Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5316 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto emesso il 22/06/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con cui il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimenti del gennaio/luglio 2015 il Tribunale di Bologna ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di alcuni beni della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME NOME, della RAGIONE_SOCIALE e dello RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di u procedura di prevenzione con nn. 20604/2010 R.G.N.R. D.D.A. e 17375/2011 R.G. G.i.p. ex d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
Con decreto del 22 giugno 2023, emesso ex art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, decidendo sulle opposizioni proposte contro i provvedimenti di formazione dello stato passivo
adottati nel procedimento, ha accolto integralmente l’opposizione allo stato passivo della RAGIONE_SOCIALE e parzialmente quella della RAGIONE_SOCIALE Invece ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata dalla RAGIONE_SOCIALE, applicando l’art. 50, comma 2, d.lgs n. 159/2011 secondo cui «Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 125 del codice civile» e valutando anche la risoluzione n. 114/E del 31 agosto 2017 della stessa RAGIONE_SOCIALE.
Nel ricorso presentato dalla Avvocatura dello Stato in difesa della RAGIONE_SOCIALE si chiede l’annullamento del decreto impugnato e l’ammissione dei crediti così come insinuati nella procedura di prevenzione.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, e 112 cod. proc. civ. per avere rigettato l’opposizione con motivazione meramente apparente, trascurando che per decretare l’estinzione per confusione dei debiti erariali occorre prima verificare l’entità del patrimonio del debitore pe valutare se questo può soddisfare il debito verso l’erario e solo in questo caso estinguere il debito per confusione nei limiti del valore del patrimonio (beni, azienda) oggetto di sequestro quale accertato nel corso della procedura.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., in relazione all’art. 50 e agli artt. 57 ss d. Igs. n. 159/ ribadendo che il credito erariale si estingue per compensazione solo se è integralmente soddisfatto dalla somma ricavata dalla liquidazione del compendio confiscato, invece se è soddisfatto solo in parte dal valore del compendio dei beni confiscati, la estinzione per compensazione avverrà solo entro tale limite, come desumibile anche dalla seconda parte del comma 2 dell’art. 50 d. Igs. 159/2011, dove si prevede che le limitazioni alle ulteriori compensazioni valgono solo per gli importi che non si estinguono per compensazione.
Si aggiunge che: per quanto specificamente riguarda il credito erariale nei confronti dello RAGIONE_SOCIALE il Giudice ha erroneamente ritenuto che la opposizione riguardasse l’entità (50%) RAGIONE_SOCIALE quote sequestrate, mentre in realtà riguardava la titolarità del bene che, appartenendo a soggetto diverso (signora COGNOME,) dallo RAGIONE_SOCIALE non poteva essere oggetto della estinzione pe confusione; per quanto specificamente riguarda i crediti TARI, IRPEF, contributi INPS e INAIL nei confronti di NOME COGNOME, erroneamente il Giudice li ha esclusi valutando che lo stato passivo aveva per oggetto unicamente RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari riconducibili a NOME e quindi beni estranei ai crediti insinuati m trascurando che gli artt. 57 e ss d.lgs. n. 159/2011 tutelano il terzo creditore, ammettendone il concorso allo stato passivo, a prescindere dalla riferibilità del
credito ai beni sequestrati o confiscati, e che una diversa interpretazione limiterebbe le garanzie del creditore violando la garanzia patrimoniale prevista dell’art. 2740 cod. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va ribadito che, relativamente alle impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen perché non sono applicabili gli artt. 10 e 27 dello stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284106; Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279627).
Per effetto della confisca dei beni nello Stato si cumulano le qualità di soggetto attivo e di soggetto passivo del rapporto tributario con conseguente sua estinzione per confusione ex art. 1253 cod. civ. retroagente al sequestro dei beni e anche nel caso in cui i crediti tributari siano maturati anteriormente al sequestro). Infatti, questo effetto riguarda solo i debiti per tributi erariali dipendono dalla titolarità dei cespiti oggetto di confisca. Infatti, anche il cred erariale va accertato secondo le disposizioni di cui agli artt. 57 ss d.lgs. n. 59 de 2011, e può estinguersi per confusione – per la coincidenza RAGIONE_SOCIALE qualità di creditore e debitore – solo dopo, accertato nella sua esistenza e nel grado di privilegio, nel rispetto del principio della tutela della par condicio creditorum, trova capienza nel valore del patrimonio confiscato (Sez. 5, n. 34523 del 12/07/2021, COGNOME, non mass; Sez. 5, n. 5865 del 04/12/RAGIONE_SOCIALE, dep. 2019, Spelta, Rv. 275493). In altri termini, la confisca non estingue automaticamente per confusione tutti i crediti erariali nei confronti dei suoi destinatari, sicché se è soddisfatto parzialmente dal valore del compendio confiscato, solo parzialmente si estingue, come si evince anche dalla seconda parte del comma 2 dell’art. 50 del d.lgs. 159/2011, dove si prevede che le limitazioni alle ulteriori compensazioni valgono solo per gli importi che non si estinguono per compensazione (Sez. 5 civ. ord. n. 56 del 03/01/2019, Rv. 652498; Sez. 5 civ. ord. n. 754 del 15/01/2019).
Posto quanto precede, nondimeno il ricorso risulta aspecifico perché si limita a contestare quanto affermato dal Giudice di merito, ma non allega dati
pertinenti alla fattispecie concreta che diano supporto alle prospettazion alimentano la tesi sostenuta.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una somma alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 28/11/2023