame), l’RAGIONE_SOCIALE deve essere sempre avvisata dell’udienza camerale fissata per domanda di ammissione del credito, avanzata ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del d.lgs. 159/2011, essendo legittimata a parteciparvi, in quanto titolare del potere di gestione del bene confiscato.
La violazione del contraddittorio impone l’annullamento dell’ordinanza, con assorbimento delle ulteriori questioni che dovranno essere riesaminate nel giudizio di merito dopo la regolare instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello Wi Milano.
COGNOME
(“V
Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Igliere estensore COGNOME