Crediti Inesistenti e Non Punibilità: la Cassazione Fa Chiarezza
Con la sentenza n. 13068 del 2024, la Corte di Cassazione interviene su un tema cruciale del diritto penale tributario, delineando i confini di applicabilità della causa di non punibilità in relazione all’utilizzo di crediti inesistenti. La decisione chiarisce che il pagamento del debito tributario non estingue il reato di indebita compensazione quando i crediti utilizzati sono privi di qualsiasi fondamento reale e giuridico.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Larino, che aveva assolto un’imputata dal reato previsto dall’art. 10 quater, comma 2, del D.Lgs. 74/2000. L’accusa era quella di aver indebitamente compensato debiti fiscali utilizzando crediti fiscali inesistenti. Il giudice di primo grado aveva ritenuto l’imputata non punibile ai sensi dell’art. 13 dello stesso decreto, che prevede l’estinzione del reato a seguito dell’integrale pagamento del debito tributario.
Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo la violazione di legge. Secondo il Procuratore, la causa di non punibilità non poteva essere applicata al caso di specie, data la natura del reato contestato.
La Questione Giuridica sui Crediti Inesistenti
Il nucleo della controversia riguarda l’interpretazione e l’ambito di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 74/2000. Tale norma è stata concepita per incentivare il ravvedimento del contribuente che omette versamenti dovuti. Il punto cruciale sollevato dal ricorso era se tale meccanismo premiale potesse estendersi anche a condotte fraudolente più gravi, come l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, ovvero crediti che non hanno alcuna base giuridica.
Il capo di imputazione contestava chiaramente l’uso di crediti di questa natura, non semplicemente crediti “non spettanti” (cioè esistenti ma utilizzati in violazione delle norme). Questa distinzione è fondamentale, poiché l’uso di crediti inesistenti configura una frode più grave ai danni dell’Erario.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale. I giudici di legittimità hanno osservato che il capo di imputazione faceva esplicito riferimento a crediti inesistenti. Di fronte a una simile contestazione, la causa di non punibilità prevista dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 74/2000 non può trovare applicazione.
La Corte ha sottolineato che non era emersa nel giudizio di merito alcuna riqualificazione del fatto che potesse ricondurre la condotta nell’alveo dei crediti “non spettanti”, unica fattispecie per cui, a certe condizioni, potrebbe discutersi dell’applicabilità di cause di non punibilità. La ratio della norma premiale è quella di recuperare il gettito fiscale evaso tramite omessi versamenti, non quella di sanare condotte fraudolente basate sulla creazione artificiosa di posizioni creditorie nei confronti dello Stato.
Le Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di assoluzione e ha rinviato il caso alla Corte di Appello di Campobasso per un nuovo giudizio. La decisione riafferma un principio fondamentale: la non punibilità per avvenuto pagamento del debito non si applica all’indebita compensazione realizzata mediante crediti inesistenti. Questa pronuncia ha importanti implicazioni pratiche, poiché traccia una linea netta tra l’omesso versamento sanabile e la frode fiscale non sanabile tramite il semplice pagamento del dovuto. I professionisti e i contribuenti devono quindi prestare la massima attenzione alla distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti, poiché le conseguenze penali sono radicalmente diverse.
È possibile evitare la sanzione penale per l’uso di crediti inesistenti pagando il debito tributario?
No, secondo la sentenza analizzata, la causa di non punibilità prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 non si applica al reato di indebita compensazione quando i crediti utilizzati sono inesistenti, ovvero privi di qualsiasi presupposto legale e fattuale.
Qual è la differenza rilevante tra crediti ‘non spettanti’ e ‘crediti inesistenti’?
Sebbene la sentenza non lo espliciti nel dettaglio, essa si basa su questa distinzione fondamentale. I crediti ‘non spettanti’ sono crediti realmente esistenti ma utilizzati in modo improprio, mentre i ‘crediti inesistenti’ sono fittizi e non hanno alcuna base giuridica. La sentenza esclude la non punibilità per questi ultimi, che configurano una frode più grave.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo specifico caso?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione del tribunale e ha rinviato il processo alla Corte di Appello per un nuovo giudizio. Ha stabilito che il giudice di primo grado ha errato nell’applicare la causa di non punibilità a un caso in cui l’imputazione riguardava specificamente l’uso di crediti inesistenti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13068 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13068 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di Appello di Campobasso; nel procedimento a carico di COGNOME NOME nata a Termoli il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 18/05/2023 del tribunale di Larino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO che ha insistito per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 18 maggio 2023 il tribunale di Larino assolveva COGNOME NOME dal reato ex art. 10 quater comma 2 del dlgs. 74/2000 perché non punibile ai sensi dell’art. 13 del dIgs. 74/2000.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Corte di appello di Campobasso deducendo un motivo di impugnazione.
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Deduce vizi di violazione di legge per la non applicabilità dell’art. 1 Dlgs. 74/2000 al reato contestato alla ricorrente
Il ricorso è fondato per le ragioni esposte nel medesimo, nella misur in cui il capo di imputazione appare fare riferimento a crediti inesist atteso che diversamente da quanto sostenuto nelle proprie conclusioni dall difesa, non emerge alcuna riqualificazione del fatto in termini riconducibili causa di non punibilità ex art. 13 comma 1 del dlgs. 74/2000.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio dinnanzi alla corte di appello di Campobasso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte d appello di Campobasso.
Così deciso il 10/01/2024.